• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3/02307    l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca norme in materia di organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) e stabilisce che «Ogni...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02307presentato daCIPRINI Tizianatesto diLunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   CIPRINI, GALLINELLA, TRIPIEDI, CHIMIENTI, COMINARDI, DALL'OSSO e LOMBARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca norme in materia di organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) e stabilisce che «Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance», in sostituzione dei precedenti servizi di controllo interno;
   il medesimo articolo 14, al comma 3, stabilisce altresì che i membri dei vari OIV sono nominati, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta;
   la Commissione di cui all'articolo 13, chiamata ad esprimere un parere sulla nomina dei membri degli OIV, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze — dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed, eventualmente, in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di governo sull'attività svolta;
   l'articolo 13, comma 6, lettera g) del citato decreto legislativo, conferiva in capo ad una «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche» il compito di definire i «requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di valutazione», assolto tramite propria delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, integrata successivamente dalle delibere n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012;
   la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT, oggi Autorità nazionale anticorruzione — ANAC) è intervenuta in seguito, tramite propria delibera n. 12/2013, per riformare i requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
   in tale delibera n. 12/2013 si stabilisce al punto 9 che «Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum. L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere trasmessa dall'amministrazione alla Commissione. Si segnala l'opportunità di evitare che le amministrazioni procedano a nomine incrociate, nel senso che l'appartenente a una amministrazione sia nominato componente dell'OIV di un'altra amministrazione che ha come componente dell'OIV persona appartenente all'amministrazione del candidato»;
   le competenze della Commissione indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), in materia di misurazione e valutazione della performance, dunque, sono state trasferite prima all'Autorità nazionale anticorruzione e successivamente, per effetto dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   particolare importanza riveste il punto 9 della delibera n. 12/2013 che espressamente sancisce il principio di esclusività, con il divieto per ciascun componente di far parte contemporaneamente di più organismi di valutazione o nuclei di valutazione, posto a garanzia della indipendenza e imparzialità dei membri dei medesimi organismi;
   tale norma si applica anche agli enti locali: recentemente il comune di Perugia, ad esempio, ha provveduto a nominare i membri del proprio OIV. Il predetto comune ha trasmesso al dipartimento della funzione pubblica i curricula vitae dei candidati individuati ma, successivamente, il dipartimento ha espresso parere non favorevole alla nomina di due componenti dell'O.I.V., in quanto risultano componenti dell'O.I.V. del comune di Assisi; pertanto non risultano rispettati i limiti delle 500 unità di personale dipendente in servizio presso le amministrazioni secondo quanto previsto al punto 9 della delibera ANAC n. 12, come modificata dalla decisione dell'11 giugno 2014. Ciò nonostante, il comune di Perugia, nella persona del sindaco, ha comunque provveduto a nominare i predetti componenti in seno all'OIV contravvenendo agli indirizzi e al parere non favorevole espresso dal dipartimento della funzione pubblica in materia, tanto che sulla vicenda è stata presentata anche una interrogazione al sindaco del comune di Perugia da parte del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle;
   il comune di Perugia, certamente, non è l'unico ente che contravviene agli indirizzi espressi e al parere del dipartimento della funzione pubblica in materia di requisiti ed esclusività del rapporto per la nomina a membro dell'OIV;
   eppure, i membri dell'OIV sono titolari di una serie di funzioni importanti in materia di monitoraggio del sistema di valutazione e trasparenza dell'attività amministrativa dell'ente pubblico ed in particolare: a) monitorano il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborano una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunicano tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'ispettorato della funzione pubblica e all'ANAC; c) garantiscono la correttezza dei processi di misurazione e valutazione; d) propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi; e) promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; f) verificano i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
   a giudizio degli interroganti, a fronte del mancato adeguamento degli enti locali agli indirizzi e pareri stabiliti dalla Commissione (Civit) in materia di requisiti ed esclusività del rapporto dei membri degli OIV, non vi sono sanzioni idonee ad impedirne la violazione –:
   se il Governo sia conoscenza dei fatti descritti;
   quali siano i dati sul numero dei pareri non favorevoli espressi dal dipartimento della funzione pubblica, in materia di requisiti e di criteri di nomina dei membri degli OIV degli enti locali e per quali motivi;
   quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda adottare il Governo per rendere più efficace e più rigoroso il rispetto delle norme in materia di criteri di nomina e di esclusività del rapporto dei membri degli OIV, nominati dagli enti locali, norme poste a garanzia della imparzialità, dell'indipendenza e dell'autonomia del medesimo OIV. (3-02307)