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Atto a cui si riferisce:
C.1043 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1043


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Presentata il 23 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a istituire, anche nella XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, tema di cui il Parlamento deve oggi occuparsi con particolare attenzione, anche alla luce dell'emergenza campana, continuando il pregevole lavoro svolto nelle precedenti legislature.
      Una prima Commissione parlamentare di inchiesta su tale materia è stata infatti istituita, nel corso della XIII legislatura, con la legge 10 aprile 1997, n. 97. I suoi compiti principali sono stati quelli di verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia di rifiuti nonché i comportamenti della pubblica amministrazione e le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali, di indagare sul rapporto tra le organizzazioni criminali e la gestione del ciclo dei rifiuti, le cosiddette «ecomafie», e, più in generale, sulle attività illecite collegate al settore dei rifiuti. La Commissione, oltre a proporre soluzioni legislative, aveva il compito di riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori oppure quando ne ravvisasse la necessità.
      In tale ambito la Commissione ha compiuto audizioni di membri del Governo, magistrati, rappresentanti degli enti locali, degli industriali e delle associazioni ambientaliste per valutare nel dettaglio la situazione nel ciclo del rifiuti. Inoltre, delegazioni della Commissione hanno effettuato missioni in diverse regioni italiane, per approfondire e osservare nel concreto le problematiche – anche criminali – del settore.
      Il lavoro svolto dalla Commissione è proseguito nella XIV legislatura ai sensi della legge 31 ottobre 2001, n. 399, che ha istituito un'analoga Commissione sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, la quale ha tra l'altro acquisito, soprattutto dagli uffici giudiziari maggiormente impegnati nelle indagini sui traffici illegali riconducibili al crimine organizzato, ulteriori riscontri circa la penetrazione delle associazioni illecite nelle attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
      La legge 20 ottobre 2006, n. 271, ha poi istituito un'analoga Commissione per la durata della XV legislatura, la cui attività ispettiva – sintetizzata nella relazione finale approvata nella seduta del 27 febbraio 2008 – ha potuto evidenziare alcuni aspetti di assoluto rilievo del ciclo dello smaltimento del rifiuti. Si è in particolare sottolineato come esista un'ampia categoria di attività illecite che, pur riferibili ad associazioni criminali, non sono riconducibili a sodalizi di tipo mafioso, ma a imprese che, al fine di ridurre i costi connessi al regolare smaltimento, intraprendono attività di intermediazione nel ciclo dei rifiuti, tali da eludere le procedure previste dalla legge per garantirne lo smaltimento in maniera non pregiudizievole per la salute dei cittadini e per l'incolumità pubblica. Parallelamente, le audizioni effettuate dalla Commissione hanno consentito di rilevare come attualmente si sia verificato un progressivo ampliamento del raggio di interesse e penetrazione di «Cosa nostra» nel settore dei rifiuti, anche attraverso il sostegno fornito da imprenditori e da soggetti non propriamente affiliati alle cosche, indagati spesso per concorso esterno in associazione mafiosa. Attraverso questi contatti, «Cosa nostra», consapevole della valenza strategica assunta dal settore dei rifiuti, ha tentato di acquisirne la gestione complessiva inserendosi anche nel circuito internazionale. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha formulato diverse proposte, tra le quali l'attribuzione della gestione delle gare a stazioni appaltanti uniche e specializzate; la costituzione di una banca dati comune tra le Forze dell'ordine, per il monitoraggio e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore dei rifiuti; l'istituzione di un’Authority specializzata sui rifiuti, eventualmente articolata in più strutture regionali. Si tratta di proposte importanti, che è opportuno approfondire anche alla luce di ulteriori indagini, necessarie oggi in modo particolare anche in ragione del progressivo aggravamento che caratterizza l'emergenza rifiuti in Campania e, seppur in misura minore, in altre regioni italiane. Su questa vicenda è necessario l'intervento di un organo, quale la Commissione parlamentare di inchiesta, dotato degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria e che tuttavia sia anche espressione della sovranità popolare e titolare di un rapporto fiduciario con il Governo. La relazione finale approvata dalla Commissione nella scorsa legislatura ha del resto sottolineato l'esigenza di procedere a una ricognizione organica del funzionamento del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti nell'intero territorio nazionale, garantendo un monitoraggio costante su questo settore, per contrastare più efficacemente i fenomeni di infiltrazione delle associazioni criminali nel ciclo dei rifiuti.
      Al fine di realizzare tale obiettivo, proseguendo così l'importante attività svolta nelle precedenti legislature in questa materia, la presente proposta di legge istituisce, per tutta la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
      Alla Commissione sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 1, compiti inerenti lo svolgimento di indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata; l'individuazione delle connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche; la verifica dell'attuazione delle normative vigenti e delle eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse e dei comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente; l'esame delle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento; la proposta di soluzioni legislative e amministrative idonee a migliorare l'efficacia dell'azione statale o degli enti locali nel contrasto alla gestione illecita dei rifiuti.
      Nell'espletamento di tali funzioni, la Commissione opera, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria e in sede di audizione a testimonianza dinanzi ai suoi componenti si applicano le norme di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale in materia di delitti contro l'amministrazione della giustizia.
      In ragione dell'esigenza di fare piena luce sul fenomeno delle infiltrazioni criminali nel settore del rifiuti si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché ai gruppi criminali organizzati di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146;

          b) individuare connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altri Stati;

          c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

          d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

          e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

          f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti

locali, nonché per rimuovere le disfunzione accertate, anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive dell'Unione europea non attuate nell'ordinamento italiano e in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

      2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
      3. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione

o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
      3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera del deputati, con determinazione

adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.