• C. 3862 EPUB Proposta di legge presentata il 26 maggio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3862 Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3862


PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
FERRANTI, ERMINI, VERINI, MORANI, AMODDIO, GIUSEPPE GUERINI, ROSSOMANDO, ZAN, MARCO DI MAIO, CINZIA MARIA FONTANA, MARANTELLI, MARIANI, MARCHI, CAUSI, GHIZZONI, ZAMPA, SBROLLINI, VICO, D'OTTAVIO, GIACOBBE, IACONO, ALBINI, CHAOUKI, NARDUOLO, CAROCCI, CARRESCIA, LUCIANO AGOSTINI, GIOVANNA SANNA, MONGIELLO, RUBINATO, ZANIN, LODOLINI, CARDINALE, SENALDI, CULOTTA, VENITTELLI, BECATTINI
Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne
Presentata il 26 maggio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Alcuni gravi casi di cronaca hanno evidenziato quello che si può definire un vuoto legislativo, un passaggio importante che riguarda la normativa sugli abusi sessuali in danno di minori. Nelle ipotesi, infatti, in cui siano commessi atti sessuali in cambio di un corrispettivo nei confronti di un minore di età compresa tra dieci e quattordici anni non si può procedere in mancanza di querela di parte. Per quanto riguarda, infatti, i delitti previsti dagli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata) e 609-quater (atti sessuali con minorenne) del codice penale, essi sono punibili a querela, ma si procede, invece, d’ufficio in una serie di ipotesi tra cui: a) la violenza sessuale nei confronti di persona minorenne; b) gli atti sessuali con minorenne di età inferiore a dieci anni; la prostituzione minorile prevista dall’articolo 600-bis è procedibile d’ufficio quando l’atto sessuale con minorenne riguarda il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni.
      Ne consegue, dunque, che:

          per la fascia di età da quattordici a diciotto anni, il reato che si configura è

quello della prostituzione minorile e si procede d’ufficio;

          per la fascia di età sotto i dieci anni il reato è parificato alla violenza sessuale aggravata e si procede dunque d’ufficio;

          per la fascia di età da dieci a quattordici anni la pena è la stessa della violenza sessuale ma si procede, invece, a querela di parte. In questi casi, dunque, per i minori di quattordici anni la querela deve essere presentata dal genitore o dal tutore (articolo 120, secondo comma, del codice penale); se, nel caso di un minore di quattordici anni, non vi è chi ne abbia la rappresentanza o chi la esercita si trovi in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale (articolo 121 del codice penale).

      Si può arrivare, dunque, a situazioni limite nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiaccianti, abusi sessuali nei confronti, ad esempio, di un tredicenne, non possono essere perseguiti perché i genitori hanno paura di presentare la denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, il genitore non c’è ed è necessario attivare la lunga procedura della nomina del curatore speciale.
      La legge, peraltro, non consentendo al minore di proporre querela autonomamente, fa sì che la perseguibilità di tali terribili reati sia rimessa per questa «fascia di mezzo» di minori, di età compresa tra dieci e quattordici anni, alla decisione degli adulti che hanno la responsabilità genitoriale, adulti che non sempre è possibile identificare con tempestività: inoltre, a volte, i medesimi adulti, per paura o addirittura, nei casi peggiori ma purtroppo non così rari, per coinvolgimento e per interesse, non denunciano gli abusi.
      Se poi consideriamo il caso dei minori stranieri non accompagnati, che arrivano in Italia da soli, in fuga da guerre o dalla fame, il genitore non c’è ed è necessario che sia nominato dal giudice un curatore speciale, su richiesta del pubblico ministero, con una procedura la cui attuazione richiede tempi non brevissimi.
      La pedofilia presenta, inoltre, un alto tasso di recidiva e, contemporaneamente, gravi difficoltà di individuazione e questa lacuna nel sistema, che non permette di tutelare completamente il minore in casi anche di gravissimi abusi, deve essere corretta.
      Con la presente proposta di legge si interviene, pertanto, sull’articolo 609-septies del codice penale, che disciplina i casi di perseguibilità a querela di parte, eliminando il riferimento all’articolo 609-quater, relativo agli atti sessuali con minorenne.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All’articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

          b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.