• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01388    in data 31 maggio 2016 il consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di legge «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura dei direttori delle...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01388presentato daCOLONNESE Vegatesto diMartedì 7 giugno 2016, seduta n. 633

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   in data 31 maggio 2016 il consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di legge «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura dei direttori delle Aziende Sanitarie e ulteriori misure di razionalizzazione»;
   la succitata legge modifica, in maniera sostanziale, il meccanismo di nomina dei direttori generali delle Asl apportando alcune modifiche all'articolo 18-bis della legge regionale 3 novembre 1994 n. 32, recante «Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale», come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 23 dicembre 2015 e dall'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016;
   la legge, in particolare, ha modificato il sistema di nomina dei direttori generali del servizio sanitario regionale della Campania che in conformità alla normativa nazionale, seppur con alcune anomalie, prevedeva un doppio livello o meccanismo di valutazione/selezione ovvero un primo livello per essere inclusi nell'elenco regionale degli idonei attraverso apposita commissione di valutazione ed un secondo livello conseguente all'avviso pubblico, messo entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza dell'incarico di direttore generale e volto ad acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 ed iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni, e a tal fine era prevista una seconda commissione che provvedeva alla valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei;
   con la legge appena approvata, più nello specifico:
    è stato soppresso il secondo livello di valutazione ovvero la previsione che entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la regione, salva la possibilità del rinnovo per una sola volta del direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti e iscritto nell'elenco degli idonei, emetta un avviso pubblico, pubblicato anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni;
    è stata modificata la previsione che il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, nominasse il direttore generale all'interno di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi, a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno partecipato all'avviso, prevedendo che il presidente della giunta nomini il direttore generale direttamente tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni. Conseguentemente, è stata soppressa anche la parte in cui si prevedeva la commissione deputata alla valutazione degli interessati all'incarico, costituita secondo i medesimi criteri previsti per la commissione deputata alla formazione degli elenchi regionali;
    è stata modificata, da sei a nove mesi, la durata massima dei commissariamenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;
   la materia è disciplinata a livello nazionale:
    dal decreto legislativo n. 502 del 1992 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e specificatamente dall'articolo 3-bis Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario»;
    dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta delega Madia) che all'articolo 11 prevede una delega al Governo in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici ufficiali e specificatamente, come indicato alla lettera p) del citato articolo 11, anche con riferimento agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari;
   entrambe le citate norme nazionali recitano che le disposizioni in esse indicate costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione laddove, al terzo comma, prevede che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; nel caso di specie il principio fondamentale è in materia di tutela della salute;
   la normativa regionale non può quindi porsi in contrasto con le norme sopracitate, altrimenti violando l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto col richiamato principio della legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;
   l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 riguardo alla nomina dei direttori generali prevede che i provvedimenti di nomina siano adottati attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e tramite una selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Gli elenchi sono aggiornati, almeno ogni due anni;
   alla selezione, sempre ai sensi del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione;
   la regione è tenuta ad assicurare, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula e la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio;
   l'articolo 11 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», detta criteri e principi direttivi anche riguardo al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
   i principi indicati dalla legge delega sono: selezione unica per titoli previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni;
   in data 18 maggio 2016 è stato trasmesso alla Camera e assegnato e alle competenti commissioni (XII affari sociali e V bilancio) lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (305), affinché siano emanati i prescritti pareri (da rendersi entro il 17 luglio 2016) e sullo schema di decreto si sono già espressi sia la Conferenza delle regioni e delle province autonome sia il Consiglio di Stato;
   nel testo dello schema di decreto e in entrambi pareri resi dalle citate autorità si conferma la necessità di mantenere un meccanismo di nomina che da un lato preveda la formazione di un elenco (in questo caso nazionale) dal quale le regioni devono attingere e l'altro una procedura selettiva per titoli e colloquio, previo avviso pubblico dell'incarico da ricoprire, volte a determinare una rosa (rectius «terna») di nominativi tra i quali il presidente della regione individua il candidato più idoneo; nella terna proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale;
   il Consiglio di Stato, nel suo parere afferma: «La neutralità amministrativa del direttore generale e la sua indipendenza funzionale sono due degli obiettivi che, come si dirà, la legge di delega e lo schema del decreto attuativo qui in esame, in coerenza con le finali più generali di trasparenza e imparzialità perseguite dalla stessa legge n. 124 del 2015, si prefiggono di raggiungere attraverso un sistema bifasico che prevede un elenco nazionale aggiornato a una apposita Commissione nazionale, di soggetti qualificati elenco al quale la Commissione regionale deve necessariamente attingere per la terna di nomi da sottoporre alla nomina dell'organo politico»;
