• C. 3633 EPUB Proposta di legge presentata il 24 febbraio 2016

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3633 Disposizioni per la diffusione di un codice di comportamento etico e per la sicurezza nell'utilizzo della rete internet


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3633


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MINARDO, PASTORELLI, SCOPELLITI
Disposizioni per la diffusione di un codice di comportamento etico e per la sicurezza nell'utilizzo della rete internet
Presentata il 24 febbraio 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende promuovere l'educazione dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti a un uso sicuro e consapevole della rete internet attraverso adeguate campagne di informazione e di sensibilizzazione.
      Pertanto è necessario che le istituzioni, con riferimento soprattutto alle scuole, organizzino corsi di formazione per i docenti in grado di informare gli studenti e le loro famiglie sui pericoli della rete internet impedendo che vengano a contatto con siti pedopornografici o con altri siti che divulghino la commissione di reati.
      Lo Stato deve, quindi, assicurare, con campagne informative, la divulgazione di un codice di comportamento etico e di navigazione sicura nella rete internet per evitare abusi nei confronti dei minori. Un codice che dovrà aiutare sia gli adulti che i minori a un uso consapevole della rete e predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga a contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita.
      La presente proposta di legge non nasce a caso. Sono migliaia le foto postate sui social network di minori, anche in tenerissima età, un'azione che comporta rischi inimmaginabili. Il dato allarmante è che sono soprattutto i genitori a pubblicarle: per essi si tratta di foto dell'amore e dell'innocenza ma per un pedofilo sono un bottino ghiotto. Infatti circa la metà del materiale rinvenuto nei siti pedopornografici proviene dai social di genitori che volevano semplicemente condividere un momento di gioia del loro bambino. Il dato emerge da una ricerca dell’Australia's new children's eSafety, l'organismo australiano che ha il compito di monitorare la sicurezza dei minori on line. Dallo studio delle foto sequestrate nell'ambito delle ricerche di polizia contro la pedofilia sul web è risultato che nel 50 per cento dei casi si trattava di milioni di immagini di bambini che svolgono le normali attività quotidiane come nuotare, fare sport e altro. Foto che, agli occhi degli stessi genitori o dei loro amici, appaiono perfettamente innocue ma che nei dossier dei pedofili vengono sessualizzate con commenti irripetibili. Spesso i genitori non si accorgono di quanto sia semplice rubare una foto postata su Facebook per esempio, anche perché dimenticano di postarla in un contesto privato utilizzando gli strumenti che il social comunque ha messo a disposizione per proteggere la privacy. Ed è per questo che la Commissione australiana lancia un avvertimento a tutte le madri e a tutti i padri: «Una volta che hai postato una foto hai perso il controllo sul suo destino pertanto è necessario sensibilizzare i genitori affinché utilizzino in modo consapevole la rete internet e non inseriscano immagini di minori degli anni quattordici che, come detto prima, possano esporre il minore a interferenze dannose per la sua vita». A tale fine, l'articolo 4, comma 3, della proposta di legge prevede una campagna di sensibilizzazione da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega per la famiglia.
      Ciò impone a tutti i soggetti pubblici e privati, così come alle famiglie, di collaborare per predisporre le condizioni affinché i minori possano vivere in modo tale da non essere sottoposti a interferenze illegali nella propria privacy o comunque a forme di violenza e sfruttamento. Il minore, quindi, deve essere protetto da interferenze che possano risultare dannose per la sua vita. Risulta, altresì, necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore all'uso sicuro delle tecnologie della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche. Accanto a questa attività preventiva e di informazione risulta, inoltre necessario un intervento delle autorità competenti per contrastare e reprimere la criminalità informatica che utilizza la rete in danno dei minori.
      Al di là della funzione di tutela che ogni genitore deve avere nei confronti dei propri figli, per cui chi decide di pubblicare foto dovrebbe comunque prima riflettere sul diritto alla privacy e sul rischio per la sicurezza dei minori, le disposizioni dell'articolo 4 prevedono la possibilità per i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del minore di bloccare o rimuovere i dati personali del minore stesso.
      L'articolo 5 prevede la possibilità per il servizio di polizia postale e delle comunicazioni di vigilare sulla liceità e sulla moralità del contenuto della rete internet dandone comunicazione all'autorità giudiziaria, che può disporre l'oscuramento dei siti i cui contenuti siano illeciti od offensivi del buon costume.
      Una proposta di legge, pertanto, che intende introdurre nell'ordinamento giuridico misure idonee a tutelare i minori e ad aiutare le famiglie nella salvaguardia dei propri figli da illeciti sulla rete internet.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Lo Stato promuove l'educazione dei giovani a un uso consapevole e sicuro della rete internet che impedisca loro di venire in contatto con siti pedopornografici o che istigano al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla violenza e alla consumazione dei reati, ovvero che divulgano o pubblicizzano materiale pornografico, notizie o messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto.

Art. 2.

      1. Le istituzioni scolastiche organizzano corsi di formazione per docenti finalizzati a consentire un'adeguata informazione degli studenti sui pericoli della rete internet di cui all'articolo 1.
      2. Le istituzioni scolastiche provvedono, altresì, all'aggiornamento annuale dei docenti ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, di un uso corretto delle nuove tecnologie da parte degli studenti.

Art. 3.

      1. Lo Stato promuove una campagna di informazione per divulgare un codice di comportamento etico e di navigazione sicura nella rete internet e per far conoscere il linguaggio informatico a difesa di chi si connette alla rete internet e, in particolare, per impedire eventuali abusi nei confronti dei minori.
      2. Il codice etico di cui al comma 1 promuove un uso corretto della rete internet da parte dei minori e delle loro famiglie e prevede adeguate tutele idonee a prevenire il pericolo che il minore venga

in contatto con contenuti della rete illeciti o dannosi per la sua crescita.
      3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca organizza, nell'ambito scolastico, convegni, seminari e dibattiti aperti a docenti, genitori e allievi al fine di favorire scambi di idee e di informazioni sui pericoli della rete internet.
Art. 4.

      1. I genitori di un minore o gli esercenti la potestà genitoriale, il quale abbia registrato mediante falsa dichiarazione di maggiore età i propri dati personali su un sito web, possono inoltrare, anche singolarmente e qualora non sia possibile l'autonoma rimozione o il blocco dei dati, una richiesta per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
      2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento della richiesta di cui al comma 1, il soggetto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento dei dati, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      3. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega per la famiglia promuove una campagna di informazione diretta a sensibilizzare i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale di minori a un uso consapevole della rete internet al fine di evitare che gli stessi pubblichino immagini di minori di anni quattordici.

Art. 5.

      1. Il servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito dei compiti individuati con decreto emanato ai sensi del

comma 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete internet accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.
      2. Nell'ambito dei compiti di polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di comunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.
      3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete internet i cui contenuti sono palesemente illeciti od offensivi del buon costume ovvero tali da attentare all'ordine pubblico.
      4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni della presente legge.