• C. 1257 EPUB Proposta di legge presentata il 24 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1257 Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani, nonché per l'incremento della domanda di lavoro


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1257


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TINAGLI, ANTIMO CESARO, ANDREA ROMANO, SOTTANELLI, VARGIU, MONCHIERO, RABINO, NESI, CATANIA, MATARRESE, OLIARO, MOLEA, VITELLI
Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani, nonché per l'incremento della domanda di lavoro
Presentata il 24 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Questa proposta di legge, che riprende il disegno di legge atto Senato n. 199 presentato dai senatori Ichino e altri, si propone non soltanto di rinforzare la domanda di lavoro mediante una riduzione generale del costo del lavoro stesso, finanziata attraverso il riordino degli incentivi alle imprese (secondo il progetto elaborato per incarico del Governo da Francesco Giavazzi, cui attingiamo largamente), ma più specificamente di contribuire alla rivitalizzazione del mercato del lavoro italiano attraverso la rimozione di ostacoli che impediscono, o comunque frenano, la domanda e l'offerta nella fascia dei sessantenni, anche in considerazione della necessità di risolvere i problemi transitori sorti in conseguenza dell'abolizione del pensionamento di anzianità e dell'aumento dell'età del pensionamento di vecchiaia, disposti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto «decreto salva Italia», nella misura in cui essi non possano essere risolti con gli interventi di «salvaguardia» già adottati e con quelli che potranno essere adottati nel prossimo futuro (la proposta di legge contiene anche alcune misure volte a promuovere il lavoro giovanile, ma nella consapevolezza che in questo segmento ciò che sarebbe indispensabile e urgente è la realizzazione di un servizio capillare ed efficiente di orientamento scolastico e professionale, capace di raggiungere ciascun adolescente all'uscita da ogni ciclo scolastico fornendogli le informazioni e i consigli indispensabili per una scelta consapevole in materia di formazione professionale o universitaria: materia, questa, di competenza esclusiva delle regioni).
      La necessità di favorire l'invecchiamento attivo impone l'introduzione di nuove forme giuridiche di conciliazione e di combinazione tra le esigenze particolari tipiche dei lavoratori anziani, quelle delle imprese e quelle delle famiglie e delle comunità locali. Queste ultime esprimono sovente una domanda sempre più ampia – attuale o potenziale – di servizi, che non incontra oggi una corrispondente offerta nel mercato del lavoro, ma potrebbe domani trovarla se si creeranno le condizioni giuridico-amministrative favorevoli all'attivazione dei lavoratori anziani.
      La proposta di legge intende rispondere a queste esigenze con la previsione:

          della possibilità di riduzione dell'orario di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale per i lavoratori nel quinquennio precedente al pensionamento, con agevolazione della copertura previdenziale per la parte che rimarrebbe altrimenti scoperta;

          di un incentivo all'assunzione di giovani in corrispondenza con la riduzione dell'orario dei lavoratori anziani;

          della possibilità di attivazione di un pensionamento parziale, in corrispondenza con la riduzione dell'orario;

