• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02930 LAI - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che: la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha affrontato la "Questione di massima sulla corretta...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02930 presentata da BACHISIO SILVIO LAI
martedì 21 giugno 2016, seduta n.641

LAI - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha affrontato la "Questione di massima sulla corretta interpretazione della disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010" (deliberazione n. 11/2016), in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da un Comune veneto, a seguito della nomina a revisore dei conti di un consigliere di un altro Comune, secondo il nuovo sistema di nomina introdotto;

la questione, rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012 (deliberazione n. 569/2015/QMIG del 17 dicembre 2015), verteva sulla disposizione menzionata, che così detta: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta»;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il Ministero dell'interno, con nota del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 5 novembre 2015, ha rilevato che l'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, con riferimento al divieto di cumulo degli emolumenti, «preso atto che la finalità perseguita dal legislatore e? la riduzione del costo degli apparati politici, deve ritenersi limitato ai costi ed alle spese necessarie per l'esercizio degli incarichi conferiti all'amministratore in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio del munus pubblico»: fatti salvi eventuali profili di incompatibilità espressamente previsti, sono esclusi dalla "portata" applicativa della disposizionequegli incarichi, eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza;

la Sezione delle autonomie ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo (tra le altre: Lombardia, deliberazioni n. 144/2011/PAR del 24 marzo 2011, n. 199/2012/PAR del 16 maggio 2012 e n. 257/2012/PAR del 31 maggio 2012; Puglia, deliberazione n. 123/2015/PAR del 19 maggio 2015; Emilia-Romagna, deliberazione n. 149/2015/PAR del 18 novembre 2015). Queste, privilegiando il dettato letterale della norma, hanno affermato che lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010;

la stessa Sezione ha infine deliberato che «La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto-legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un'interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all' art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e? possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuita? di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione e? da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti). Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia»;

considerato, infine, che per quanto risulta all'interrogante:

in relazione a tale deliberazione, diversi enti locali stanno deliberando di escludere dall'affidamento degli incarichi quei liberi professionisti che siano consiglieri in altri Comuni;

gli stessi revisori sarebbero costretti a dimettersi dall'incarico di consigliere comunale per poter svolgere la propria attività che spesso, stante la crisi economica, può svolgersi solo in relazione agli enti pubblici;

la norma mirava a ridurre l'accumulo di compensi derivanti dall'attività di rappresentanza, inglobando nel compenso più grande quello minore o escludendolo del tutto, e non di escludere l'esercizio dell'attività professionale in campo pubblico a chi fosse stato eletto a cariche pubbliche, limitando così implicitamente diritti costituzionalmente garantiti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;

quali iniziative intendano adottare al fine di chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché dell'articolo 35, comma 2-bis, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, con particolare riguardo alle limitazioni previste per gli eletti a cariche pubbliche che svolgono attività professionale di revisore dei conti.

(3-02930)