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Atto a cui si riferisce:
C.304 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio minerario d'interesse storico, archeologico, paesaggistico e ambientale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 304


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SANI
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio minerario d'interesse storico, archeologico, paesaggistico e ambientale
Presentata il 16 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di fornire nuovi ed efficaci strumenti normativi per tutelare e valorizzare il patrimonio minerario italiano.
      Il provvedimento condivide, infatti, la crescente sensibilità sul tema della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio minerario nonché la necessità di sollecitare l'interesse del legislatore nei confronti dei siti e dei parchi minerari affinché si riescano a superare le difficoltà gestionali e amministrative con cui si scontrano quotidianamente i loro amministratori (come testimoniato anche da un recente approfondito studio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). I siti geominerari, oltre ad essere paesaggi della memoria e risorsa culturale offrono, infatti, anche opportunità scientifiche ed economiche da non trascurare.
      Se la storia è l'interpretazione della nascita, dello sviluppo e del declino delle civiltà, le forme e le tecniche della produzione costituiscono gli elementi di maggior interesse per analizzarne nei secoli le trasformazioni. E quando le trasformazioni tecnologiche e produttive conoscono straordinarie accelerazioni, così com’è stato per il XX secolo, i segni del cambiamento sono percepibili non in fasi storiche, ma nel volgere della vita di una sola generazione.
      In Italia, come in Europa e nell'occidente, in pochi decenni, a partire dal secondo dopoguerra, interi settori produttivi hanno conosciuto rapidi declini e abbandoni. Per molti comparti più che le innovazioni tecnologiche sono state determinanti le «delocalizzazioni» produttive, rese possibili, da un lato, dallo straordinario sviluppo delle comunicazioni e della mobilità che hanno avvicinato ogni angolo del pianeta e, dall'altro, dall'enorme divario del costo del lavoro umano su scala planetaria.
      In questo scenario di rapide evoluzioni interi settori dell'industria manifatturiera hanno subìto in pochi decenni enormi trasformazioni, contrazioni, declini e, talvolta, il totale abbandono. Il settore minerario è tra questi ultimi: in poco più di un decennio, tra la fine degli anni ’70 e l'inizio degli anni ’90 del secolo scorso, è pressoché scomparso dal panorama produttivo nazionale. Con la chiusura delle miniere viene a mancare non solo una parte dell'economia, ma sembra definitivamente concludersi una storia produttiva che in Italia, per continuità e per concentrazione, attraversa i millenni e segna le trasformazioni sociali: dall'antichità fino alla fase contemporanea. Le miniere e la lavorazione dei metalli sono, dunque, parti costitutive dell'identità e della storia nazionali. Il pericolo è che, proprio per la rapidità e la vastità dei processi di dismissione a cui stiamo assistendo, non si riesca oggi ad attribuire agli strumenti materiali della produzione il giusto significato, ossia il valore della testimonianza storica, neppure quando insieme alle tracce della contemporaneità (anch'esse peraltro storia) convivono i segni indelebili del nostro passato.
      Giacimenti minerari, miniere antiche e moderne, impianti e architetture della produzione, insediamenti umani e paesaggi che conservano le tracce antiche e recenti della storia della lavorazione dei metalli sono oggi a rischio. Un rischio aggravato dal fatto che ancora oggi in Italia, inopinatamente, si stenta ad attribuire valore culturale alle testimonianze delle produzioni in generale e di quella mineraria in particolare, che pure sono state determinanti per la storia e le trasformazioni del territorio: sviluppo e declino di antiche città in epoca classica, nascita e abbandono di villaggi minerari medioevali, sviluppo e declino della moderna industria metallurgica e siderurgica, ma anche imponenti trasformazioni del paesaggio, arte e produzione monumentale sono tutti episodi connessi allo sfruttamento delle risorse minerarie e alla lavorazione dei metalli che, nei secoli, hanno concorso a configurare l'economia, la storia sociale e urbanistica, la cultura e le tradizioni di buona parte del nostro Paese.
