• C. 312 EPUB Proposta di legge presentata il 16 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.312 Modifiche all'articolo 3 della legge 12 ottobre 1993, n. 413, in materia di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 312


CAMERA DEI DEPUTATI N. 312
    
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BRAMBILLA
Modifiche all'articolo 3 della legge 12 ottobre 1993, n. 413, in materia di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Presentata il 16 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! A quasi vent'anni dalla sua entrata in vigore, la legge 12 ottobre 1993, n. 413, recante «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» può ben meritare il soprannome di «legge dimenticata». Nel giugno 2012 la Fondazione Hans Ruesch ha pubblicato un'indagine da essa condotta nel 2009 su alcune facoltà italiane di farmacia, chimica, medicina veterinaria, medicina e chirurgia e scienze biotecnologiche che, interpellate in occasione di un'inchiesta svolta nello stesso anno dal Comitato nazionale di bioetica, avevano dichiarato di non aver resa nota la possibilità per lo studente di avvalersi del diritto a esercitare l'obiezione di coscienza, così come previsto dalla legge n. 413 del 1993. Delle 41 facoltà contattate e sollecitate ad adeguarsi ben 27 hanno ignorato la richiesta e presumibilmente continuano a rifiutarsi di dare la massima pubblicità al diritto riconosciuto dalla legge n. 413 del 1993.
      Lo stesso rapporto solleva altri elementi di preoccupazione relativamente alle modalità con cui le singole istituzioni universitarie e di ricerca ottemperano all'obbligo di dare pubblicità al diritto di obiezione.
      Per queste ragioni si rende necessario modificare la legge n. 413 del 1993, rimettendo alla diretta responsabilità delle strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale la predisposizione degli strumenti idonei a consentire agli interessati l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza che, nel caso degli studenti universitari, è assicurato fin dal momento dell'iscrizione all'ateneo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 12 ottobre 1993, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «su un modulo appositamente predisposto e distribuito ai sensi del comma 5 del presente articolo»;

          b) al comma 2, le parole: «al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «al momento dell'iscrizione, su un modulo appositamente predisposto e distribuito dall'università o dall'istituto di ricerca, ai sensi del comma 5 del presente articolo».