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Atto a cui si riferisce:
C.3882 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario delle banche Monte dei Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3882


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI, TURCO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario delle banche Monte dei Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca
Presentata l'8 giugno 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il nostro Paese ha conosciuto il rocambolesco salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, attraverso prestiti-ponte della Banca d'Italia e l'utilizzo dei cosiddetti Monti-bond. La situazione avrebbe dovuto indurre al commissariamento della banca. Eppure, nel 2010, gli ispettori della Banca d'Italia non rilevarono che vi fosse un rischio effettivo di fallimento del Monte dei Paschi di Siena, collegato alle operazioni intercorse con le banche Nomura e Deutsche Bank. Tutti ricordano la vicenda dei derivati Alexandria e Santorini. Il fatto fu portato a conoscenza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) soltanto nel luglio del 2011, attraverso un esposto anonimo ricco di elementi molto circostanziati. Insomma, a fronte di bilanci che si sono rivelati poi oscuri e contenenti false informazioni, la banca più antica del mondo è stata salvata con il prestito temporaneo di fondi pubblici.
      Nel corso del 2015 e del 2016 abbiamo assistito alle vicende di cinque banche: Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Banca delle Marche Spa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e Banca popolare di Vicenza; tali vicende hanno riguardato l'operato degli organi di amministrazione e della dirigenza delle banche medesime, le autorità di vigilanza e il Governo.
      I problemi risalgono a oltre due anni fa. Il Governo italiano, l'Unione europea, la Banca d'Italia e la CONSOB non sono intervenuti con la tempestività necessaria per scongiurare il dissesto.
      Districare il rimpallo di responsabilità sarà compito della Commissione parlamentare di inchiesta che qui si propone di istituire, soprattutto per evitare il ripetersi di episodi simili in futuro.
      Si tratta di vicende che hanno fatto perdere risparmi per 2 miliardi di euro a cittadini comuni, non a investitori professionali, di colpo e senza preavviso. Anche nel caso delle banche citate, fin dal 2013 si sono avuti aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni subordinate, senza adeguati controlli e informazioni.
      Infatti ad Arezzo sono in corso indagini che interessano anche l'attività di controllo e di vigilanza effettivamente svolta dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, le istituzioni pubbliche alle quali spetta controllare e vigilare su operazioni che hanno poi danneggiato tanti cittadini.
      Come nel caso del Monte dei Paschi di Siena, anche in questo si sono ipotizzati ritardi nella vigilanza da parte della Banca d'Italia e addirittura il mancato intervento della CONSOB, volto a garantire la correttezza e la trasparenza delle offerte fatte ai risparmiatori.
      Terminiamo questa relazione ricordando che Massimo Tezzon, già direttore generale della CONSOB, è stato successivamente incaricato di presiedere il collegio sindacale dell'istituto di Arezzo. Anche Claudio Salini, responsabile storico della Divisione mercati della CONSOB, è poi diventato presidente della Banca Federico del Vecchio, controllata dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ed è stato successivamente cooptato nel consiglio di amministrazione della stessa.
      L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, peraltro introdotto soltanto nel 2014, vieta ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della CONSOB che lasciano l'istituto di ricoprire, nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico, ruoli in conflitto di interessi, come è accaduto nei due casi ricordati.
      Per tutti questi motivi appare assolutamente necessario istituire la Commissione parlamentare di inchiesta qui proposta.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario delle banche Monte dei Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Funzioni della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di accertare le cause e le responsabilità, giuridiche e politiche, che hanno determinato il dissesto finanziario delle banche di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

          a) valutazione degli atti e delle decisioni assunti dagli organi di amministrazione e di direzione delle banche di cui all'articolo 1 nonché delle modalità di gestione del patrimonio degli istituti e delle somme depositate presso di essi, con riguardo al rapporto di causalità intercorrente tra essi e lo stato di dissesto delle banche medesime;

          b) accertamento dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi a carico degli amministratori e dei dirigenti che pro tempore si sono succeduti nella gestione delle banche di cui all'articolo 1;

          c) accertamento dell'esistenza di eventuali comportamenti illeciti, anche di carattere omissivo, e di eventuali violazioni delle regole di trasparenza, commessi nello svolgimento dell'attività bancaria da parte

degli amministratori, dei dirigenti o dei dipendenti delle banche di cui all'articolo 1, anche con riguardo al rapporto di causalità rispetto al danno subìto dagli azionisti, dai possessori di obbligazioni e dai clienti delle stesse, con particolare riguardo alla correttezza e alla tempestività delle comunicazioni fornite ai medesimi soggetti da parte delle suddette banche;

          d) valutazione dell'efficacia e della tempestività degli interventi delle autorità di vigilanza e controllo nei recenti casi di crisi delle banche di cui all'articolo 1, anche per accertare eventuali responsabilità in relazione all'esercizio dei poteri di prevenzione, controllo e sanzione spettanti alle medesime;

          e) verifica dell'attendibilità degli stati patrimoniali dichiarati dalle banche di cui all'articolo 1 e controllo dell'effettiva consistenza degli stessi, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

          f) verifica dell'esistenza di eventuali elementi di criticità imputabili allo svolgimento fraudolento, in violazione di norme giuridiche, di operazioni in strumenti finanziari derivati, con distinta valutazione del loro effetto, in termini di plusvalenza o minusvalenza, nonché della congruità dell'attività finanziaria sottostante, della leva finanziaria eventualmente impiegata e della conseguente rischiosità dello strumento;

          g) verifica della correttezza delle attività eventualmente svolte dagli amministratori e dai dirigenti delle banche di cui all'articolo 1 in relazione alle variazioni nelle valutazioni del merito creditizio (rating) emesse dalle agenzie specializzate sulle medesime banche nell'ultimo quinquennio e dell'eventuale correlazione tra le variazioni stesse e l'attivazione di procedure di vigilanza e controllo;

          h) verifica delle conseguenze dei piani di ristrutturazione aziendale predisposti dagli organi di amministrazione e di direzione del Monte dei Paschi di Siena;

          i) valutazione della condotta del Governo, in relazione alle scelte operate con il

decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, con riferimento all'equità, all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle misure adottate al fine di garantire il proseguimento dell'attività bancaria, la salvaguardia dei rapporti di lavoro e la tutela degli interessi dei depositanti, dei possessori di obbligazioni e degli azionisti delle banche destinatarie delle medesime misure.
Art. 3.
(Composizione e durata).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani per età. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane per età.
      4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
      5. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, al termine

dei propri lavori, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Art. 4.
(Poteri e limiti).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
      3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.
      5. La Commissione può chiedere alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale

per le società e la borsa notizie relative alle attività svolte e alle informazioni acquisite sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta. Può altresì ottenere la documentazione prodotta dalle società di revisione contabile sui medesimi fatti.
      6. La Commissione può acquisire in copia la documentazione relativa alle operazioni di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, eseguite ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14, comma 4, e 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ove attinenti ai fatti che sono oggetto dell'inchiesta.
      7. Per i fatti che sono oggetto dell'inchiesta non sono opponibili alla Commissione i segreti professionale e bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
      8. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
      9. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
      10. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente articolo fino a quando essi siano coperti da segreto secondo la rispettiva disciplina.
      11. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3, 5, 6, 10 e 11.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
      3. La Commissione, quando lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

Art. 7.
(Spese di funzionamento).

      1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.


      2. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.