• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00958/003/ ... premesso che: per essere iscritti nell'elenco degli Enti ai quali i contribuenti possono decidere di assegnare il 5 per mille dell'Irpef è prevista le seguente procedura: iscrizione...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/958/3/01 presentato da FRANCO PANIZZA
giovedì 12 dicembre 2013, seduta n. 079

Il Senato,
premesso che:
per essere iscritti nell'elenco degli Enti ai quali i contribuenti possono decidere di assegnare il 5 per mille dell'Irpef è prevista le seguente procedura: iscrizione telematica tramite Entratel o Fisconline, e l'invio con raccomandata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso di omissione o invio tardivo anche di uno solo degli adempimenti di cui sopra si viene esclusi dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille. Il controllo viene effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate che verificano anche l'iscrizione nel registro Onlus ed enti del volontariato;
nel disegno di legge di stabilità 2014, l'articolo 7 comma 5 estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies del decreto-legge n. 40 del 2010. Si prevede nuovamente, quindi, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in base alle scelte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;
considerato che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006 di attuazione dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria) prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, e stabilisce che "I soggetti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate;
l'iscrizione si effettua in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it;
l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recita: "Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2";
i due adempimenti per l'iscrizione degli enti, previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, vengono confermati con scadenze aggiornate ogni anno da decreti ad hoc del Presidente del Consiglio con l'introduzione della possibilità dell'invio tramite Pec;
la circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 ha come oggetto: "Articolo 1, comma 337, legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Chiarimenti". Al punto 10 si stabilisce la modalità di esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti dagli elenchi dei beneficiari. "Al riguardo si rammenta che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, occorre adottare la procedura dettata dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990; pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, occorre comunicare tempestivamente all'ente istante i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda. In tal modo l'interessato potrà produrre - entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione - eventuali osservazioni e documentazione. Si precisa, altresì, che l'atto con cui si procede all'esclusione dall'elenco deve contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute. Sia la comunicazione relativa ai motivi ostativi sia il successivo provvedimento definitivo vanno notificati, a mezzo raccomandata a.r., al legale rappresentante dell'Ente;
quindi, oltre al doppio onere imposto agli Enti interessati, anche il controllo e l'esclusione comportano impiego di risorse pubbliche, che potrebbero, invece, essere utilizzate per un controllo più approfondito nel merito piuttosto che nella forma,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, già dal prossimo anno, di modificare la disciplina relativa al doppio invio: quello telematica e cartaceo - considerata anche la necessità procedere a sburocratizzazioni - e confermare l'obbligatorietà della sola iscrizione telematica, eliminando, quindi, l'obbligo della trasmissione del modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà cartaceo.
(0/958/3/1)
PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO