• C. 718 EPUB Proposta di legge presentata il 10 aprile 2013

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.718 Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, con modificazioni


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 718


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato LENZI
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, con modificazioni
Presentata il 10 aprile 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende proporre una soluzione alla (ormai) annosa questione del sistema elettorale vigente, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 270 del 2005 e già applicato per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per ben tre volte, nel 2006, nel 2008 e nel 2013.
      Le storture introdotte da questo sistema elettorale sono state ormai individuate e sottolineate a più riprese dalla dottrina costituzionalistica e da quella politologica nonché anche in sede politica, per cui, costituendo fatto notorio, non pare opportuno indugiarvi oltre in questa sede. Giova tuttavia ricordarne alcune, le più evidenti e alle quali dunque è maggiormente necessario porre rimedio.
      La prima è costituita dall'allontanamento dell'eletto dagli elettori, non essendo possibile alcuna forma di scelta diretta al momento del voto. Infatti, il sistema elettorale, essendo strutturato su liste di candidati bloccate (in cui cioè conta la posizione preassegnata al candidato ai fini dell'elezione) e lunghe (composte cioè da un numero elevatissimo di candidati), non assegna agli elettori alcuna possibilità di incidere sulla scelta dei componenti delle assemblee rappresentative.
      Considerando la scelta delle preferenze come potenzialmente perniciosa, poiché acuisce la conflittualità intrapartitica e rischia di ingenerare pratiche clientelari, quella che invece sarebbe più opportuno operare riguarda l'introduzione del collegio uninominale, temperata da una parte da parlamentari scelti su liste corte, all'interno di cui sia cioè possibile individuare chiaramente i candidati e dunque sia garantito all'elettore un certo grado di conoscibilità.
      Non essendo ragionevole presupporre che nel clima in cui si apre questa XVII legislatura sia semplice trovare soluzioni radicalmente innovatrici, il modello che qui si propone parte dal modello elettorale previgente, apportandogli alcune correzioni.
      In particolare, si propone il ripristino del sistema elettorale in vigore dopo l'approvazione delle leggi n. 276 e 277 del 1993 – cosiddetta «legge Mattarella» – che era costituito da un mix di collegi uninominali a turno unico per l'elezione dei tre quarti dei parlamentari e da una quota (la restante parte) dedicata al recupero proporzionale, in modo da temperare i possibili eccessi di personalismo derivanti dall'impiego di un sistema elettorale basato interamente su collegi uninominali con una quota di lista che rimetta al centro i partiti, quali organi di sintesi delle istanze della società.
      La normativa elettorale precedentemente in vigore derivava, oltretutto, dal voto che i cittadini avevano espresso in occasione del referendum del 18 aprile 1993, confermato da un'ampia convergenza parlamentare. A ciò si aggiunga l'ulteriore vantaggio costituito dal fatto che il sistema maggioritario uninominale è già conosciuto e sperimentato dai cittadini e dalle forze politiche e ha dato prova di consentire il funzionamento di quella democrazia dell'alternanza che costituisce un riferimento largamente acquisito nella nuova stagione della nostra democrazia repubblicana. Esso potrebbe di conseguenza rappresentare, comunque, al momento l'unica base ipotizzabile per un'ampia intesa traducibile nel tempo a nostra disposizione.
      Alla legge elettorale precedentemente in vigore sono state poi aggiunte due modifiche per temperarne gli effetti, costituite dall'abolizione, alla Camera, del meccanismo del cosiddetto «scorporo parziale», – cioè la sottrazione alle singole liste di parte dei voti ottenuti nei collegi dai candidati espressione delle medesime al fine dell'attribuzione dei seggi nella parte proporzionale – in modo da incentivare gli effetti maggioritari del sistema stesso e delle cosiddette «candidature multiple». Questo aspetto, che ha avuto un effetto devastante in vigenza dell'attuale sistema elettorale che non contempla alcun limite, era comunque presente anche nella precedente normativa, in base alla quale – alla Camera dei deputati – era possibile presentarsi in più di una circoscrizione, ma fino a tre, per cui si è ritenuto necessario intervenire per garantire un più sano e reale rapporto fra eletto, elettore e territorio di riferimento.
      Per questo motivo si auspica l'esame della presente proposta di legge nei tempi più rapidi possibili.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
      2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, come modificate dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

      1. All'articolo 17, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno o con la medesima pluralità di contrassegni».
      2. All'articolo 18, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

successive modificazioni, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 4)».
      3. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: «tre circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «una circoscrizione».
      4. All'articolo 77, comma 1, numero 2), secondo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole da: «, detratto, per ciascun collegio» fino alla fine del numero sono soppresse.