• Testo DDL 2316

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Atto a cui si riferisce:
S.2316 Disposizioni in materia di regolamentazione, trasparenza e classificazione delle fondazioni e associazioni politiche


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2316
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, LIUZZI, NACCARATO, MASTRANGELI, SCOMA, BIGNAMI, SAGGESE, GOTOR, AUGELLO, COMPAGNA, GASPARRI, GIOVANARDI, MALAN, Mario MAURO e MINZOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2016

Disposizioni in materia di regolamentazione, trasparenza e classificazione delle fondazioni e delle associazioni politiche

Onorevoli Senatori. -- La politica italiana vive un periodo di forte cambiamento, che interessa anche il suo centro propulsivo per antonomasia, i partiti politici. Fino a che i partiti hanno svolto una funzione di raccordo tra le istituzioni politiche -- elettive e di governo -- e la società civile, tra decisori politici e interessi collettivi, sono state le sezioni tematiche degli stessi a formulare le proposte che, all'interno dei singoli settori, costituivano la sintesi tra le diverse culture, i valori dei singoli partiti e le istanze economico-sociali. Con la crisi delle ideologie tradizionali, della distinzione fra destra e sinistra, dei «partiti-cattedrale» seguita dal fallimento dei grandi partiti di coalizione, nonché con la forte affermazione delle leadership personali, si è andato diffondendo un nuovo assetto politico, che ancora oggi vive pesanti scosse di assestamento.

Le tradizionali cornici partitiche della politica stanno perdendo terreno in termini di proposte e rappresentatività e, parallelamente, molte delle principali funzioni che storicamente appartenevano loro, a cominciare dalla condivisione di idee, dal dibattito su determinate issues di attualità, dalla proposta di politiche e per la politica, sono state progressivamente fatte proprie dai «pensatoi», da quei cantieri di idee, proposte, riflessioni, studio e, perché no, critica che sono oggi rappresentati dalle fondazioni e associazioni politiche, conosciute nel gergo internazionale come think tank. Questi nuovi attori del panorama politico-istituzionale vengono immaginati come un ponte tra la politica e le diverse realtà sociali, produttive e culturali. Una recente ricerca effettuata dal centro studi Openpolis, dal felice titolo «Cogito ergo sum», ha censito la presenza di sessanta think tank politici tuttora operanti nel nostro Paese, tra cui quarantacinque fondazioni e quindici associazioni, dei quali oltre tre quarti sono stati costituiti (non a caso) negli ultimi quindici anni. Questi numeri testimoniano la necessità di una regolamentazione, soprattutto in materia di trasparenza, resa ancor più impellente dalla recente riforma del sistema di finanziamento pubblico ai partiti.

Questo fenomeno evidenzia da un lato l'opportunità di inserire meccanismi che possano incentivare e agevolare l'attività dei laboratori culturali realmente operativi, dall'altro la necessità di contrastare, sia ponendo severi obblighi di trasparenza, sia in termini di selettività nell'accesso alle agevolazioni pubbliche, i fenomeni degenerativi che in questi anni sono proliferati, con la creazione di vere e proprie scatole vuote finalizzate a incamerare finanziamenti occulti per la politica o, peggio ancora, per i politici. Ciò ha attirato con frequente cadenza l'attenzione dei mezzi di comunicazione dediti ad una giusta attività di inchiesta e di denuncia, che tuttavia per responsabilità di alcuni ha visto finire nel ludibrio anche le realtà virtuose e meritevoli.

L'introduzione di una disciplina moderna ed innovativa in materia di fondazioni e associazioni politiche può costituire un importante passo in avanti per riavvicinare i cittadini ai partiti, alla politica e alle istituzioni.

Da qui prende le mosse la nostra proposta di legge, pensata con l'intento di disciplinare il mondo delle fondazioni e delle associazioni politiche al fine di differenziare, in modo chiaro e con parametri oggettivi, le realtà vive dalle scatole vuote; quelle che siano una semplice protesi di partiti o correnti politiche, da quelle che, pur facendo eventualmente riferimento ad alcune grandi aree politiche, o ad alcune ideologie ispiratrici, operano spinte dalla volontà di studio, approfondimento, ricerca e produzione di policies e proteggono con gelosia la loro autonomia e libertà culturale ed intellettuale.

Non si tratta dunque di una limitazione dell'autonomia associativa garantita dall'articolo 18 della Costituzione, ma di un intervento diretto ad introdurre elementi di trasparenza e responsabilità, a garantire un sistema meritocratico, a spazzare definitivamente via le zone d'ombra che hanno consentito di nascondere forme di finanziamento illecito ai partiti o forme di tacito scambio tra attori istituzionali e determinati interessi di parte, anche al fine di rendere più consapevole l'eventuale finanziamento da parte di soggetti privati o di aziende, alle fondazioni e alle associazioni presenti nel nostro Paese.

L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, differenziando le fondazioni e le associazioni che hanno lo scopo primario di valorizzare e promuovere le culture storico-politiche di riferimento, attraverso iniziative di studio, ricerca, formazione, pubblicazione di atti o riviste scientifiche, da quelle che si qualificano come semplici protesi dei partiti o di correnti politiche, le cui cariche o organi direttivi siano determinati tramite atto o delibera ufficiale siglata dai legali rappresentanti del partito stesso, ovvero che eroghino in loro favore somme, contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi in favore degli stessi.

L'articolo 2 delinea le finalità delle fondazioni e delle associazioni politiche, che devono essere opportunamente inserite negli statuti per essere qualificate come tali.