      È del tutto evidente che la vastità dei processi di dismissione e la complessità strutturale dei luoghi (come anche il sottosuolo) non consentono l'integrale conservazione dei beni minerari: improponibile per ragioni territoriali ed economiche e non richiesta neppure da ragioni di tipo storico-culturale. Serve invece conoscere il patrimonio, catalogarlo, analizzarlo sotto il profilo dell'interesse culturale e selezionare siti, impianti, architetture e paesaggi d'interesse storico per i quali è necessario intervenire con gli strumenti propri della tutela e della valorizzazione.
      Tutto questo è mancato fino ad oggi, almeno in forma sistemica e con un indirizzo legislativo di livello nazionale. Numerose sono state, invece, le iniziative locali volte alla conservazione della memoria storica del lavoro minerario. In alcuni casi sono state le regioni a promuovere ricerche sulle attività minerarie dismesse con lo scopo di suscitare attenzioni di tipo storico e possibili processi di recupero turistico-culturale. Nel corso degli anni ottanta e novanta, ad esempio, la regione Toscana, con la collaborazione delle università, promosse un'importante ricognizione dei siti minerari e mineralogici finalizzata alla sensibilizzazione delle comunità locali sulla consistenza e sull'importanza di questo patrimonio. La regione Sardegna, con la collaborazione dell'Ente minerario sardo, in occasione della Conferenza generale dell'UNESCO tenutasi a Parigi nel novembre 1997, propose l'inserimento del parco geominerario storico e ambientale della Sardegna nella rete mondiale dei geositi e dei geoparchi.
      Nel corso degli anni novanta e nei primi anni duemila si registrano, inoltre, iniziative diffuse in molte zone d'Italia (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Marche, Sicilia) con l'obiettivo di mantenere viva la memoria del lavoro minerario, prefigurando possibili scenari di recupero e di valorizzazione di tipo culturale.
      Sempre nello stesso periodo alcune di queste iniziative prendono consistenza anche sotto il profilo della forma organizzativa e della gestione, con una pluralità di modelli che vanno da atipici parchi istituiti con decreti nazionali, a consorzi di enti, alle società per azioni, fino a semplici associazioni culturali. Tutta questa fase, che possiamo definire della sensibilizzazione e dell'avvio delle iniziative di valorizzazione, si è svolta all'insegna della sperimentazione localistica e in assenza di un quadro legislativo nazionale di riferimento che ne potesse orientare forme organizzative e strumenti operativi, a partire dal mancato riconoscimento del valore culturale delle testimonianze delle attività minerarie. Solo nel 2004, infatti, con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, i siti minerari d'interesse storico ed etnoantropologico sono indicati tra i beni culturali da tutelare. Un riconoscimento senz'altro apprezzabile ma tardivo, quando già da anni in Italia erano stati aperti al pubblico musei e parchi minerari e dopo che, in assenza di vincoli, molte testimonianze d'interesse storico-minerario e archeologico erano state irrimediabilmente distrutte.
      La mancanza di un quadro conoscitivo organico da parte degli organi statali di questo specifico settore fa sì che ancora oggi, a distanza di otto anni dall'approvazione del citato codice, pochissimi siano stati i beni e i siti effettivamente vincolati.
      Si tratta di lacune che richiedono un impegno straordinario dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali per colmare i vuoti legislativi e, soprattutto, per avviare il censimento, la valutazione e l'apposizione dei vincoli sul patrimonio minerario d'interesse culturale e paesaggistico di cui ancora disponiamo. Questo censimento è uno degli obiettivi del presente provvedimento.
      Ancora meno definita è la disciplina dei vasti contesti territoriali che, nel loro insieme, configurano veri e propri «parchi minerari». Generalmente, i soggetti che hanno intrapreso le iniziative di valorizzazione non dispongono di specifici strumenti per la tutela dei beni che si propongono di salvaguardare. Se si escludono i siti minerari d'interesse storico, infatti, non esistono adeguate disposizioni legislative a supporto dei soggetti istituzionali che hanno l'obiettivo di tutelare i parchi minerari, neppure quando sono stati istituiti veri e propri enti parco con decreti ministeriali.