   è dunque lapalissiano che la legge regionale approvata si pone in netto contrasto con la normativa nazionale violando l'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un‘adeguata selezione da attuarsi per il tramite di un sistema bifasico come già presente nel vigente articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (laddove parla di attingere da un elenco regionale degli idonei e di selezione previo avviso pubblico), novellato dal cosiddetto «Decreto Balduzzi», e ulteriormente rafforzato nello schema di decreto legislativo all'esame delle Camere ed in attuazione della legge delega n. 124 del 2015;
   in particolare, gli interpellanti rilevano una violazione dell'articolo 117 della Costituzione nella parte in cui non assicura, come previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, un'adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula;
   parimenti si rileva una violazione dell'articolo 117 della Costituzione nella parte in cui sopprime la previsione che la nomina e il relativo procedimento siano attivati entro il sessantesimo giorno, antecedente la data di scadenza dell'incarico di direttore generale;
   il sistema di nomina dei direttori generali come delineato nella legge regionale citata si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzione che ha diffusamente censurato ogni norma contrastante con il sistema di stabilità gestionale e di indipendenza funzionale del direttore generale (Corte costituzionale, 19 marzo 2007, 104; Corte costituzionale 5 febbraio 2010, n. 34);
   il Consiglio di Stato, proprio nel parere sopra citato reso in merito allo schema di decreto delegato all'esame delle Camere, ha stigmatizzato i diversi tentativi di alcune regioni che «per non incorrere nelle censure della Corte costituzionale, hanno preferito collegare la rimozione dei direttori generali, anche prescindendo dal raggiungimento degli obiettivi assegnati, alla volontà politica di avviare una riforma del Servizio Sanitario regionale»;
   è evidente che tale legge ha il surrettizio scopo di avviare uno spoil system inverso, seppur non riguardo a meccanismi di decadenza ma di nomina, consentendo di fatto al presidente della regione di procedere a nuove e discrezionali nomine svincolate da procedure selettive e pubbliche che permettano a tutti i soggetti idonei di concorrervi in maniera egualitaria, con l'aggravante di procedervi due mesi prima che entri in vigore il nuovo decreto legislativo ed i nuovi meccanismi di nomina;
   la legge, secondo gli interpellanti, viola anche l'articolo 97 della Costituzione compromettendo l'imparzialità della nomina che il procedimento selettivo e bifasico (elenchi regionali e/o nazionali, bandi di selezione e individuazione da una rosa o terna di nomi) è teso a garantire restringendo proprio la discrezionalità del soggetto (il presidente della giunta) chiamato ad effettuare la nomina;
   la legge, ad avviso degli interpellanti, viola infine l'articolo 3 della Costituzione laddove non consente ai direttori generali aspiranti all'incarico, ancorché inseriti negli elenchi regionali e quindi idonei, di partecipare alle procedure selettive perché non bandite;
   riguardo alla violazione dell'articolo 117 della Costituzione si ricorda la sentenza della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale riguardo a diversi articoli della legge della regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18 (ordinamento del servizi sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   il ricorso è stato dichiarato estinto perché la direzione regionale competente ha manifestato l'intenzione di adeguarsi ai rilievi del Governo;
   in tale sentenza sono quindi evincibili le motivazioni e i rilievi per taluni aspetti analoghi e sussumibili al caso di specie poiché si richiama la violazione dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione proprio laddove la norma regionale non e conforme ai dettami del decreto legislativo n. 502 del 1992 e specificatamente anche all'articolo 3-bis;
   i rilievi di costituzionalità saranno discussi nelle sedi competenti, cui si auspica fin d'ora che la Presidenza del Consiglio dei ministri vorrà rivolgersi, senza alcun indugio; in questa sede si esprime il massimo sconcerto per un agire da parte di un presidente di regione e della sua maggioranza, coincidenti peraltro con la maggioranza che sostiene questo Governo, che a due mesi dall'approvazione dello schema di decreto legislativo che disciplina il meccanismo delle nomine dei direttori generali delle ASL, tramite un vero e proprio «blitz» in seno al consiglio regionale, pensano bene di modificare le norme, secondo una logica chiaramente pretestuosa, ad avviso degli interpellanti per poter nominare discrezionalmente direttori generali, evidentemente graditi, prima che le «regole del gioco» cambino;
   si è dinanzi a quello che gli interpellanti giudicano un atto di scorrettezza istituzionale enorme, con uno spregio delle istituzioni che saranno chiamate a porre rimedio alle evidenti storture costituzionali e con dispendio di risorse pubbliche per un arco temporale che si sa essere peraltro molto lungo;
   una scorrettezza che il presidente della regione e la sua maggioranza, a giudizio degli interpellanti, rivolgono anche al partito cui loro stessi appartengono, il Partito Democratico che sostiene anche questo Governo, che ha firmato lo schema di decreto legislativo con l'auspicio di modificare il sistema di nomine dei direttori generali che si sa essere inquinato, da sempre, dal sistema di lottizzazione politica se non addirittura, da un vero e proprio scambio politico-mafioso;
   è necessario che quanto avvenuto nella regione Campania sia affrontato nei termini consentiti dall'ordinamento ma è necessario altresì che sia pubblicamente e urgentemente stigmatizzato affinché anche altre regioni non seguano l'esempio secondo gli interpellanti indecoroso, correndo ai ripari e sistemando «poltrone» e «amici» prime che le regole del gioco cambino (ammesso e non concesso che cambino –:
   se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;
   se il Governo, con l'urgenza richiesta dal caso, intenda assumere iniziative per promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della costituzione, sia per salvaguardare i principi fondamentali della Costituzione che sono stati messi a presidio delle norme nazionali che regolano le nomine dei direttori generali sia per evitare che anche altre regioni perseguano queste strade a giudizio degli interpellanti indecorose con il surrettizio scopo di non adeguarsi a norme dello Stato che sono poste a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e nel caso di specie del diritto alla salute il quale, per poter pienamente esplicarsi, richiede anche che i professionisti del «sistema salute» siano selezionati in base a requisiti di professionalità e competenza, attraverso apposite selezioni e secondo i criteri di evidenza pubblica.
(2-01388) «Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Di Vita, Baroni, Corda, Cozzolino, Da Villa, Daga, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella».