• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06014 PICCOLI - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: i Vigili del fuoco volontari, appartenenti ai circa 350 distaccamenti del Corpo nazionale,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06014 presentata da GIOVANNI PICCOLI
giovedì 23 giugno 2016, seduta n.645

PICCOLI - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

i Vigili del fuoco volontari, appartenenti ai circa 350 distaccamenti del Corpo nazionale, prestano un'attività, che inizia al momento della chiamata di soccorso e si conclude con il termine dell'intervento. Per tale impiego non si instaura alcun rapporto di lavoro con l'amministrazione (art. 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011);

in forza delle disposizioni di cui all'art 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006, al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario;

nell'ambito della componente, sono presenti Vigili del fuoco che percepiscono indennità previdenziali, dovute allo stato di disoccupazione o di mobilità dalla propria attività lavorativa ("MiniAspi") o che sono autorizzati da parte dell'ente previdenziale a versare contributi volontari necessari al ricongiungimento pensionistico, in quanto posti in esodo da parte del proprio datore per crisi occupazionale e con risoluzione del contratto di lavoro;

la partecipazione all'attività di soccorso, in presenza di tali misure previdenziali, per i volontari in stato di disoccupazione (anche agricola) od autorizzati al regime di contribuzione volontaria, è fonte di disincentivo, in quanto solo un'ora di intervento determina la perdita giornaliera dell'indennità di disoccupazione, per effetto del minimale retributivo, mentre il versamento dei contributi disposto dai singoli lavoratori in regime di esodo è incompatibile con il regime del trattamento contributivo, spettante per le ore di intervento alla componente, in base all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 1971 e ribadito dall'art 6 del decreto legislativo n. 184 del 1997;

le osservazioni, su tale questione, inviate all'INPS ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'associazione italiana Vigili del fuoco volontari, pur confermando la problematica, non hanno prodotto soluzioni coerenti alle difficoltà espresse;

da ultimo, emerge che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 150 del 2015, in cui si precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito, cosiddetto non imponibile (corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917),

si chiede di sapere:

se la modifica al decreto legislativo n. 150 del 2015 riconosca anche ai volontari in stato di disoccupazione, od autorizzati al regime di contribuzione volontaria, l'indennità giornaliera di disoccupazione, al fine di porre rimedio alle storture esistenti di carattere contributivo, in modo tale da incentivare la loro partecipazione all'attività di soccorso e quindi evitare che i Vigili del fuoco volontari siano obbligati a sospendere l'attività di soccorso, allo scopo di sottrarsi alle svantaggiose ricadute economiche e di natura previdenziale, allorquando sono impegnati nel servizio istituzionale;

quali siano i tempi dell'effettiva attuazione della modifica.

(4-06014)