• Testo DDL 2243

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Atto a cui si riferisce:
S.2243 Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2243
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ASTORRE, D'ADDA, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2016

Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare

Onorevoli Senatori. -- La pesca dilettantistica in acque marittime, nelle sue articolazioni di pesca sportiva (esercitata a scopo competitivo, previa iscrizione presso la Federazione italiana pesca sportiva del Coni o enti di promozione sportiva) e pesca ricreativa (esercitata a puro scopo ludico), rappresenta il complesso degli appassionati praticanti tali attività a scopo non commerciale.

Oggi in Italia vi sono migliaia di appassionati che praticano la pesca sportiva e ricreativa: il numero dei pescatori dilettanti italiani in mare è stimato oggi in circa 1 milione di unità (Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Censimento 2010). I pescatori dilettanti non effettuano prelievo di pesca a scopo di vendita, né intaccano in maniera sensibile le risorse ittiche, anche in considerazione dei mezzi da loro adoperati (canna e amo, in luogo di reti o altro adoperati dagli operatori commerciali).

Le associazioni di categoria, tra le quali la Federazione italiana produttori operatori articoli pesca sportiva (FIPO), che rappresentano la grande maggioranza delle aziende operanti nel settore della pesca sportiva e ricreativa, si battono da anni per ottenere una revisione del principale atto normativo che regola l'esercizio della pesca sportiva in mare: il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

In effetti, dal 1968, il profilo del pescatore sportivo italiano in mare è senz’altro cambiato, così come lo sono le condizioni dell'ambiente in cui opera, ma mutate ed aumentate sono anche la sua sensibilità, responsabilità ed attenzione nel prelievo delle specie ittiche. Giova però evidenziare a riguardo che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, per quanto datato, è senz’altro stato un provvedimento efficace ed ancora attuale: i limiti di cattura sono infatti espressamente indicati e ben ponderati, così come ben dettagliati sono le disposizioni inerenti le attrezzature consentite; soprattutto, è evidente il chiaro spirito di fondo che ha dato vita al decreto: quello di operare un netto distinguo tra chi pesca per professione, ed è quindi tenuto ad avere una licenza rilasciata dalla pubblica amministrazione, e chi invece opera per diletto, oltre ad utilizzare attrezzature senza dubbio non impattanti con l'ecosistema marino, che non può e non deve vendere il pescato.

Premesso ciò, non porre in essere azioni di sviluppo e promozione potrebbe disincentivare pesantemente il ricambio generazionale nel settore, con dirette ripercussioni sull'occupazione e con minori introiti per l'Erario. Il presente disegno di legge, dunque, mira non solo a tutelare, ma anche a sostenere la pratica della pesca dilettantistica in mare, con un innovativo nesso tra il turismo e l'attività di pesca.

Il disegno di legge, inoltre, mira a garantire una libera attività sportiva che, oltre ad interessare un significativo numero di cittadini, genera indubbiamente reddito diretto e indiretto, con indubbi benefici per le entrate dello Stato. Il pescatore che esercita questa attività contribuisce infatti non solo con i consumi legati ai suoi spostamenti per raggiungere il luogo di pesca, ad esempio, ad aumentare il gettito IVA (carburante, ristorazione, soggiorno alberghiero, eccetera), ma anche a sostenere il sistema economico legato alla pesca sportiva: negozi e aziende del settore, con acquisto di attrezzature, canne, fili, contenitori, esche, eccetera. In sostanza, il comparto economico della pesca sportiva concorre fattivamente alla crescita del PIL italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione, ambito di applicazione
e finalità)

1. Per pesca dilettantistica in mare si intende l'attività di pesca svolta a fini ricreativi o sportivi e agonistici nelle acque di cui al comma 3 ed esercitata lungo le coste o da mezzi nautici.

2. La pesca dilettantistica non ha fini di lucro ed è parte integrante delle tradizioni popolari e culturali italiane.

3. La presente legge si applica all'attività di pesca dilettantistica esercitata nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano.

