C. 3883 EPUB Proposta di legge presentata l'8 giugno 2016
Atto a cui si riferisce:
C.3883 Disposizioni per garantire l'adeguatezza dell'apporto nutrizionale degli alimenti e delle bevande somministrati mediante distributori automatici situati in luoghi pubblici frequentati da minori
Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3883 |
Considerata l'ampia diffusione di questi apparecchi in tutto il territorio nazionale e nelle scuole in particolare, soprattutto quelle che non dispongono di servizi di mense e di bar, si ritiene utile un'iniziativa legislativa volta ad affrontare questa criticità.
Un'alimentazione sana ed equilibrata costituisce un'importante premessa per una perfetta crescita e un adeguato sviluppo di bambini e adolescenti: per queste ragioni è fondamentale intervenire fin dall'infanzia per supportare e indirizzare adeguatamente il formarsi di un'adeguata coscienza alimentare. Un comportamento alimentare equilibrato e sano, la pratica regolare di attività fisica e l'astensione dal fumo rappresentano i principali fattori protettivi per la salute di un giovane rispetto alla prevenzione delle malattie croniche. È noto, inoltre, che modificazioni degli stili di vita, come quelli alimentari, si ottengono più facilmente intervenendo a partire dall'infanzia, con il contributo essenziale della scuola, della famiglia e delle istituzioni attraverso messaggi, proposte ed esempi coerenti. Indicazioni e strategie in tale senso sono state fornite da parte di organismi internazionali (quali l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) e sono state recepite nel Piano nazionale integrato 2015-2018 e nei relativi piani regionali.
La presente proposta di legge si integra con le linee guida già approvate dalle regioni e dalle province autonome in materia di ristorazione scolastica dando forza di legge alle indicazioni in esse contenute. Essa vuole garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici situati nei luoghi pubblici abitualmente frequentati dai minori e in particolare negli istituti scolastici. Ciò al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita da parte dei minori stessi, di prevenire il consumo eccessivo di alcune sostanze e di evitare, a lungo termine, l'insorgenza non solo delle malattie acute, ma anche di quelle cronico-degenerative che si sono dimostrate correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
La proposta di legge è composta da tre articoli.
L'articolo 1 enuncia le finalità: sostenere l'offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici mediante distributori automatici e promuovere sane scelte alimentari nei bambini e nei ragazzi, in applicazione del citato Piano nazionale e di quelli regionali.
L'articolo 2 intende contrastare la somministrazione, mediante distributori automatici collocati nelle scuole frequentati da minori, di alimenti e bevande sconsigliati in quanto contenenti elementi forieri di potenziali danni per la salute. Pertanto integra le norme vigenti in materia di disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevedendo il divieto, oltre a quello già attualmente stabilito per le bevande alcoliche, di somministrazione, mediante distributori automatici situati nei luoghi pubblici maggiormente frequentati dai minori, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto di sostanze quali: acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri semplici aggiunti, sodio, nitriti e nitrati utilizzati come additivi, dolcificanti, teina, caffeina, taurina e similari. È inoltre istituito un apposito Tavolo interdisciplinare, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti e delle regioni, a cui è demandata la definizione degli aspetti tecnici, come i limiti del contenuto per porzione delle sostanze sconsigliate, nonché di ogni altro ingrediente ritenuto sconsigliabile ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari. Il successivo articolo 3 prevede che, nell'ambito del citato Piano nazionale e di quelli regionali, sia dato risalto alle azioni di sensibilizzazione, di informazione e di educazione finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori.
1. La presente legge, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica, reca disposizioni per garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici situati nei luoghi pubblici frequentati dai minori, al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita da parte dei minori stessi e di prevenire, a lungo termine, l'insorgenza delle malattie acute e di quelle cronico-degenerative correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
2. Lo Stato e le regioni promuovono sane scelte alimentari nei bambini e negli adolescenti sostenendo l'offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici e mediante distributori automatici, in applicazione del Piano nazionale integrato 2015-2018 del Ministero della salute e dei relativi piani regionali, di seguito denominati «piano nazionale e piani regionali».
1. È vietata la somministrazione, mediante distributori automatici situati negli istituti scolastici e in altri luoghi pubblici abitualmente frequentati da minori, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati utilizzati come additivi, di dolcificanti, di teina, di caffeina, di taurina e di altre sostanze, individuate ai sensi del comma 2.
2. È istituito un Tavolo interdisciplinare, con la finalità di aggiornare l'elenco delle
3. Il Tavolo di cui al comma 2 è composto da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti in materia di salute, istruzione e agricoltura.
1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dello sviluppo economico, individua azioni di sensibilizzazione, di informazione e di educazione finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori in rapporto alle finalità di cui all'articolo 1.