          per i lavoratori che sarebbero stati prossimi al pensionamento secondo la disciplina in vigore prima del decreto salva Italia e non salvaguardati a norma del decreto stesso o di altri provvedimenti legislativi successivi, un incentivo all'assunzione con contratti di lavoro subordinato ordinario, costituito da uno sgravio contributivo totale e dall'estensione a un anno del limite massimo di durata del periodo di prova; inoltre l'estensione ad essi di un congruo trattamento di disoccupazione.
      Più precisamente, l'articolo 1 riconosce alle imprese la possibilità di stipulare con i lavoratori anziani, nei cinque anni precedenti alla maturazione dei requisiti per il pensionamento, accordi per la conversione del rapporto in part-time fino alla pensione, con possibilità di godimento non già della contribuzione figurativa dello Stato (molto onerosa per le finanze pubbliche), bensì della possibilità di versamento volontario (e senza oneri aggiuntivi) dei contributi mancanti, da parte dell'impresa o del lavoratore stesso (secondo un eventuale mix che sia oggetto dei medesimi accordi). Per le imprese questa soluzione configurerebbe comunque un risparmio di spesa anche se si accollassero per intero la contribuzione mancante. Per i lavoratori resterebbe una perdita di reddito, ma a fronte di maggior tempo libero per se stessi, eventualmente utilizzabile per svolgere altre forme di lavoro. L'onere aggiuntivo per le finanze pubbliche è pressoché nullo.
      Con l'articolo 2 si aggiunge un'ulteriore facoltà per il lavoratore che accede al part-time secondo la disciplina dell'articolo 1: la possibilità, cioè, di chiedere un anticipo di pensione, che gli consentirebbe di compensare la riduzione del salario e, almeno in parte, l'eventuale quota di contribuzione pensionistica volontaria a suo carico. Alla data di pensionamento effettivo, l'importo della pensione sarebbe ricalcolato in modo da scontare – entro 15 anni – i ratei già percepiti. Si determina un onere aggiuntivo per le finanze pubbliche, ancorché contenuto, connesso alla maggiore aspettativa di vita al momento dell'accesso all'anticipo di pensione.
      Nel caso previsto dall'articolo 3 il part-time del lavoratore anziano è sorretto dalla contribuzione figurativa parzialmente a carico dello Stato e della regione, in quanto associato all'assunzione di un giovane (fino a 29 anni in caso di apprendistato e a 35 anni in caso di contratto di dipendenza a tempo indeterminato), sul presupposto che da tale assunzione derivi immediatamente un'entrata fiscale e previdenziale

aggiuntiva e, in prospettiva, un contributo positivo alla crescita. A scanso di ogni possibile equivoco circa il modello di solidarietà intergenerazionale che vogliamo promuovere, il comma 4 esclude l'agevolazione nei casi in cui tra uno dei lavoratori anziani interessati e uno dei giovani neo-assunti ci sia un legame di affinità o parentela pari o inferiore al terzo grado.
      L'articolo 4 prevede la possibilità di accordo tra l'impresa e il lavoratore ultraquarantacinquenne, con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per una sospensione consensuale della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per la durata minima di tre mesi e massima di un anno, ma con versamento a carico dell'impresa della contribuzione previdenziale che sarebbe altrimenti maturata (calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente al momento della sospensione), senza che ciò comporti alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo e senza che ciò possa influire sul trattamento di fine rapporto o su un'altra voce di retribuzione differita.
      L'articolo 5 istituisce due incentivi all'assunzione dei lavoratori che sarebbero stati prossimi al pensionamento secondo la disciplina in vigore prima del decreto salva Italia, e non salvaguardati a norma del decreto stesso o di altri provvedimenti legislativi successivi: la possibilità di durata del periodo di prova fino a un anno e l'esenzione totale dalla contribuzione previdenziale. Prevede inoltre, negli stessi casi, l'estensione del trattamento di disoccupazione offerto dall'Assicurazione sociale per l'impiego, istituita dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la cui entità nel caso specifico è determinata alternativamente – a scelta della persona interessata – in riferimento all'ultima retribuzione o in riferimento alla pensione di cui la persona stessa avrebbe goduto, applicandosi la disciplina in vigore fino al 4 dicembre 2011.
      L'articolo 6 istituisce il Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale, con una dotazione di 300 milioni di euro annui per il 2013, il 2014 e il 2015.
      L'articolo 7 dispone la soppressione di incentivi alle imprese, sulla base del progetto elaborato da Francesco Giavazzi, rimettendo al Governo il compito di adottare uno o più provvedimenti di natura regolamentare per individuare le norme da abrogare. I commi 3 e 4 individuano gli incentivi che devono e quelli che possono essere conservati, indicando rispettivamente:

          a) tra quelli che devono essere conservati gli incentivi finanziabili con fondi europei, quelli diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico e quelli che promuovono iniziative di istruzione, ricerca, sanità, assistenza sociale o potenziamento delle infrastrutture dei trasporti;

          b) tra quelli che possono essere conservati gli incentivi finalizzati a progetti di interesse europeo di primaria importanza, nonché quelli diretti a promuovere la cultura o la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

