C. 800 EPUB Proposta di legge presentata il 18 aprile 2013
Atto a cui si riferisce:
C.800 Divieto dell'utilizzazione di animali in spettacoli e manifestazioni popolari
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 800 |
Per assicurare un'adeguata tutela del benessere e dell'incolumità degli animali, è necessario, dunque, che il legislatore intervenga concretamente, anzitutto attraverso l'introduzione di opportuni divieti, come quello sancito all'articolo 1 della presente proposta di legge, relativo allo svolgimento di spettacoli, feste e manifestazioni popolari e sportive, pubbliche o private, nei quali vengono impiegati animali di ogni specie sottoposti a esercizi innaturali, pericolosi e stressanti, poiché è proprio in tali occasioni che continuano a perpetrarsi le più forti criticità a danno di tali innocenti creature. Non è oltremodo tollerabile che la salute e il benessere di cavalli, asini, buoi, cani, suini, agnelli, oche, anatre, solo per citare alcune delle specie maggiormente sfruttate e maltrattate nel nostro Paese in occasione di feste popolari, sagre di paese, competizioni varie, vengano ancora messi gravemente a repentaglio, in nome di un inconcepibile diritto al divertimento degli spettatori e di un ingiustificabile rispetto delle tradizioni storiche delle singole realtà locali. Da molto tempo le associazioni animaliste denunciano l'inadeguatezza e l'anacronismo delle tante manifestazioni storiche e folcloristiche, legate, ad esempio, ai festeggiamenti del santo patrono di ogni comune, in cui si utilizzano animali che, maltrattati senza pietà, dopati e in molti casi condotti a morte, diventano meri oggetti di un'attività che ha come unico scopo lo svago per il pubblico. È bene, dunque, che nel nostro Paese si svolga un'ulteriore riflessione sulle descritte realtà e si proceda in maniera decisa, come, ad esempio, è già avvenuto in Catalogna, regione in cui è stato vietato lo svolgimento della storica corrida, interpretando correttamente i mutamenti sociali e culturali degli ultimi anni nel rapporto tra i cittadini e gli animali, vietando e punendo con severità lo sfruttamento di creature innocenti.
1. Al fine di assicurarne l'incolumità e il benessere, è vietato l'utilizzo e lo sfruttamento degli animali in tutti gli spettacoli, feste e manifestazioni popolari, pubbliche o private, con la sola eccezione delle mostre di cani e di altri animali, o dei concorsi di agilità.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati i requisiti atti a garantire la salute e la sicurezza di ogni specie animale impiegata nelle manifestazioni e nelle competizioni autorizzate.
1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 200.000.