• C. 305 EPUB Proposta di legge presentata il 16 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.305 Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 305


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SANI
Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello
Presentata il 16 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! A seguito di un'intensa crisi ambientale verificatasi nel corso degli anni novanta e che ha registrato il suo momento di maggior emergenza nella primavera del 1993, la laguna di Orbetello fu dichiarata «area ad elevato rischio di crisi ambientale». Una situazione di assoluta gravità ed inquinamento, causata da un insufficiente ricambio delle acque di mare all'interno della laguna e responsabile di profondi squilibri all'ecosistema locale e al patrimonio naturale, che spinse il Ministro dell'ambiente a chiedere al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di un'ordinanza che consentisse l'attuazione di interventi urgenti. In conseguenza di tale sollecitazione fu emanata la prima ordinanza per la nomina del Commissario delegato al risanamento della laguna.
      La problematica fu quindi temporalmente risolta con ordinanze e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali interventi, che avrebbero comunque dovuto rappresentare un'eccezione in attesa di una soluzione organica, strutturale e definitiva, si sono invece succeduti nel tempo e hanno di fatto protratto la situazione di emergenza e la gestione commissariale fino ad oggi.
      Basta citare, in questo contesto, l'ultima ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3937 del 7 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011. L'articolo 2 di tale ordinanza dispone infatti uno stanziamento di oltre 12 milioni e mezzo di euro per il completamento e la realizzazione di opere necessarie per promuovere la bonifica della laguna.
      Una scelta che appare quindi ingiustificabile, in quanto la gestione commissariale, rinnovata con cadenza temporale, non può permettere un'efficace programmazione a lungo periodo necessaria per risolvere le perduranti e cicliche criticità ambientali a cui è soggetta, per la conformità morfologica, la laguna di Orbetello. Oltre a comportare costi economici aggiuntivi e a non tutelare con la dovuta accortezza lo straordinario e diversificato patrimonio ambientale, faunistico e zootecnico, nonché la biodiversità della laguna stessa. Un luogo, è bene ricordarlo, che include l'oasi del Fondo mondiale per la natura, la riserva naturale laguna di Orbetello e la zona di protezione speciale «laguna di Orbetello».
      L'intervento legislativo proposto intende quindi definire la forma di gestione ordinaria del complesso sistema lagunare di Orbetello istituendo l'ente gestore della laguna, come indicato dalla stessa conferenza delle amministrazioni territoriali. Un percorso che tiene conto delle esigenze ambientali, economiche e giuridiche che si sono manifestate nel corso degli anni di gestione commissariale.
      È alla luce di quanto esposto che si evidenzia la necessità, da parte del legislatore, di procedere all'istituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, partecipato dallo Stato, dalla regione Toscana, dalla provincia di Grosseto e dai comuni di Orbetello e di Monte Argentario: istituzioni ed enti direttamente interessati alla tutela della laguna e delle sue risorse.
      Lo Stato ha infatti competenza legislativa esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», oltre ad aver sostenuto attivamente nel tempo (tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) le iniziative atte a risolvere l'emergenza. Amministrazioni provinciali e comunali costituiscono, poi, gli enti locali territoriali competenti, titolari di funzioni proprie o delegate interferenti con l'attività emergenziale ma anche ordinaria di tutela e di preservazione di questa particolare realtà naturalistico-ambientale e territoriale.
      La necessità dell'istituzione di un nuovo soggetto giuridico deriva in particolare da numerose e diversificate argomentazioni.
      In primo luogo, come già accennato, nonostante gli interventi di risanamento effettuati dal Commissario delegato per superare l'emergenza, la laguna di Orbetello costituisce un sistema ambientale molto delicato e vulnerabile, che necessita, conseguentemente, di una serie continuativa di interventi manutentivi e gestionali tali da conservare e da migliorare progressivamente l'attuale stato di equilibrio ambientale.