      L'articolo 8 prevede che i risparmi derivanti dal riordino degli incentivi di cui all'articolo 7 siano impiegati in parte (700 milioni di euro nel 2013 e 900 milioni di euro in ciascuno dei tre anni successivi) per la copertura finanziaria della maggiore spesa derivante dagli articoli 5 e 6 e che, per la parte restante, siano destinati alla riduzione del costo del lavoro. Negli anni successivi al 2016, esaurita la fase transitoria in cui operano le misure di cui all'articolo 5, l'intero ammontare dei risparmi prodotti dal riordino degli incentivi alle imprese sarà destinato alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Incentivo alla riduzione dell'orario di lavoro in prossimità dell'età di pensionamento).

      1. Nel quinquennio precedente al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalità di distribuzione dell'orario stesso, anche secondo clausole elastiche o flessibili di qualsiasi tipo, beneficiando della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo. Non si applicano in tali casi le disposizioni degli articoli 2, comma 2, 3, commi 2, 7, 8 e 9, 5, commi 2 e 3, e 8, commi 2, 2-bis e 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 61 del 2000, e successive modificazioni, ove ne ricorrano i presupposti.
      2. A seguito della riduzione dell'orario prevista dal comma 1 il lavoratore ha diritto, per la durata massima di cinque anni, a integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo, fino a concorrenza con la contribuzione corrispondente all'orario normale previsto dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi. L'integrazione può essere assunta in tutto o in parte dal datore di lavoro, senza che ne derivi a carico suo o del prestatore alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che questo possa dare luogo a incidenze o ricalcoli in

relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva.
Art. 2.
(Coniugazione di lavoro a tempo parziale e pensione).

      1. I lavoratori che hanno pattuito la riduzione dell'orario ai sensi dell'articolo 1 hanno diritto a un anticipo di pensione, erogato in ratei mensili per tredici mensilità, a decorrere dalla data di decorrenza della riduzione stessa. Ai fini del calcolo dei ratei anticipati di pensione è assunto a riferimento l'importo della pensione corrispondente a quanto sarebbe maturato, a condizioni invariate e tenendo conto dell'integrazione contributiva di cui all'articolo 1, comma 2, alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero, se maturati prima, dei requisiti per il pensionamento anticipato.
      2. I ratei di pensione anticipata sono calcolati applicando all'importo di cui al comma 1 del presente articolo la percentuale corrispondente alla riduzione di orario di lavoro concordata a norma dell'articolo 1. I ratei sono poi ricalcolati, alla data del pensionamento effettivo, in modo da scontare, in misura fissa su base mensile, i ratei anticipati di pensione già corrisposti al lavoratore entro quindici anni dalla medesima data.

Art. 3.
(Convenzione per l'attivazione del ponte occupazionale tra generazioni).

      1. Una convenzione tra impresa, regione e direzione regionale del lavoro può prevedere che, nel caso di accordo per la riduzione dell'orario di lavoro stipulato ai sensi dell'articolo 1, l'integrazione contributiva di cui al comma 2 del medesimo articolo sia versata all'istituto previdenziale competente per un terzo dalla regione e sia posta per un ulteriore terzo a carico del Fondo di cui all'articolo 6, nei limiti delle risorse di cui al medesimo

articolo 6, a condizione che, per ogni due lavoratori anziani interessati dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda, anche in deroga ai limiti numerici vigenti, all'assunzione di un giovane di età inferiore a ventinove anni con un contratto di apprendistato, oppure di un giovane di età non superiore a trentacinque anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
      2. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un giovane di età non superiore a trentacinque anni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto di lavoro del giovane di cui al presente comma e fino alla data di pensionamento effettivo del lavoratore anziano, per un periodo massimo di tre anni. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato.
      3. Al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato l'impresa predispone un piano formativo individuale recante l'indicazione nominativa del lavoratore designato quale tutor e l'individuazione dell'obiettivo professionale da conseguire. Il piano deve essere comunicato al lavoratore entro quindici giorni dalla data di inizio della prestazione.
      4. Nessuna delle agevolazioni di cui al comma 1 può essere attivata quando tra uno dei lavoratori anziani che riducono il proprio orario di lavoro e uno dei giovani neo-assunti intercorre un rapporto di affinità o parentela di primo, secondo o terzo grado.
Art. 4.
(Periodi sabbatici).

