• C. 2800-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 14 giugno 2016); VALENTINI Valentino, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.2800 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 
CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 2800-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GIANNINI)
e con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007
Presentato il 30 dicembre 2014
(Relatore: VALENTINI)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 14 giugno 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2800. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2800 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007;

            considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2800 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                - la spesa derivante dagli scambi di docenti e ricercatori comunitari, come da prassi, è stata quantificata in modo onnicomprensivo e forfettario, in euro 120 al giorno per i soggiorni di durata inferiore ad un mese, tenendo in considerazione il numero di giorni del soggiorno, ed in euro 1.300 per i soggiorni di un mese;

                - le riunioni della Commissione mista da istituire ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo si terranno, come da prassi, ogni tre anni alternativamente nei due Paesi contraenti;

                - appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri al 2016 e provvedere al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, imputando conseguentemente gli oneri medesimi al bilancio triennale 2016-2018, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettura alla Camera;

                - si conferma la permanenza del maggior onere – relativo in particolare agli «oneri valutati» – a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, cioè a decorrere dal 2018, nel presupposto che la prima riunione della predetta Commissione mista abbia luogo in Tagikistan nel medesimo anno;

                - l'indicazione dei programmi e delle missioni di spesa da utilizzare ai fini dell'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia per il caso di scostamento degli «oneri valutati», quale risultante dalla relazione tecnica, dovrà essere aggiornata poiché non più attuale, con riferimento ai programmi e missioni dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), vista la riorganizzazione del medesimo Ministero avvenuta a partire dal triennio 2015-2017;

                - in particolare, a tal fine la relazione tecnica dovrà essere aggiornata indicando il programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del MIUR;

                - l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

        All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
                 

Testo del disegno di legge
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Testo della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.       2. Identico.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.       3. Identico.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
Art. 4.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.