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Atto a cui si riferisce:
C.3841 Istituzione del servizio di assistenza e rimorchio per le imbarcazioni da diporto


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3841


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GAROFALO, CAUSIN, BINETTI, BOSCO, CALABRÒ, MISURACA, PIZZOLANTE, TANCREDI
Istituzione del servizio di assistenza e rimorchio
per le imbarcazioni da diporto
Presentata il 18 maggio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il settore della nautica da diporto, come è noto, riveste un particolare rilievo per l'economia italiana, con un contributo al prodotto interno lordo (PIL) pari a circa 5 miliardi di euro. Si tratta, quindi, di un settore di grande rilevanza, che ha raggiunto il suo apice nel 2008, con un fatturato di 6,18 miliardi di euro. Al tempo stesso, si tratta di un settore che ha attraversato, negli ultimi anni, una crisi drammatica a seguito della proverbiale crisi economica.
      La crisi internazionale ha prodotto una contrazione mondiale degli ordini. Solo nel 2013 ci sono stati timidi segnali di ripresa, soprattutto per quanto riguarda il settore dei grandi yacht. La crescita deriva soprattutto dalla nostra straordinaria capacità di esportazione. Oltre un quarto della domanda mondiale dei prodotti della nautica da diporto è assorbito dal made in Italy, davanti agli Stati Uniti d'America, che detengono il 14,5 per cento del mercato, e alla Germania, che detiene l'11,4 per cento di questo mercato mondiale. Una leadership assoluta, che diventa ancora più netta nella produzione di imbarcazioni, raggiungendo il 32,2 per cento, che sale fino al 37 per cento nella produzione di yacht maggiori di 24 metri: non abbiamo uguali al mondo.
      Il prodotto di questo settore è articolato poi in diversi segmenti. Il 54 per cento del prodotto riguarda la cantieristica e il 9 per cento la motoristica. Poi vi sono il settore del refit service, con il 6 per cento, componente degli accessori e dell'abbigliamento, che costituisce il 31 per cento complessivo del mercato.
      Ad oggi, però non si è ancora arrivati a una chiara regolamentazione dell'attività di assistenza e rimorchio per le unità da diporto nautico. Infatti, la vigente disciplina del salvataggio in mare dei natanti è di fatto superata dallo sviluppo del diportismo nautico. La guardia costiera, organo deputato a tale mansione, è di fatto impossibilitata a intervenire compiutamente, visto anche l'alto numero di casi di salvataggio che si verificano giornalmente.
      È bene ricordare che secondo il codice della navigazione, l'assistenza a natanti in mare è obbligatoria oltre che in caso di pericolo, anche in termini generali, sussistendo un generico pericolo per le persone anche in caso di semplice avaria. Nel caso di avaria una comunicazione con le autorità marittime è sempre opportuna, ma la guardia costiera, le capitanerie di porto e le altre autorità marittime non hanno tra i loro compiti quello di recuperare le unità in avaria, ma solo le persone che si trovano a bordo, salvo nel caso in cui, a causa in particolare delle pessime condizioni atmosferiche o del natante, l'armatore si rifiuti di abbandonare l'imbarcazione.
      Nell'ultimo anno sono stati fatti notevoli passi in avanti. Si ricorda, in particolare, la legge delega 7 ottobre 2015, n. 167, avente ad oggetto la revisione del codice della nautica da diporto. Tale provvedimento, fortemente atteso dal settore, mira a definire un nuovo quadro normativo, che faciliti e promuova lo sviluppo del settore, permettendo al Governo di intervenire realizzando un modello innovativo positivo anche per altri Paesi europei.
      Si ricorda, inoltre, la risoluzione n. 7-00790 presentata dal primo firmatario della proposta di legge, e approvata dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati il 27 gennaio 2016. Con tale atto, il Governo si è impegnato «ad assumere iniziative normative, nel quadro della salvaguardia della vita umana in mare e della mediazione nel settore del diporto nautico, per introdurre disposizioni che regolamentino gli interventi di messa in sicurezza e rimorchio in mare effettuati dai privati, anche mediante opportuna integrazione delle vigenti norme del codice della navigazione».
      Nel tempo si è creata una «zona grigia» nella quale gli operatori privati si avvalgono delle norme del codice della navigazione, che al tempo stesso impongono un obbligo di navigazione e di assistenza, ma anche un diritto (articolo 491 del codice della navigazione) secondo il quale a chi presta soccorso spetta un'indennità proporzionata al valore dei beni recuperati e quindi, essenzialmente, al valore commerciale dell'unità e degli oggetti che si trovano a bordo. Si tratta di un vuoto normativo segnalato ormai da molti anni, i cui effetti sono sempre più rilevanti a causa della rilevante crescita del diporto nautico e che genera abusivismo, insicurezza e molti contenziosi. I vertici delle capitanerie di porto, gli addetti al settore, le associazioni di nautica e le riviste specializzate chiedono e attendono la definizione di questa problematica da molto tempo.