      1. Il datore di lavoro può concordare con il prestatore che ha compiuto quarantacinque

anni di età, e che ha un'anzianità di servizio nell'impresa, o in imprese appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, non inferiore a cinque anni, una sospensione della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, con versamento a carico del datore della contribuzione previdenziale altrimenti dovuta, calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente alla data della sospensione.
      2. Il versamento della contribuzione previdenziale in esecuzione dell'accordo di cui al comma 1 non comporta oneri fiscali o contributivi aggiuntivi, né per il datore né per il prestatore di lavoro, e non influisce sulla determinazione del trattamento di fine rapporto o di alcuna altra voce di retribuzione differita.
Art. 5.
(Regime transitorio di incentivo all'occupazione e sostegno del reddito per i lavoratori non salvaguardati in relazione al nuovo regime pensionistico).

      1. Allo scopo di garantire una protezione sociale di ultima istanza ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al nuovo regime di accesso alla pensione di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in coerenza con le nuove misure in materia di licenziamenti e ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito applicabile ai citati lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.
      2. Possono essere ammessi, a domanda, al trattamento di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per la durata e alle condizioni

di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, i lavoratori che non sono titolari di alcun rapporto di lavoro o trattamento di sostegno al reddito, per i quali sussistono congiuntamente i requisiti seguenti:

          a) sono in possesso dei requisiti che avrebbero consentito loro di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;

          b) sono idonei a conseguire il diritto alla pensione nel nuovo regime entro il 31 dicembre 2018;

          c) sono cessati o sono destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1 gennaio 2012, oppure sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell'istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.

      3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, al trattamento di ASpI e decadono dal trattamento qualora non accettino un'offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, commi 41, lettera b), 42, 43, 44 e 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
      4. L'importo dell'indennità ASpI è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendo a riferimento l'importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, che rispondono ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono richiedere, in alternativa, che l'indennità venga rapportata, in ragione della

stessa percentuale, al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.
      5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In tal caso, ove il soggetto sia stato già ammesso al trattamento ASpI, l'erogazione dell'indennità è sospesa d'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
      6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
      7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 300 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della stessa, con particolare riguardo alla determinazione, per ciascun tipo di incentivo di cui agli articoli 1, 2 e 3, del numero massimo dei soggetti ammessi alla concessione degli incentivi

stessi, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo.
      3. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi degli incentivi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di capienza di cui al comma 1, i predetti enti non prendono in esame ulteriori domande e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite per l'anno in corso.
      4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e agli altri rapporti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, sono abrogate le norme di fonte statale che determinino trasferimenti a imprese, correnti e in conto capitale, fatti salvi i casi di cui ai commi 3 e 4.
      2. Il Governo adotta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più regolamenti, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari da abrogare ai sensi del comma 1 del presente articolo.
      3. Sono escluse dall'abrogazione di cui ai commi 1 e 2 le norme che prevedono incentivi:

          a) suscettibili di essere finanziati con fondi europei;

          b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico posti a carico di imprese private, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto

dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

      4. Il Governo può escludere dall'abrogazione di cui ai commi 1 e 2 le norme che prevedano incentivi destinati a:

          a) promuovere la realizzazione di progetti di primaria rilevanza di interesse europeo;

          b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale;

          c) correggere disfunzioni che impediscono il normale funzionamento concorrenziale del mercato in cui operano le imprese beneficiarie.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, valutati in 700 milioni di euro per il 2013 e in 900 milioni di euro annui per il 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con la corrispondente quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 7.
      2. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 la quota dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 eccedente l'importo impegnato ai sensi del comma 1 è interamente destinata alla riduzione del costo del lavoro. Dopo l'esercizio 2016, tutti i risparmi sono destinati alla riduzione del costo del lavoro.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.