• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/01781 l'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2004, n. 112 (cosiddetta «legge Gasparri») prevede che «I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01781presentato daPELUFFO Vinicio Giuseppe Guidotesto diSabato 21 dicembre 2013, seduta n. 143

PELUFFO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2004, n. 112 (cosiddetta «legge Gasparri») prevede che «I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»;
l'articolo 48, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 («Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici») modificato dal comma 1 dell'articolo 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, poi sostituito dal comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, e infine così modificato dal comma 427 dell'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1o gennaio 2013, prevede che: «I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2013, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;
il combinato disposto dei sopra citati articoli prevede che il 31 dicembre 2013 venga a cadere il divieto di incrocio fra la proprietà di aziende televisive e giornali quotidiani, già prorogato da parte del Governo presieduto dal senatore Mario Monti –:
quale sia la linea strategica che il Governo intende adottare in tale delicato settore e in particolare, se il Governo abbia intenzione di ricorrere a una nuova proroga ovvero, in alternativa, al varo di specifiche misure che prevengano l'avvio di un processo di concentrazione verticale e orizzontale che sarebbe difficilmente reversibile e che, oltre a mettere in crisi l'editoria indipendente, limiterebbe drasticamente il pluralismo dei contenuti a tutto detrimento del dibattito politico e della libera circolazione delle informazioni.
(5-01781)