      Nello specifico, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si definiscono le finalità: istituire il servizio di assistenza e rimorchio per unità da diporto, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione in mare e nelle acque interne.
      L'articolo 2 chiarisce quali siano i soggetti autorizzati a svolgere tale servizio e l'ambito di applicazione della legge. L'attività può essere svolta da soggetti privati, singoli o associati, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dall'attività, iscritti nei registri di cui all'articolo 68, secondo comma 2, del (Codice della navigazione). L'iscrizione ha durata triennale e alla scadenza può essere rinnovata. Si dispone, inoltre, che gli stessi soggetti privati, singoli o associati, possano istituire e gestire nelle loro sedi un proprio registro degli operatori autorizzati a esercitare l'attività di assistenza e rimorchio per unità da diporto nautico, trasmettendo lo stesso alla capitaneria di porto competente per territorio. Gli operatori autorizzati possono intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666.
      Il naviglio commerciale e le navi da diporto sono specificamente esclusi dal campo di applicazione della legge. Nel caso in cui l'unità in avaria riporti la presenza di feriti a bordo o di pericolo per l'incolumità delle persone a bordo, l'operatore chiamato per l'assistenza dovrà immediatamente contattare la capitaneria di porto locale. È inoltre consentito il rimorchio fino al porto più vicino nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto. Le attività comprese nell'ambito dell'assistenza disciplinata dalla legge, sono le seguenti: riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche; consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere; interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle cime nelle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie e in generale, le attività che consentano di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.
      L'articolo 3 specifica quali siano i requisiti personali essenziali per svolgere il servizio di assistenza e rimorchio per unità da diporto: aver conseguito la patente nautica oltre le 12 miglia da almeno due anni, o in alternativa, la patente nautica entro le 12 miglia da almeno cinque anni; aver conseguito i titoli del codice STCW 95 basic training.
      L'articolo 4 specifica quali siano i requisiti dell'imbarcazione essenziali: iscrizione nel registro delle navi minori e galleggianti, e servizio speciale per uso in conto proprio; possesso di tutte le dotazioni Med-Solas. L'unità deve essere dotata di un dispositivo di sgancio rapido omologato dal registro italiano navale (RINA). Inoltre, l'unità deve essere sottoposta a prove di tiro diretto con dinamometro e calcoli di tiro al fine di stabilirne l'effettiva capacità di rimorchio.
      L'articolo 5 specifica che le tariffe massime applicate per l'attività, possono essere oggetto di convenzione ovvero essere comprese all'interno dei costi di polizze assicurative, abbonamenti, o iscrizioni, purché sia garantita la massima trasparenza per i diportisti e gli operatori del settore.
      L'articolo 6 regola il trasferimento dell'iscrizione e la cancellazione dai registri. Per trasferire a un altro ufficio l'iscrizione per il servizio di assistenza e rimorchio per unità da diporto, il soggetto privato deve presentare apposita domanda di trasferimento all'ufficio presso il quale risulta regolarmente iscritto. La cancellazione dai registri di iscrizione può avvenire, per passaggio ad un altro registro, per mancato rinnovo dell'iscrizione o per perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 (requisiti essenziali dell'imbarcazione).
      Le associazioni munite di accreditamento regionale possono svolgere corsi di formazione integrativi per lo svolgimento dell'attività di assistenza e rimorchio per unità da diporto (articolo 7).
      L'articolo 8 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro per chiunque effettui l'attività di assistenza e rimorchio per unità da diporto senza il possesso dei requisiti di abilitazione personale.
      La sanzione è raddoppiata per chi effettua l'attività senza il possesso dei requisiti di abilitazione dell'imbarcazione di cui all'articolo 4.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge istituisce il servizio di assistenza e rimorchio per le imbarcazioni da diporto, di seguito denominato «servizio», al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione in mare e nelle acque interne.

