• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/01017    premesso che:     con la nota sentenza del 21 febbraio 2005 n. 13794, la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal comune di...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01017presentato daALBERTI Ferdinandotesto diMartedì 7 giugno 2016, seduta n. 633

   La VI Commissione,
   premesso che:
    con la nota sentenza del 21 febbraio 2005 n. 13794, la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal comune di Pineto contro la società Eni, riconoscendo il potere impositivo del comune sulle acque territoriali. Secondo la Suprema Corte, «sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato, contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali». Per questo motivo «non è configurabile, quindi, che su una porzione “del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato” non convivano i poteri delle autorità regionali e locali». Se infatti, per assurdo, su parte di questo territorio, ricoperto dal mare territoriale, non venissero esercitati i poteri amministrativi della regione e del comune, «ne deriverebbe la necessaria conseguenza che, nell'ipotesi di costruzione su palafitte nel mare territoriale, i Comuni non avrebbero nessuna possibilità di esercitare le funzioni amministrative loro proprie»;
    la sentenza della Suprema Corte è stata poi ripresa anche dai giudici di merito. Nel novembre 2012 la commissione regionale del Molise ha accolto il ricorso presentato dal comune di Termoli condannando l'Edison al pagamento nelle casse del comune molisano di 9 milioni di euro (7,748 a titolo di Ici e 1,2 di interessi). Tuttavia, non sono mancati orientamenti contrari delle commissioni tributarie. Nel dicembre 2009 e 2012, la commissione tributaria regionale d'Abruzzo, ribaltando le sentenze pronunciate dai giudici di primo grado, ha dato ragione all'Eni, secondo il principio che le piattaforme non sarebbero accatastabili e quindi non suscettibili di imposizione;
    evidenziando il contrasto giurisprudenziale e l'incertezza interpretativa sulla questione, con l'interrogazione n. 5-06937 dell'11 novembre 2015, presentata dal primo firmatario del presente atto, è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'opportunità di intervenire normativamente per far chiarezza sull'applicazione dell'ICI/IMU alle piattaforme petrolifere. Nel rispondere all'interrogazione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'orientamento espresso dall'Agenzia del territorio con la circolare del 1o dicembre 2008 ed ha precisato che non sussisterebbe alcun obbligo normativo di iscrizione in catasto per le piattaforme petrolifere, non sussistendo peraltro alcuna competenza dei comuni sul mare territoriale (per il quale risulterebbe competente l'Istituto idrografico della marina che, nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, è individuato, come uno degli organi cartografici dello Stato, al pari dell'amministrazione catastale). Sempre secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, l'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate sarebbe stato condiviso da talune commissione tributarie e, pertanto, il quadro ermeneutico in merito alla tassabilità delle piattaforme petrolifere resterebbe incerto. Concludendo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha tuttavia precisato che: «si ritiene opportuno attendere che l'orientamento interpretativo della giurisprudenza si consolidi prima di dar seguito ad iniziative, anche normative, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti. In questo senso, sarà cura di questa amministrazione seguire gli sviluppi della problematica segnalata ed effettuare i necessari approfondimenti tecnici per dare soluzione alla stessa»;
    a conclusione di un analogo contenzioso tra il comune di Pineto (Teramo) e la società Eni spa, con la recente sentenza n. 3618 del 25 febbraio 2016 la Corte di Cassazione ha nuovamente stabilito l'obbligo per le piattaforme petrolifere di pagare l'imposta che, nella fattispecie, trattandosi di competenze fiscali relative all'anno 1999, è risultata essere l'ICI. Uniformandosi alla precedente pronuncia, la S.C. ha ribadito che le quattro piattaforme sono soggette ad ICI e classificabili nella categoria D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali e la loro suscettibilità di accatastamento e di produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura;
    in risposta all'interrogazione 5-08070, presentata dall'onorevole Paglia, con la quale è stato nuovamente richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di intervenire con misure normative di chiarimento, il suddetto Ministro preso atto dell'ennesima sentenza della Suprema Corte, ha ravvisato la necessità di «una via normativa» per risolvere definitivamente la questione, nonché disciplinare aspetti — come quelli dell'individuazione del soggetto attivo del tributo e della determinazione della base imponibile tenendo conto dei valori contabili — che non appaiono risolvibili attraverso la semplice applicazione dei principi della sentenza n. 3618 del 2016. Pertanto, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha così concluso la risposta: «sarà compito degli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo una soluzione normativa... In relazione a quanto esposto, al fine dell'iscrizione in catasto delle piattaforme petrolifere (così come previsto per analoghi impianti situati sulla terraferma), è necessario un approfondimento della problematica, vista la recente emanazione della sentenza di cui trattasi, nonché anche in considerazione delle competenze in materia di inventariazione degli impianti in argomento spettanti al Ministero dello Sviluppo economico, per valutare l'opportunità di un intervento normativo di raccordo che consenta il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario»;
    ad oggi, ancora non risultano avviate iniziative normative in tal senso,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, nel più breve tempo possibile, per far chiarezza in merito alla tassabilità ai fini delle imposte locali delle piattaforme petrolifere, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3618 del 25 febbraio 2016, ed in particolare allo scopo di:
    a) stabilire la tassabilità ai fini delle imposte locali delle piattaforme petrolifere, da considerarsi a tal fine come entità immobiliari dotate di autonomia strutturale e reddituale rispetto ai macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, per i quali resta ferma in ogni caso l'esenzione (a decorrere dal 1o gennaio 2016) di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
    b) estendere alle piattaforme petrolifere l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale prevede che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili;
    c) riconoscere, nei limiti sanciti dalle convenzioni territoriali, la potestà impositiva degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine;
    d) attribuire agli enti locali la soggettività tributaria attiva in merito all'imposizione locale sulle piattaforme petrolifere, con ogni effetto in ordine alla gestione del tributo e all'attribuzione del gettito.
(7-01017) «Alberti, Crippa, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Fico, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Gallinella».