• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01865-A/163 premesso che: l'articolo 1, comma 174 del disegno di legge di stabilità 2014, nell'autorizzare fondi di spesa per gli impegni connessi allo svolgimento del semestre di Presidenza...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01865-A/163presentato daFICO Robertotesto diVenerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 174 del disegno di legge di stabilità 2014, nell'autorizzare fondi di spesa per gli impegni connessi allo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, stabilisce che «nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1,4 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
il comma 1, articolo 7 del disegno di legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali;
nell'espletamento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea non si ravvisano le condizioni di necessità ed urgenza, presupposto delle disposizioni del citato decreto-legge n. 227 del 2012, che si riferisce infatti a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
il regio decreto n. 941 del 1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale, secondo cui le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza;
la necessità per il nostro Paese di contenimento della spesa pubblica ai fini del rispetto dei vincoli fiscali imposti dall'appartenenza all'Unione Monetaria Europea;
sulla base di queste considerazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni normative, al fine di adottare iniziative anche normative volte ad astenersi dal ricorso ad acquisti e lavori in economia in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato previste dal decreto-legge 227/2012 e prevedere, per i componenti della Delegazione inviati in missione all'estero, indennità in misura significativamente inferiore a quelle stabilite dal regio decreto n. 941 del 1926.
9/1865-A/163. Fico.