• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01865-A/015 premesso che: al comma 117 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, veniva istituito un fondo di perequazione finanziato dalle province autonome di Trento e di Bolzano:...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01865-A/015presentato daZARDINI Diegotesto diVenerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142

La Camera,
premesso che:
al comma 117 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, veniva istituito un fondo di perequazione finanziato dalle province autonome di Trento e di Bolzano: tale fondo ha l'obiettivo di finanziare progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro. Al comma 118 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 al fine di attuare gli indirizzi di cui sopra veniva istituito un organismo d'indirizzo per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117;
a distanza di oltre tre anni il meccanismo di valutazione dei progetti e di erogazione delle risorse ha dimostrato tutti i suoi limiti, impedendo, di fatto, l'utilizzo delle risorse da parte dei comuni aventi titolo;
in questi anni numerosi ricorsi sviluppati sia dai comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con Trento e con Bolzano, sia dalle stesse province autonome hanno, di fatto, impedito il regolare utilizzo delle risorse disponibili;
la situazione di grave crisi dei territori oggetto dell'intervento obbliga tutte le istituzioni a una rapida risoluzione dei contenziosi al fine di consentire lo sblocco immediato delle risorse disponibili, in particolare confermando le graduatorie approvate per gli anni 2010-2011-2012;
si rende necessaria la presenza all'interno degli organi d'indirizzo di un rappresentante dei territori appartenenti alle province a statuto ordinario confinanti con Trento e Bolzano;
al comma 343 del provvedimento in esame sono introdotte delle modifiche al comma 117 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e che tali modifiche non consentono fino in fondo una piena attuazione degli obiettivi sopra riportati;
per tutto quanto sopra detto appare dunque quanto mai necessario uno sforzo congiunto delle istituzioni al fine di sbloccare immediatamente le risorse di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, comma 117 relative alle annualità 2010-2011-2012;
allo stesso modo si rende necessario attivare procedure semplificate al fine di rendere agevole e certo ai territori l'utilizzo delle risorse per gli anni futuri,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di garantire che le graduatorie relative al comma 117 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le annualità 2010, 2011, 2012 siano confermate e che le risorse relative siano messe immediatamente a disposizione dei comuni aventi titolo;
a coordinare le azioni del nuovo organismo d'indirizzo in modo che i territori delle province a statuto ordinario confinanti con le province autonome abbiano una rappresentanza e che le risorse disponibili siano effettivamente utilizzate nei territori appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano al fine di finanziare progetti, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione di quelle aree.
9/1865-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Zardini, De Menech, Crimi, Bressa, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.