• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/01019    premesso che:     la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, per i profili relativi all'attraversamento del confine di Stato tra l'Italia e la Confederazione...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01019presentato daPAGANI Albertotesto diMercoledì 8 giugno 2016, seduta n. 634

   La IX Commissione,
   premesso che:
    la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, per i profili relativi all'attraversamento del confine di Stato tra l'Italia e la Confederazione elvetica è disciplinata da specifica Convenzione, conclusa il 2 dicembre 1992 ed entrata in vigore mediante scambio di note il 1o giugno 1997;
    l'articolo 14 di detta Convenzione richiede, per i vettori di navigazione sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchina (ossia i servizi non regolari di linea di trasporto persone, regolati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, quali ad esempio il noleggio con conducente e il servizio taxi), un'annotazione supplementare sull'autorizzazione al trasporto che consenta di effettuare corse nelle acque territoriali dell'altro Stato;
    tale annotazione, a norma dello stesso articolo 14, deve essere apposta «dall'autorità competente», previo assenso dell'autorità dell'altro Stato;
    ormai da diversi anni l'autorità svizzera, e in particolare il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ritiene di individuare nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'autorità competente per parte italiana;
    in assenza di un procedimento specifico, al momento la menzionata annotazione non viene resa, né risulta chiarito se la stessa possa essere apposta da autorità diversa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    di tale situazione il Ministero è pienamente informato, attesa anche l'attivazione di uno specifico tavolo sulle problematiche e sulle criticità relative alla situazione del trasporto pubblico non di linea sui laghi di interesse, riunitosi nel mese di settembre 2015;
    rispetto alla riunione inaugurale di detto tavolo tuttavia non si sono avuti seguiti apprezzabili, permanendo così uno stato di estrema incertezza per gli operatori del settore, nonché un significativo disagio per i turisti;
    allo stato attuale, infatti, i vettori italiani del trasporto non di linea non possono più superare il confine di Stato, essendo loro impedito l'ingresso in territorio svizzero, in quanto sprovvisti della citata annotazione supplementare;
    la situazione descritta si presenta dunque del tutto irrazionale e a tutto svantaggio degli operatori turistici, nonché della migliore fruizione dei servizi da parte degli utenti;
    tale irrazionalità si riverbera in un danno continuo per il comparto turistico, che costituisce uno dei principali elementi trainanti del territorio interessato,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di porre termine all'attuale situazione, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità svizzere, degli enti locali interessati, nonché della gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, giungendo alla definizione di un procedimento per il rilascio dell'annotazione supplementare che sia conforme ai principi di trasparenza, equità e tutela della concorrenza, al fine di ripristinare al più presto l'effettività dei servizi di trasporto non di linea.
(7-01019) «Pagani, Falcone».