C. 3668 EPUB Proposta di legge presentata l'11 marzo 2016
Atto a cui si riferisce:
C.3668 Norme per favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3668 |
Il nostro Paese vanta un'antica tradizione nel settore artigiano ed è quindi necessario garantirne la conservazione favorendo i giovani imprenditori che investono nel settore e che contribuiscono anche a creare nuovi posti di lavoro.
Le misure contenute nella presente proposta di legge prevedono, in particolare, un regime fiscale agevolato per il pagamento delle imposte, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli investimenti che migliorano il rendimento globale dell'impresa artigiana, nonché agevolazioni per l'accesso al credito.
Tali misure sono destinate ai giovani artigiani definiti ai sensi dell'articolo 2. In particolare, per garantire il ricambio generazionale, si prevede che essi debbano avere un'età inferiore a trentacinque anni.
L'articolo 6 favorisce l'apertura di nuove attività, attraverso la semplificazione della normativa sulla locazione degli immobili non adibiti ad abitazione.
La disciplina in tale materia risale a ben trentasette anni fa (legge 27 luglio 1978, n. 392): una normativa nata in un contesto storico, economico e sociale molto distante da quello attuale e tesa a rispondere a bisogni che sono radicalmente mutati nel corso degli ultimi decenni. Una normativa ormai obsoleta per l'eccessiva presenza di vincoli e per le rigidità che determina in rapporti contrattuali fondamentali per l'esercizio dell'attività economica e di impresa e che, a seguito della grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese, ha rivelato, con ancora maggiore evidenza, la sua inadeguatezza rispetto alle esigenze degli operatori e, in particolare, del settore dell'artigianato.
La legge n. 392 del 1978 prevede l'obbligo della stipula di contratti per periodi molto lunghi, nel corso dei quali il canone di locazione deve per legge rimanere immutato (fatto salvo l'aggiornamento dell'Istituto nazionale di statistica che, comunque, è pari solo al 75 per cento): 12 anni (6 6) o 18 anni (9 9) a seconda dell'attività intrapresa.
Con queste norme è impossibile concordare canoni ridotti rispetto a quelli di mercato. La presente proposta di legge, quindi, all'articolo 6 consente di stipulare contratti di più breve durata e di stabilire anticipatamente una differenziazione dei canoni negli anni.
1. La presente legge è volta a promuovere il ricambio generazionale nel settore dell'artigianato tramite agevolazioni dirette a favorire l'avvio di imprese da parte di giovani artigiani, definiti ai sensi dell'articolo 2.
2. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
1. Ai fini della presente legge, per giovani artigiani si intendono i soggetti:
a) di età inferiore a trentacinque anni che avviano un'impresa artigiana per la prima volta;
b) che dimostrano di possedere conoscenze e competenze professionali adeguate;
c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività artigiana.
2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, i giovani artigiani devono investire in beni materiali e immateriali che migliorino il rendimento globale dell'impresa artigiana. Tali investimenti devono essere specificati nel piano aziendale di cui alla lettera c) del comma 1 e devono essere effettuati entro quarantadue mesi dalla data di avvio dell'impresa artigiana di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
1. I giovani artigiani che avviano un'attività d'impresa, anche in forma associata, nel settore artigiano, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito prodotto.
2. I giovani artigiani di cui al comma 1 sono altresì esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai giovani artigiani in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi.
1. Ai giovani artigiani è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative agli investimenti materiali o immateriali che migliorano il rendimento globale dell'impresa artigiana e che sono conformi alla normativa dell'Unione europea. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 1.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipula di una convenzione con l'Associazione bancaria italiana, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano allo scopo di favorire l'accesso di giovani artigiani a forme di credito agevolato.
2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro.
1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni del terzo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, anche ai contratti di locazione stipulati per l'apertura di nuove attività artigianali.