      Le diverse competenze esistenti in ambito lagunare, inoltre, hanno portato nel passato a uno stato di insoddisfacente operatività, se non di inerzia, che ha contribuito al progressivo peggioramento della situazione ambientale e al raggiungimento dello stato di emergenza. Non appare quindi opportuno proseguire con la frammentazione delle competenze e, di conseguenza, degli interventi necessari per la gestione ordinaria dei bacini, con esecuzione degli stessi da parte di soggetti diversi. Appare necessario, al contrario, ricondurre la gestione delle attività relative del sistema lagunare a un unico soggetto pubblico.
      Un soggetto pubblico, nello specifico, che abbia le seguenti funzioni: l'unitarietà delle competenze sulla gestione lagunare; il potere decisionale sugli interventi da effettuare, nel rispetto degli strumenti di pianificazione esistenti; la gestione delle risorse derivanti dalla contribuzione degli enti competenti e quelle derivanti dalle attività connesse alla laguna; la possibilità di avanzare richieste di finanziamento su fondi dell'Unione europea o su altri fondi eventualmente disponibili; la facoltà di coordinare controlli e indirizzi relativi all'attività di monitoraggio, nonché le ricerche e gli studi ambientali.
      Tale soggetto è individuato nello strumento consortile (obbligatorio), come disposto dall'articolo 31, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, incaricato per tutte le attività occorrenti per la gestione del territorio lagunare. Le attività in oggetto riguardano, nello specifico, la gestione e la manutenzione degli impianti di pompaggio; la gestione e la manutenzione dei sistemi di paratoie esistenti alla foce del canale di Fibia sul fiume Albegna e sul canale di Santa Liberata; la gestione e la manutenzione dell'impianto di grigliatura esistente sul canale di Ansedonia; la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle alghe raccolte dagli impianti di grigliatura in località Patanella; la raccolta e il trasporto delle alghe, che si producono all'interno dei bacini lagunari; il trattamento delle alghe raccolte, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale; la manutenzione degli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare (sonde, idrometri, correntometri); la manutenzione e la gestione del sistema di raccolta dati derivanti dal monitoraggio; la validazione dei dati derivanti dal monitoraggio; la gestione e la manutenzione dei mezzi di proprietà del Commissario delegato; indagini periodiche di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare; la manutenzione delle sponde e dei canali.
      Il Consorzio istituito con la presente proposta di legge ha autonomia amministrativa, organizzativa e contabile in un quadro di stretti rapporti funzionali e operativi con gli uffici statali, regionali e degli enti locali in esso rappresentati.
      La presente proposta di legge è composta da 16 articoli. L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge e prevede l'istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (di cui fanno parte lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario). Gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la sede e gli organi del Consorzio, mentre gli articoli 4 e 5 si occupano delle attività dello stesso Consorzio. L'articolo 6 reca disposizioni sullo statuto del Consorzio (che deve essere predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati e approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Conseguentemente, l'articolo 7 disciplina la composizione e le attività dell'assemblea degli enti consorziati. La proposta di legge prevede anche, all'articolo 8, un comitato tecnico con «funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio», mentre l'articolo 9 reca disposizioni sulla nomina e sulle competenze dell'amministratore unico del Consorzio. Il collegio dei revisori dei conti, le entrate finanziarie e i bilanci sono poi trattati rispettivamente dagli articoli 10, 11 e 12. L'articolo 13 stabilisce che «Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia». L'articolo 14 predispone l'utilizzo dello strumento della conferenza di servizi quale procedura ordinaria per accelerare i processi autorizzativi, concessori e licenziatari, ad eccezione dei procedimenti in materia di edilizia, e l'articolo 15 si occupa della vigilanza sull'amministrazione del Consorzio. L'articolo 16 riporta, infine, la copertura finanziaria, prevedendo che (oltre agli oneri che saranno definiti dallo statuto e che riguardano gli enti locali territoriali) lo Stato stanzi 3 milioni di euro all'anno per sostenere l'attività ordinaria del Consorzio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
      2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna.

