• C. 1139 EPUB Disegno di legge presentato il 4 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1139 [Decreto ILVA] Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Allegato Testo Articoli Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1139


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
e dal ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
Presentato il 4 giugno 2013


      

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Onorevoli Deputati! Il Governo, con il presente provvedimento, intende adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente e la qualità della vita nei contesti nei quali si sviluppa l'attività produttiva di imprese definite strategiche ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nella piena consapevolezza che un'interruzione della produzione potrebbe arrecare gravi danni all'economia nazionale, oltre che all'ambiente e alla salute degli abitanti delle comunità circostanti.
      La sopravvivenza di questo tipo di imprese è legata alla capacità di mettere in atto gli investimenti necessari per rendere compatibile il funzionamento degli impianti con le norme ambientali e di sicurezza che tutelano la salute dei cittadini.
      L'apposita autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevede un percorso di risanamento ambientale da realizzarsi, secondo termini molto cogenti, che non sempre risultano rispettati, allo stesso modo delle disposizioni e prescrizioni a tutela della salute.
      Il processo di risanamento prevede ingenti investimenti. Per ogni intervento vanno individuate le soluzioni tecnologiche più adeguate alle caratteristiche degli impianti in un quadro di sostenibilità economica e nel rispetto dei limiti di concentrazione emissiva indicati dalle direttive europee (BAT conclusion).
      È di pressante attualità il fatto che l'autorità giudiziaria sia intervenuta in significativi contesti aziendali, che hanno già indotto il Governo a provvedere in via d'urgenza con il citato decreto-legge n. 207 del 2012, in merito al quale ha avuto modo di pronunziarsi anche la Corte costituzionale. Questa circostanza, indipendentemente dalle iniziative dell'autorità giudiziaria, determina l'esigenza di considerare un intervento normativo diretto ad assicurare la continuità del processo produttivo e la realizzazione di tutti gli interventi di risanamento ambientale e di bonifica necessari per garantire condizioni accettabili di salubrità ambientale e di salute dei cittadini, mediante apposita struttura commissariale, nel pieno rispetto delle ragioni e degli interessi dell'impresa.
      La prosecuzione dell'attività industriale rappresenta la condizione preliminare e necessaria per assicurare l'effettiva realizzazione degli investimenti occorrenti per il risanamento ambientale dello stabilimento.
      La soluzione proposta, attraverso una temporanea sospensione dei poteri degli organi societari e la nomina di una struttura commissariale, consente di far convergere le risorse disponibili prioritariamente verso gli interventi di risanamento ambientale, garantendo al contempo una corretta continuazione delle attività produttive. Al termine di questa fase di gestione straordinaria potranno essere ricostituiti gli ordinari organi di amministrazione restituendo alla proprietà il pieno controllo dell'azienda e delle risorse economiche residue.
      Quanto fin qui rilevato trova un rilevante riscontro nella vicenda concernente la società ILVA Spa.
      Come rilevato dai magistrati di Taranto fin dal primo intervento di sequestro preventivo disposto nel mese di luglio del 2012, gli investimenti, pur realizzati dall'ILVA in questi anni, non sono stati sufficienti a garantire un equilibrato rapporto tra gli interessi della produzione e quelli della salute e dell'ambiente. Molte delle prescrizioni in materia ambientale e di sicurezza dei cittadini sono state almeno parzialmente disattese dall'impresa.
      La situazione dello stabilimento di Taranto deve essere affrontata nella piena consapevolezza di quello che l'azienda rappresenta per l'economia del territorio e per l'intera industria nazionale. Allo stesso modo va tenuta in considerazione l'emergenza ambientale in atto, che minaccia la salute dei cittadini e preoccupa molte famiglie.
      Quello di Taranto è, infatti, uno dei principali poli siderurgici europei con una capacità produttiva di circa 10 milioni di tonnellate annue, pari ad oltre il 40 per cento della produzione nazionale di acciaio. Nel settore dei laminati piani la produzione di Taranto copre oltre il 60 per cento della domanda nazionale, contribuendo in maniera determinante all'approvvigionamento di comparti strategici per l'industria italiana come quelli degli elettrodomestici, della cantieristica, dell'auto e della meccanica.
      Sul piano occupazionale, l'ILVA impiega direttamente circa 12 mila lavoratori, a cui deve aggiungersi un indotto strettamente collegato sul piano verticale che porta l'occupazione diretta a oltre 15 mila unità.
      A questo dato devono sommarsi 9.200 unità legate all'indotto.
      Lo stabilimento di Taranto gode inoltre di alcuni vantaggi competitivi che lo rendono unico nel panorama nazionale e comparabile con gli stabilimenti più efficienti d'Europa. I principali punti di forza sono:

          a) la possibilità di utilizzare un ciclo integrato (partendo dal carbon fossile e dai rottami ferrosi per arrivare alla produzione di laminati piani);

          b) la possibilità di approvvigionamento di grandi quantità di materie prime da Paesi lontani (Brasile, Sud Africa) tramite navi anche di grande stazza (fino a 400.000 tonnellate);

          c) la possibilità di utilizzare stoccaggi importanti in funzione delle esigenze produttive.

      Il costo di una eventuale chiusura dell'impianto avrebbe conseguenze negative gravi sul piano economico e comunque determinerebbe gravi riflessi occupazionali e il consolidamento di una situazione di degrado che, anche secondo l'autorità giudiziaria, potrebbe configurare un disastro ambientale.
      L'impatto economico negativo è stato stimato in oltre 8 miliardi di euro annui, imputabili per circa 6 miliardi alla crescita delle importazioni, per 1,2 miliardi agli interventi di sostegno del reddito e ai minori introiti per l'amministrazione pubblica e per circa 500 milioni in termini di minore capacità di spesa per il territorio direttamente interessato.
      L'importanza strategica del complesso industriale dell'ILVA non può però far venir meno gli obblighi di tutela ambientale da cui dipende la qualità della vita dei cittadini di Taranto.
      La crescita economica e la salvaguardia della salute non sono, in particolare in questo caso, due diritti contrapposti e la prima non può esser perseguita a danno della seconda.
      Il Governo, con il presente provvedimento, intende, quindi, anche adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente e la qualità della vita nella città di Taranto, nella consapevolezza che un'interruzione della produzione peggiorerebbe ulteriormente la situazione a tutti gli effetti.
      La sopravvivenza dello stabilimento è oggi, dunque, legata alla capacità di mettere in atto gli investimenti necessari a rendere compatibile l'impianto con le norme ambientali e di sicurezza sulla salute dei cittadini.
      Nel mese di ottobre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato una revisione dell'AIA prevedendo un percorso di risanamento ambientale da realizzarsi, secondo termini molto cogenti, nell'arco del prossimo triennio.
      Già nelle prime relazioni, il Garante nominato ai sensi del citato decreto-legge n. 207 del 2012 ha evidenziato ritardi nell'applicazione delle prescrizioni, con particolare riferimento agli interventi sui nastri trasportatori, sui parchi minerari e sulle torce.
      Nel contempo, l'autorità giudiziaria di Taranto ha disposto il sequestro preventivo di 8,1 miliardi di euro presso la società che controlla l'ILVA, sul presupposto che, nel tempo, non vi sia stata corrispondenza tra gli obblighi di assolvere a tutte le prescrizioni ambientali e sanitarie fissate dai diversi provvedimenti amministrativi e dalle normative europea, nazionale e regionale vigenti e le risorse stanziate da parte dell'azienda per realizzare gli indispensabili interventi di risanamento e bonifica.
      Questa circostanza, nel pieno rispetto della autonomia dell'autorità giudiziaria, determina l'esigenza di considerare un intervento normativo diretto ad assicurare la continuità del processo produttivo e la realizzazione di tutti gli interventi di risanamento ambientale e di bonifica necessari per garantire condizioni accettabili di salubrità ambientale e di salute dei cittadini mediante apposita struttura commissariale.
      La prosecuzione dell'attività industriale rappresenta la condizione preliminare e necessaria per assicurare l'effettiva realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale dello stabilimento.
      Nel dettaglio della disciplina generale del provvedimento, l'articolo 1 configura, in via d'urgenza, una nuova disciplina generale a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, prevedendo, al comma 1, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, possa deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'inosservanza dell'AIA, rilevata dalle autorità competenti.


