• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/02910 ANGIONI, AMATI, ASTORRE, Stefano ESPOSITO, PEGORER, D'ADDA, LAI, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI, PEZZOPANE, LIUZZI, MOLINARI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: il...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02910 presentata da IGNAZIO ANGIONI
mercoledì 8 giugno 2016, seduta n.638

ANGIONI, AMATI, ASTORRE, Stefano ESPOSITO, PEGORER, D'ADDA, LAI, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI, PEZZOPANE, LIUZZI, MOLINARI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 ed i 24 anni risulta nel marzo 2016 pari al 36,7 per cento, in calo dell'1,5 per cento rispetto al mese precedente. Nella stessa fascia di età, il tasso di occupazione è cresciuto dello 0,2 per cento, ma, al contempo, è aumentata della stessa percentuale l'inattività. Nella classe di età tra i 25 e i 35 anni si registra, invece, un calo sia del tasso di occupazione che di quello di inattività (pari allo 0,1 per cento), mentre il tasso di disoccupazione è salito dello 0,4 per cento;

il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, attuando la delega conferita al Governo dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ha disciplinato l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni. L'elemento fondamentale e giustificativo del contratto rimane la formazione del lavoratore, a carico del datore di lavoro;

gli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, hanno successivamente riscritto il testo unico dell'apprendistato del 2011, confermandone la natura di "contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione", ma modificando in maniera sostanziale l'articolazione delle tre tipologie contrattuali. È stata inoltre introdotta la possibilità di assumere senza limiti di età;

considerato che:

i dati statistici rivelano un considerevole calo dell'applicazione di tale contratto, causato sia, per gli anni 2015 e 2016, dalle misure di defiscalizzazione contributiva applicabili al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, sia, e in misura maggiore, dalla predilezione per il contratto di tirocinio formativo, strumento di inserimento lavorativo più duttile e caratterizzato da vincoli normativi meno cogenti;

sebbene la riforma si inserisca nel quadro strategico proposto dall'Unione europea, attraverso l'alleanza europea per l'apprendistato, con l'obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile del nostro Paese e di introdurre una formazione professionale che sia compatibile con le richieste del nostro mercato del lavoro, le percentuali di applicazione del contratto sono ancora distanti da quelle degli altri Paesi europei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che con la recente riforma non siano state ancora del tutto superate le criticità relative al contratto di apprendistato che ne limitano di fatto l'applicazione;

se siano in fase di studio misure normative o d'incentivo al rilancio dell'apprendistato per fare in modo che diventi il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani del nostro Paese.

(3-02910)