Art. 2.
(Soggetti autorizzati
e ambito di applicazione).

      1. Il servizio può essere svolto da soggetti privati, singoli o associati, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dall'attività, iscritti nei registri di cui all'articolo 68, secondo comma 2, del codice della navigazione.
      2. I soggetti privati, singoli o associati, iscritti nei registri di cui al comma 1 del presente articolo, possano istituire e gestire nelle loro sedi un proprio registro degli operatori autorizzati a esercitare il servizio, controllando e verificando annualmente il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, e trasmettendo il registro alla capitaneria di porto competente per territorio.
      3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2, tenuto dalle capitanerie di porto, ha durata triennale e alla scadenza può essere rinnovata.
      4. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 consente agli operatori autorizzati di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24 misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666. Le disposizioni della presente legge non si applicano al naviglio commerciale e alle navi da diporto.
      5. Nel caso in cui l'imbarcazione in avaria riporti la presenza di feriti a bordo

o di pericolo per l'incolumità delle persone a bordo, l'operatore chiamato per l'assistenza deve immediatamente contattare la capitaneria di porto competente per territorio.
      6. Le attività comprese nell'ambito del servizio sono le seguenti: riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche; consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere; interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie e, in generale, le attività che consentano di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.
      7. È altresì consentito il rimorchio fino al porto più vicino nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto.
Art. 3.
(Requisiti dell'operatore).

      1. L'operatore che interviene per svolgere il servizio deve:

          a) aver conseguito la patente nautica oltre le 12 miglia da almeno due anni o, in alternativa, la patente nautica entro le 12 miglia da almeno cinque anni;

          b) aver conseguito i titoli del codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (STCW 95) basic training, quali: corso di sicurezza personale e responsabilità sociale (PSSR); sopravvivenza e salvataggio; antincendio base e avanzato; primo soccorso.

Art. 4.
(Requisiti dell'imbarcazione).

      1. Le imbarcazioni utilizzate per il servizio devono:

          a) essere iscritte nel registro delle navi minori e galleggianti ed essere destinate al servizio speciale per uso in conto proprio di cui della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

          b) essere equipaggiate di tutte le dotazioni Med-Solas.

      2. Al fine di garantire la sicurezza del rimorchio l'imbarcazione deve essere dotata di un dispositivo di sgancio rapido omologato dal registro navale italiano (RINA).
      3. L'imbarcazione deve, inoltre, essere sottoposta a prove di tiro diretto con dinamometro e calcoli di tiro al fine di stabilirne l'effettiva capacità di rimorchio.

Art. 5.
(Tariffe massime).

      1. Le tariffe massime applicate per il servizio possono essere oggetto di convenzione ovvero essere comprese all'interno dei costi di polizze assicurative, abbonamenti o iscrizioni, purché sia garantita la massima trasparenza per i diportisti e per gli operatori del settore.

Art. 6.
(Trasferimento dell'iscrizione
e cancellazione dai registri).

      1. Per trasferire ad un altro ufficio l'iscrizione per il servizio, il soggetto privato deve presentare apposita domanda di trasferimento all'ufficio presso il quale risulta regolarmente iscritto.
      2. La cancellazione dal registro del servizio può avvenire:

          a) per passaggio a un altro registro;

          b) per mancato rinnovo dell'iscrizione;

          c) per perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 7.
(Formazione).

      1. Le associazioni munite di accreditamento regionale possono svolgere corsi di formazione integrativi per lo svolgimento del servizio.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Chiunque effettui il servizio senza il possesso dei requisiti di abilitazione personale di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro.
      2. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata per chi effettua il servizio senza il possesso dei requisiti di abilitazione dell'imbarcazione di cui all'articolo 4.