• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.9/1-00539/001 premesso che: la normativa contenuta negli articoli 9-13 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2006, relativa ai servizi...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1-00539/1 presentato da LUCIANO URAS
martedì 21 giugno 2016, seduta n. 641

Il Senato,
premesso che:
la normativa contenuta negli articoli 9-13 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, disciplina il regime di autorizzazioni che condizionano l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. Nel dettaglio, l'articolo 12, rubricato "Selezione tra diversi candidati", dispone che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. L'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può disporre la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
il codice della navigazione italiana, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, accordava una preferenza per il concessionario esistente in caso di rinnovo della concessione. Tale possibilità è venuta meno, in seguito all'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, e attualmente il nostro ordinamento prevede la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative sino al 31 dicembre 2020;
l'avvocato generale della Corte di giustizia europea, interpretando la normativa europea in vigore, ha ritenuto che sulla questione della libertà di stabilimento su demanio pubblico, quando le concessioni sono limitate a causa della scarsità delle risorse naturali, la direttiva impedisca, a qualsiasi normativa nazionale, di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio pubblico marittimo e lacuale (acque interne). Le convenzioni non costituirebbero "servizi" ai sensi delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, ma "servizi" ai sensi della direttiva, secondo la quale, allorché il numero di autorizzazioni disponibili sia necessariamente limitato in ragione della rarità o comunque della limitatezza delle risorse naturali, tali autorizzazioni devono essere concesse secondo una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata limitata, e non possono essere oggetto di una proroga automatica;
si attende che la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronunci definitivamente sulla compatibilità della normativa italiana con i principi di libertà di stabilimento, di protezione della concorrenza e di eguaglianza di trattamento tra operatori economici, così come con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza e sulla sua legittimità in relazione al principio di proporzionalità, ed inoltre che stabilisca se il meccanismo della proroga determini una discriminazione tra gli operatori economici e incida in modo eccessivamente penalizzante sui diritti degli operatori del settore che non hanno la possibilità di ottenere una concessione, malgrado l'assenza di concrete esigenze che giustifichino il protrarsi delle proroghe;
il settore turistico nazionale poggia parte importante delle proprie attività in relazione alla presenza e buona gestione di stabilimenti e aziende balneari, anche di piccola e micro dimensione, che integrano e valorizzano l'offerta turistico-ricettiva italiana, e in particolare quella del Mezzogiorno e l'Italia, delle isole, Sardegna e Sicilia soprattutto, qualificandola come tra le più competitive in Europa con i suoi 7.458 chilometri di costa, di cui 3.500 circa tra Sicilia e Sardegna (comprese le relative isole minori);
la questione riveste una notevole importanza anche per tutti quei soggetti che operano nel settore dello sfruttamento idrico e delle zone lacustri, e, inoltre, nel settore delle risorse minerarie e del sottosuolo, che costituiscono anch'essi una rilevantissima risorsa economica per il nostro Paese, e una necessaria base di attività d'impresa ecosostenibile e di lavoro ai fini di buona occupazione;
altri Paesi hanno legiferato in materia, e, a seguito dell'indagine svolta da Assobalneari Italia Federturismo Confindustria, si evidenzia in particolare che la Spagna ha prorogato fino a 75 anni le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo scadute o che scadranno nel 2018 (proroga straordinaria e selettiva delle concessioni in essere che permette la trasmissione delle concessioni mortis causa); il Portogallo nel 2007 ha emanato una disciplina che ammette che il precedente concessionario possa esercitare un diritto di prelazione nel momento in cui si procede alla riassegnazione della concessione. Ambedue gli interventi normativi riguardano l'impulso ad attività economiche e la generazione di occupazione, che siano compatibili con la protezione delle coste, sostenuti dalla volontà politica di questi Paesi a difesa del loro comparto balneare,
impegna il Governo:
1) a riferire al Senato su tutte le iniziative che intenda assumere per sostenere, in sede europea, le legittime istanze degli operatori dei settori, anche sostenendo che l'Italia non sia imputabile di un procedimento di infrazione nel caso di disapplicazione della direttiva 2006/123/CE per quanto concerne la concessione in uso di beni demaniali, alla luce del fatto che le concessioni riguardano beni e non lo svolgimento di servizi, e che le risorse non sono esaurite permettendo il rilascio di nuove concessioni attraverso un'evidenza pubblica, che le concessioni esistenti hanno già sostenuto all'origine;
2) a valutare l'introduzione di una normativa che consenta di privilegiare, a parità di offerta, il gestore locale rispetto ad altro proveniente da altra zona europea;
3) a valutare nel frattempo, laddove tali modifiche normative non intervengano prima della scadenza contrattuale attualmente prevista per il 2020, di prorogare le concessioni attualmente in corso;
4) in ultimo, a promuovere nelle sedi europee competenti il processo di uniformazione attraverso una normativa che preveda le medesime procedure di assegnazione e lo stesso regime in materia di proroghe e cessazioni delle concessioni demaniali per tutti gli Stati membri e a valutare l'ipotesi di prorogare le concessioni attualmente in corso sino alla avvenuta uniformità dei sistemi.
(numerazione resoconto Senato G1)
(9/1-00539/1)
URAS, FLORIS