      Stiamo parlando, in particolare, di quattro siti (una valutazione che non esclude comunque, in seguito, l'introduzione di nuove specifiche realtà territoriali): il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002), il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005), il Parco museo delle miniere dell'Amiata (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002), il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001).
      Si tratta di organismi che, pur godendo del riconoscimento di parchi nazionali, sono estranei alla legge quadro nazionale sui parchi (legge n. 394 del 1991), concepita per la tutela delle aree protette intese sostanzialmente come luoghi per la conservazione degli elementi naturali e della biodiversità: paesaggi, beni forestali, aree umide, fauna. Siti che sembrano escludere, concettualmente, gli assetti territoriali scaturiti da attività produttive di tipo minerario, nate per interessi di natura economica e che hanno concorso in modo spesso dirompente ad alterare la «naturalità» del territorio. Si tratta invece di aree che, con un'accezione più ampia di quella connessa alla sola naturalità dei beni protetti, possono tuttavia configurarsi come paesaggi antropizzati che meritano di essere tutelati per il loro valore storico-documentale e per le profonde interazioni tra il lavoro e le trasformazioni ambientali che questi rappresentano.
      Appaiono quindi evidenti, ancora una volta, i limiti della legislazione nazionale del settore che, anche quando ha previsto la possibilità di istituire parchi minerari, non ha concesso la possibilità a questi enti di approvare un proprio piano, prevalente su quello dei comuni che ricadono nel perimetro del parco. I parchi minerari, dunque, a differenza dei parchi istituiti ai sensi della legge n. 394 del 1991, non dispongono di uno strumento autonomo di pianificazione e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico per il quale sono stati istituiti.
      Il presente provvedimento vuole quindi colmare anche la lacuna normativa dei parchi minerari istituiti con decreti ministeriali attraverso il pieno riconoscimento di tali siti quali parchi nazionali, ai sensi della legge n. 394 del 1991, consentendo a tali istituzioni una dotazione di strumenti finanziari, direttivi e di programmazione stabili nel tempo per poter elaborare un piano gestionale, di attività e di recupero concreto, efficace e strutturato.
      Vediamo ora in sintesi i contenuti del provvedimento: l'articolo 1 disciplina le finalità e l'ambito della legge promuovendo, in particolare, il patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e ambientale dei siti e dei beni dell'attività mineraria. Definisce inoltre i «beni geominerari» e i «parchi geominerari» incentivando, al tempo stesso, iniziative mirate di recupero e di conservazione dei siti e sostenendo attività educative, ricreative, di formazione e di ricerca. L'articolo 2 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali e, per i siti di loro competenza, le regioni e le province autonome, facciano un censimento dei beni geominerari presenti nel territorio nazionale a cui applicare le norme previste dalla parte seconda del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. L'articolo 3 stabilisce che il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, il Parco museo delle miniere dell'Amiata e il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna sono riconosciuti parchi nazionali geominerari e che i relativi consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi della legge n. 394 del 1991. Lo stesso articolo indica funzioni, modalità di designazione, strumenti normativi e di programmazione degli organi dell'ente parco: presidente, consiglio direttivo, collegio dei revisori dei conti e comunità del parco. L'articolo 4 prevede divieti per attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. L'articolo 5 dispone, infine, la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in conformità alle attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, persegue il fine di conservare e valorizzare, anche per garantire il benessere economico e sociale dei territori interessati, il patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e ambientale dei siti e dei beni dell'attività mineraria.
      2. Ai fini della presente legge si definiscono:

          a) beni geominerari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le cose immobili o le singole emergenze legate all'attività mineraria che presentano interesse storico, culturale ed etnoantropologico e i siti costituiti da un insieme di cose o di emergenze funzionalmente collegate tra loro che presentano i medesimi elementi d'interesse;

          b) parchi geominerari gli ambiti spaziali più ampi che comprendono al loro interno un numero variabile di emergenze e di siti dell'attività mineraria che presentano interesse storico, culturale, paesaggistico e ambientale, topograficamente, cronologicamente o anche funzionalmente distinti, caratterizzanti un vasto ambito territoriale omogeneo.

      3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Repubblica promuove le seguenti iniziative:

          a) il recupero e la conservazione, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, dei cantieri e delle strutture minerari e dei siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente più compromessi e a quelli più

rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;

          b) il recupero e la conservazione in particolari strutture museali e archivistiche del patrimonio di archeologia industriale e di quello documentale, librario e fotografico d'interesse conoscitivo della storia e della cultura minerarie;

          c) la conservazione e la valorizzazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

          d) la protezione e la valorizzazione delle zone d'interesse archeologico e dei valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;

          e) il sostegno delle attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

          f) il sostegno, nel quadro dello sviluppo sostenibile, delle attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

          g) la collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione di un processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale e dell'artigianato tradizionale e innovativo locale;

          h) il recupero, la bonifica e la riabilitazione dei compendi immobiliari dei siti dell'attività mineraria.

Art. 2.
(Tutela dei beni geominerari).

      1. I competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali per i beni appartenenti al demanio dello Stato e le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per gli altri beni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i beni geominerari, ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche sulla base delle indicazioni degli altri enti territoriali.
      2. Ai beni geominerari di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Parchi nazionali geominerari).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

          a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

          b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;

          c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

          d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001.

      2. Agli enti parco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      3. Sono organi degli enti parco di cui al presente articolo:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) il collegio dei revisori dei conti;

          d) la comunità del parco.

      4. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.
      5. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e dei beni culturali o tra i rappresentanti della comunità del parco di cui all'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991,

n. 394, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

          a) tre, su designazione della comunità del parco, con voto limitato;

          b) uno, su designazione della regione o della provincia autonoma ovvero, d'intesa, dalle regioni e dalle province autonome interessate;

          c) uno, su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

          d) uno, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      6. Le designazioni di cui al comma 5 sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora siano designati membri dalla comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione della stessa comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La disposizione di cui al presente comma si applica agli assessori e ai consiglieri degli enti citati.
      7. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla comunità del parco secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo statuto dell'ente parco.
      8. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi membri.
      9. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo

14 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.
      10. Lo statuto dell'ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della comunità del parco, ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare e al Ministro per i beni e le attività culturali che ne verificano la legittimità e che possono chiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'ente parco può controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni di legittimità dei citati Ministeri, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.
      11. Lo statuto dell'ente parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.
      12. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dello stesso ente parco, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre membri scelti tra funzionari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del collegio, uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate e uno dalla comunità dell'ente parco.
      13. Il direttore dell'ente parco è nominato dal consiglio direttivo con procedura concorsuale per titoli tra soggetti con comprovata competenza nella conservazione dei beni naturali o culturali ed esperienza almeno triennale di direzione di strutture complesse della pubblica amministrazione. Il presidente dell'ente parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.
      14. Gli eventuali atti e i pareri del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanati in relazione alle disposizioni di cui al comma 13 sono emanati o resi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      15. Nell'adozione del regolamento e del piano del parco il consiglio direttivo valuta e adegua le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, con le finalità e con le iniziative di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge.
      16. Nuovi parchi nazionali geominerari sono istituiti con le modalità di cui al titolo III, capo III, sezione II, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 4.
(Divieti).

      1. Nei parchi nazionali geominerari di cui all'articolo 3 sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

          a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, fatto salvo quanto previsto al comma 2; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, ad esclusione dei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possono alterare l'equilibrio naturale;

          b) la modificazione del regime delle acque;

          c) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente parco;

          d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

          e) l'introduzione, da parte di privati, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

          f) l'uso di fuochi all'aperto;

          g) il sorvolo di velivoli non autorizzato, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di disciplina del volo.

      2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 15, possono essere individuate aree nelle quali l'attività venatoria è consentita.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.