      Ai fini di cui sopra è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei ministri che ha disposto il commissariamento – della durata di dodici mesi, prorogabile di altri dodici e fino a un massimo di trentasei mesi – nomini il commissario, al quale si affianca un sub-commissario, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Il commissariamento è finalizzato alla prosecuzione dell'attività produttiva per garantire la conservazione della continuità aziendale e la destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi ambientali e sanitari occorrenti (comma 2).
      Il commissario esercita i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con la conseguente sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. In logica consequenzialità con la successione nell'azienda, le linee di credito e i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, sono intestati al commissario (comma 3).
      Viene comunque garantita all'impresa l'informazione sull'andamento complessivo della gestione anche in riferimento alle misure previste dal commissario. Appositi organi di controllo dovranno vigilare sull'operato del commissario restando in carica per l'intera durata del commissariamento (comma 4). Un comitato di tre esperti, scelti e nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, propone, entro sessanta giorni, in conformità alle previsioni delle norme europee e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, prevedendo le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA. Viene altresì garantita la necessaria pubblicità e la partecipazione di tutti gli interessati (comma 5). L'approvazione del piano equivale a modifica dell'AIA.
      Il commissario straordinario garantisce comunque, già prima dell'approvazione del piano industriale, la progressiva adozione delle misure previste dall'AIA e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, e cura la prosecuzione dell'attività di impresa; predispone, a sua volta, il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza (comma 6). Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni sui suddetti piani.
      Il comma 9 prevede disposizioni relative alla responsabilità del commissario che abbia rispettato le prescrizioni del decreto anche in relazione ai piani, in conformità alle previsioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo. La responsabilità del commissario per attività di gestione economica è limitata ai casi di dolo o colpa grave (comma 10). Il comma 11 consente di utilizzare risorse economiche sequestrate in sede penale per i preminenti interessi di attuazione delle prescrizioni dell'AIA e di risanamento e bonifica ambientale, a carico dell'impresa e dei suoi responsabili. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata sono posti nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'AIA e alla gestione dell'impresa. Il comma 13 prevede l'entità e il regime dei compensi spettanti ai componenti delle strutture commissariali, che restano a carico dell'impresa non determinando, dunque, alcun onere per l'erario.
      L'articolo 2 contiene disposizioni riguardanti la società ILVA Spa e interviene sulla procedura sanzionatoria già prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        Articolo 1. – Si prevede la possibilità che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, deliberi il commissariamento straordinario di uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi per l'ambiente e la salute. Il commissario, per la sua attività, si avvale di un sub-commissario. È prevista la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un comitato di tre esperti che predispone il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

        La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i compensi del commissario, del sub-commissario e dei componenti del comitato sono per intero a carico dell'impresa.

        Articolo 2. – Contiene disposizioni volte a rendere applicabile l'articolo 1 alla società ILVA Spa e interviene sulla procedura sanzionatoria già prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

        In particolare si prevede che l'attività di accertamento, contestazione e notificazioni delle violazioni siano svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che i proventi delle sanzioni irrogate siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la messa in sicurezza e la bonifica del territorio interessato.

        Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

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ALLEGATO
(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
(omissis)
Articolo 3.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie).

        1. L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

(omissis)

        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.

(omissis)


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013.
Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

        Considerato che la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino, mediante la nomina di un'apposita struttura commissariale straordinaria, la continuità produttiva ed occupazionale nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute;

        Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Società ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce

le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;

        Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2013;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Commissariamento straordinario).

        1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario.

        2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.

        3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera

durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.

        4. È garantita all'impresa, nella persona del rappresentante legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, può sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.

        5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento.

        6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato al rappresentante dell'impresa il piano industriale e acquisite e valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell'impresa fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.

        7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.

        8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.

        9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi

commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.

        10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.

        11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente.

        12. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.

        13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.

Articolo 2.
(Commissariamento della s.p.a. ILVA).

        1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano.

        2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 è così sostituito: «1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a.

costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1».

        3. All'articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «, esclusa l'oblazione, da euro 50.000» e, dopo le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti: «Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 4 giugno 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.