• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02903 VACCARI, MORGONI, CALEO, DALLA ZUANNA, PUPPATO, SOLLO, SCALIA, Stefano ESPOSITO, SANGALLI, FABBRI, ORRU', LAI, PEZZOPANE, ANGIONI, PEGORER, GIACOBBE - Ai Ministri dell'ambiente e della...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02903 presentata da STEFANO VACCARI
martedì 7 giugno 2016, seduta n.637

VACCARI, MORGONI, CALEO, DALLA ZUANNA, PUPPATO, SOLLO, SCALIA, Stefano ESPOSITO, SANGALLI, FABBRI, ORRU', LAI, PEZZOPANE, ANGIONI, PEGORER, GIACOBBE - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che:

il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, all'articolo 2, comma 1, lett. a), reca tra gli obiettivi quello di "ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente";

a tal fine, il decreto individua e disciplina, tra le altre: a) le azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclo e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche; b) le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l'efficienza delle attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclo, il recupero e lo smaltimento avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo economicamente sostenibile; c) le responsabilità degli operatori economici;

l'articolo 6 reca le prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso, stabilendo che le operazioni di trattamento debbano avvenire anche nel rispetto dei seguenti obblighi: a) effettuare al piu? presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5; b) effettuare tali operazioni prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria; d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso; e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclo e di recupero;

entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e? fissata dal decreto pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclo e? pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno;

considerato che:

nell'allegato I del decreto legislativo sono poi stabiliti i requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, le fasi dell' attività di demolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclo;

in particolare, per quanto attiene alle operazioni di trattamento per la promozione del riciclo, il decreto fissa tassativamente le seguenti: a) rimozione del catalizzatore e deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori; b) rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione; c) rimozione degli pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da essere effettivamente riciclati come materiali; d) rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da essere effettivamente riciclati come materiali; e) rimozione dei componenti in vetro;

considerato inoltre che:

da notizie di cronaca si apprendono i risultati di diverse inchieste delle forze dell'ordine che riguardano il trattamento illegale di carcasse di auto in tutto il Paese, l'ultima delle quali risalente al 26 maggio 2016 a Bosaro, presso Rovigo, dove la Guardia di finanza ha sequestrato un ingente quantitativo di rottami ferrosi (circa 4.000 tonnellate di rifiuti) tra cui rientravano molte carcasse di veicoli fuori uso che erano state illegalmente pressate da alcuni autodemolitori con ancora all'interno vetri, plastiche e pneumatici;

molti autodemolitori non compiono le operazioni di smontaggio di gomme, vetro e plastiche, queste finiscono per essere frantumate e smaltite in discarica, quindi non recuperate, con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi di recupero e danno per l'ambiente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se non ritengano di dover mettere in campo tutte le soluzioni possibili per aumentare i controlli sugli autodemolitori e sui modelli di dichiarazione ambientale degli stessi;

se non ritengano, infine, di dover procedere ad una revisione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, per favorire una maggiore tracciabilità e qualificazione dei soggetti che compongono la filiera.

(3-02903)