• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.0/01522/001/ ... premesso che: il disegno di legge «Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici» regola le attività di rappresentanza degli...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1522/1/01 presentato da ANNAMARIA PARENTE
giovedì 19 maggio 2016, seduta n. 396

Il Senato
premesso che:
il disegno di legge «Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici» regola le attività di rappresentanza degli interessi in del Parlamento;
l'intento del legislatore è quindi quello di colmare un evidente vuoto normativo e predisporre una disciplina che regoli il rapporto fra Parlamento e chi svolge attività di rappresentanza di interessi;
in tale prospettiva, e anche al fine di scongiurare eventuali conflitti di interesse nell'attività di rappresentanza di interessi che si svolge in Parlamento, è necessario regolamentare altresì la figura del collaboratore parlamentare, categoria di «addetti alla politica» che prestano assistenza nella rappresentanza degli interessi dei decisori pubblici stessi;
la regolamentazione di tutte le figure che lavorano all'interno del Parlamento dovrebbe essere una priorità per il legislatore, ragion per cui è doveroso segnalare che tutt'ora mancano disposizioni volte a regolare anche il rapporto tra i parlamentari e i loro collaboratori e tra collaboratori e rappresentanti degli interessi in genere;
considerato che:
il collaboratore parlamentare è colei o colui che presta il proprio servizio intellettuale per lo svolgimento di specifiche mansioni all'interno delle segreterie dei singoli eletti in Parlamento. Secondo l'indagine svolta dall'Istituto di ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), nel recente rapporto 2014 dedicato al «Personale addetto alla politica», non è possibile esimersi dal considerare i collaboratori parlamentari quali «fusibili del sistema: in assenza, la macchina politica si ferma»;
nell'intento di definire la figura del collaboratore, nel corso della XVI legislatura, è stato approvato dalla Camera dei deputati, e trasmesso al Senato della Repubblica il 4 ottobre 2012, la proposta di legge C. n. 5382, concernente la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori. Tuttavia, la [me anticipata della legislatura non ha permesso la discussione ed eventuale approvazione del disegno di legge richiamato da parte del Senato della Repubblica;
inoltre, nelle scorse legislature, gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a introdurre alcune disposizioni relative ,ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
tali importanti misure non sono suscettibili di colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, mancano un modello contrattuale di riferimento per il parlamentare, una relazione ponderata fra l'incarico ricoperto dal collaboratore, il numero di ore lavorate e la retribuzione, nonché elementi di trasparenza ed efficienza nella gestione dell'attività di assistenza al lavoro parlamentare;
la positiva e importante introduzione dell'obbligo del parlamentare di depositare, presso gli Uffici competenti dell'amministrazione di riferimento, il contratto del proprio collaboratore, non ha inciso sul ricorso a contratti di lavoro atipici - in particolare partite iva e collaborazioni a progetto - che rimane ancora diffuso nonostante il rapporto di lavoro abbia, molto. spesso, caratteristiche di natura subordinata;
valutato che:
il perdurare dell'assenza di una regolamentazione della professione del collaboratore parlamentare incide negativamente sulla certezza di diritti e doveri previsti dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, il Parlamento, e in un momento storico in cui chiara è la volontà di razionalizzare e rendere trasparenti i cosiddetti «costi della politica», nonché adottare riforme a livello costituzionale, regolamentare e legislativo anche relativamente agli aspetti concernenti il rapporto tra le Camere e le diverse figure professionali che ivi offrono competenze e servizi;
impegna il Governo:
per quanto di competenza e fermo restando il principio di autodichia delle Camere, ad intraprendere ogni iniziativa utile al [me di introdurre tempestivamente una disciplina del rapporto tra parlamentare e collaboratore, tenuto conto delle esigenze di bilancio interno del Parlamento e avvalendosi delle soluzioni individuate dai principali paesi europei e dal Parlamento europeo.
(0/1522/1/1)
PARENTE, LANZILLOTTA, SAGGESE, BIGNAMI, CARIDI, CIOFFI, COCIANCICH, CRIMI, GATTI, LO GIUDICE, MARAN, MUCCHETTI, PEPE, PIGNEDOLI, SPILABOTTE, VACCARI