4. Ferme restando le competenze delle regioni, la presente legge è finalizzata a:

a) disciplinare la pesca dilettantistica in mare, che deve essere esercitata in modo da tutelare l'ambiente marino, proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini, nonché garantire un prelievo sostenibile, conforme a quanto disposto dalla Politica comune della pesca adottata dall’Unione europea e dai trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente;

b) incentivare e promuovere la pesca dilettantistica in mare garantendo il diritto al libero esercizio di tale attività;

c) tutelare il comparto imprenditoriale e l'occupazione nel settore della pesca dilettantistica in mare;

d) promuovere la sinergia tra turismo e pesca dilettantistica in mare, nell'ottica di sviluppare economia e generare occupazione nell'ambito dell'esercizio della pesca stessa.

Art. 2.

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le tipologie di pesca dilettantistica in mare, ad eccezione dell'attività subacquea in apnea.

2. L'esercizio della pesca dilettantistica in mare è libero, fatti salvi i casi in cui è espressamente vietato dalle disposizioni della presente legge e dalla normativa vigente in materia.

3. L'esercizio della pesca dilettantistica in mare non è sottoposta a vincoli di tassazione o di rilascio di licenza di esercizio o di rilascio di licenza di prelievo di risorse biologiche da parte dello Stato, stante la natura non commerciale dell'attività, in conformità alla dichiarazione del Parlamento europeo n. 47 del 18 aprile 2012 che individua le risorse ittiche quali bene comune.

Art. 3.

(Attrezzatura da pesca utilizzabile
e pratiche vietate)

1. Nella pesca dilettantistica è consentito l'utilizzo di attrezzi e sono vietate le pratiche di cattura e le sostanze di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 4.

(Divieto di commercializzazione del pescato)

1. Il prodotto della pesca dilettantistica non può essere commercializzato né ceduto a qualsiasi titolo ad esercizi commerciali.

2. Il prodotto della pesca dilettantistica può essere utilizzato per il consumo personale o ceduto gratuitamente per beneficenza.

Art. 5.

(Promozione del comparto economico
della pesca dilettantistica)

1. Al fine di garantire lo sviluppo, l'occupazione e l'indotto economico derivante dalla pesca dilettantistica, nonché i benefici derivanti dalla pratica della pesca da parte dei cittadini, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la promozione di eventi e manifestazioni promozionali di pesca dilettantistica in mare a scopo non agonistico, con dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'utilizzo del fondo è vincolato esclusivamente alla realizzazione di iniziative aventi ad oggetto la pesca sportiva e ricreativa in mare, e non è utilizzabile da parte di persone fisiche e giuridiche o associazioni di settori differenti da quelli del comparto economico della pesca dilettantistica. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del fondo.

2. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere con progetti mirati le associazioni del comparto economico della pesca dilettantistica più rappresentative a livello nazionale, in accordo con le autorità portuali e il corpo delle Capitanerie di porto. Le associazioni di cui al presente comma sono individuate con il decreto di cui al comma 1 e devono avere una attività certificata almeno anteriore all'anno 2011.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede:

a) per l'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

b) per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Possono concorrere al finanziamento del fondo di cui al comma 1 le regioni, mediante apposito accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano.

Art. 6.

(Sinergia con il comparto turistico e guida turistica per la pesca in mare)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione e dell'economia della pesca dilettantistica, è istituita la figura della guida turistica per la pesca in mare, autorizzata ad accompagnare turisti in mare che esercitino la pesca dilettantistica da riva o da natante. La guida turistica per la pesca in mare deve aver partecipato ad un corso di formazione, il cui programma è approvato mediante apposito decreto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, organizzato dalle associazioni più rappresentative del comparto economico della pesca dilettantistica italiana, ed essere in possesso di relativa certificazione di frequenza.

2. È istituto, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il registro per la guida turistica per la pesca in mare, mediante l'ausilio delle associazioni più rappresentative del comparto economico della pesca dilettantistica italiana. L'albo è revisionato con cadenza triennale e trasmesso alle Capitanerie di porto e alle autorità portuali.