Art. 2.
(Sede del Consorzio).

      1. La sede del Consorzio è stabilita nello statuto di cui all'articolo 6.

Art. 3.
(Organi del Consorzio).

      1. Sono organi del Consorzio:

          a) l'assemblea degli enti consorziati;

          b) il comitato tecnico;

          c) l'amministratore unico;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.
(Attività del Consorzio).

      1. Il Consorzio svolge le funzioni amministrative relative alla gestione e alla salvaguardia della laguna di Orbetello, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle competenze e a supporto delle attività istituzionali

dei medesimi, con particolare riguardo alle seguenti attività:

          a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

          b) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

          c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

          d) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

          e) manutenzione delle sponde e dei canali;

          f) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

          g) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali.

Art. 5.
(Piano annuale delle attività).

      1. Le attività di cui all'articolo 4 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e in straordinarie.
      2. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 13 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva, sentiti gli enti consorziati,

entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio. Contestualmente alla trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il piano è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, ai soggetti che gestiscono le attività produttive nella laguna.
      3. Nel corso dell'anno di riferimento eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono adottate dall'assemblea degli enti consorziati, su proposta dell'amministratore unico, e sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      4. L'amministratore unico presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
Art. 6.
(Atti costitutivi).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
      2. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità del raccordo operativo tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
      3. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.


      4. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
      5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale dell'attività di cui all'articolo 4.
Art. 7.
(Assemblea degli enti consorziati).

      1. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dall'articolo 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
      2. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia.
      3. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti; le modalità di sostituzione e di delega avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
      4. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

          a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

          b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

          c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

          d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

          e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

          f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

          g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

Art. 8.
(Comitato tecnico).

      1. Il comitato tecnico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

          a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano annuale delle attività del Consorzio;

          b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

          c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

          d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

      2. Il comitato tecnico è formato da sei membri esperti nelle materie di cui all'articolo 4 ed è composto:

          a) da un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          b) da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) da un membro designato dalla regione Toscana;

          d) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

          e) da un membro designato dal comune di Orbetello;

          f) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

      3. Ai membri del comitato tecnico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto.
      4. Alle riunioni del comitato tecnico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
      5. Ogni amministrazione di cui al comma 2 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
      6. Il comitato tecnico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      7. Per la validità delle sedute del comitato tecnico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
      8. Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte all'anno.
      9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico.
      10. Il presidente del comitato tecnico:

          a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

          b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico;

          c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

          d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

Art. 9.
(Amministratore unico).

      1. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
      2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

          a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

          b) in caso di gravi inadempienze;

          c) in caso di violazione degli indirizzi di cui all'articolo 13.

      3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
      4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo,

incluse le retribuzioni di posizione e di risultato.
      5. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

          a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

          b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

          c) predispone il bilancio di esercizio;

          d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

          e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

          f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico.

Art. 10.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.
      2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
      3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del


mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
      4. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
      5. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

          a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

          b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

      6. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
      7. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
      8. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
      9. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
      10. Il presidente del collegio dei revisori dei conti relaziona annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 11.
(Entrate finanziarie, contabilità e contratti).

      1. Le entrate del Consorzio sono costituite:

          a) dal contributo ordinario annuale dello Stato, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività;

          b) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto;

          c) da eventuali altri proventi derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio previste per legge o dagli atti costitutivi di cui all'articolo 6.

Art. 12.
(Bilancio di previsione e bilancio di esercizio).

      1. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
      2. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
      3. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.


      4. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
      5. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
      6. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
Art. 13.
(Indirizzi all'attività).

      1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 14.
(Conferenze di servizi).

      1. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
      2. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


      3. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla-osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 15.
(Vigilanza).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
      2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
      2. All'onere derivante dall'autorizzazione della presente legge, determinato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.