L'articolo 3 istituisce, presso la Commissione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, qui rinominata «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, delle fondazioni e delle associazioni politiche», un «registro nazionale delle fondazioni politiche e delle associazioni politiche» cui dovranno essere comunicati, in prima istanza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nonché entro il 30 giugno di ogni anno in caso di variazioni, i seguenti dati: denominazione, scopo, sede, ove presente il partito o movimento politico di appartenenza; i dati dei componenti degli organi direttivi responsabili della gestione della fondazione o della associazione; copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Il comma 3 prevede, inoltre, che il rappresentante legale della fondazione o della associazione presenti ogni anno, entro il 30 giugno, alla Commissione: il bilancio annuale con relativi allegati, la relazione del revisore contabile, il verbale di approvazione del bilancio da parte degli organi competenti e i nomi di tutti i soggetti finanziatori, indipendentemente dal rilascio degli stessi del consenso in materia di protezione dei dati personali. Detta Commissione avrà il compito di verificare la presenza dei requisiti e la regolarità della documentazione ai fini dell'iscrizione al registro. Si precisa che l'iscrizione allo stesso diventa condizione fondamentale per l'accesso alle agevolazioni e ai benefici fiscali, oltre che ai finanziamenti statali. Il comma 6 prevede che il registro sia direttamente consultabile sul sito internet del Parlamento italiano, dove peraltro è già presente quello dei partiti politici, e che sia suddiviso in due separate sezioni. La prima, nella quale siano elencate le fondazioni e le associazioni politiche direttamente e formalmente collegate ai partiti; la seconda contenente le istituzioni culturali intellettualmente indipendenti e autonome. All'interno della seconda sezione, quella formata da realtà indipendenti, le fondazioni e associazioni politiche sono essere classificate secondo criteri oggettivi e per fasce di merito conseguenti, da individuare con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Vengono inoltre elencati i criteri necessari di valutazione, che possano comprovare il livello di qualità, di rilievo, di valore culturale della composizione degli organi statutari nonché delle attività promosse.

L'articolo 4 inserisce severi obblighi di trasparenza cui le fondazioni e le associazioni politiche devono attenersi, tra i quali la pubblicazione sul proprio sito internet, con modalità chiare e accessibili, delle informazioni di dettaglio relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, ai bilanci e rendiconti, nonché all'elenco dei soggetti che abbiano erogato finanziamenti nell'arco dell'anno, secondo le modalità compatibili con la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 5 in conformità con la legge vigente, si conferma l'assoggettamento delle associazioni e delle fondazioni politiche al potere di vigilanza e controllo affidato ai prefetti, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e prevede il deposito presso la stessa autorità di ulteriore documentazione di approfondimento annessa al bilancio. I commi 3 e 4 affidano, inoltre, estendendone la competenza oltre i confini della pubblica amministrazione, alla CIVIT -- Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita in seno all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) -- il controllo riguardo l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e accessibilità dei dati e della documentazione, nel rispetto degli obblighi cui sono sottoposte le singole associazioni e fondazioni, tramite i propri siti web, ma anche alla Commissione di garanzia, per quanto concerne la pubblicazione del registro (articoli 3 e 4). La CIVIT può esercitare, inoltre, poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle associazioni e alle fondazioni politiche e ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

L'articolo 6 razionalizza le agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare i finanziatori di associazioni e fondazioni politiche regolarmente iscritte al registro, prevedendo una detrazione per erogazioni liberali da parte di persone fisiche pari al 37 per cento per somme fino a 20.000 euro annui e del 26 per cento per somme comprese tra i 20.001 e i 50.000 euro annui. Per le persone giuridiche, invece, la detrazione prevista è del 26 per cento per importi inferiori a 100.000 euro.

Vengono inserite, inoltre, così come già previsto per i partiti politici, detrazioni in favore di chi partecipa a scuole o corsi di formazione politica, promossi da fondazioni o associazioni regolarmente iscritte al registro e previsti nei piani di programmazione annuale delle attività delle stesse, pari al 75 per cento delle spese sostenute fino ad un importo massimo di 750 euro l'anno.

L'articolo 7 prevede che, a decorrere dall'anno 2017, possano accedere ai finanziamenti statali, ovvero alla partecipazione di bandi pubblici, esclusivamente le fondazioni e le associazioni che dimostrino, tramite la documentazione depositata presso la Commissione di garanzia, nonché attraverso la regolare iscrizione al registro, nella sezione apposita, di essere autonome e indipendenti dai partiti politici. La concessione e la quantificazione dei finanziamenti pubblici, inoltre, dovrà essere ponderata utilizzando le classi di merito stilate secondo i criteri di cui all'articolo 3.

L'articolo 8 prevede che, in caso di mancato rispetto delle finalità o di inottemperanza agli obblighi di iscrizione al registro e trasparenza, la fondazione o l’associazione sia cancellata dal registro, e quindi perda il diritto ai benefici e alle agevolazioni fiscali e tributarie, per l'anno successivo rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione. In caso di recidiva si prevede la cancellazione per cinque anni dal registro. Chiunque corrisponda o riceva finanziamenti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge è inoltre, punito con una sanzione amministrativa pari al doppio della somma erogata. Infine, il comma 3 prevede che, a decorrere dall'anno 2017, le fondazioni o associazioni inadempienti siano automaticamente escluse dall'accesso ai finanziamenti statali.

L'articolo 9 prevede la copertura finanziarie per le ulteriori spese connesse al funzionamento e per gli oneri aggiuntivi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 5, commi 3 e 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle fondazioni e alle associazioni riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare e promuovere le culture storico-politiche di riferimento, attraverso iniziative di studio, ricerca e comunicazione, formazione, nonché pubblicazione di atti e riviste scientifiche riconosciute ai sensi del regolamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) recante criteri di classificazione delle riviste ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN).

2. La presente legge si applica altresì alle fondazioni e alle associazioni la cui composizione degli organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, tramite atto ufficiale firmato dal legale rappresentante o da deliberazioni di partiti e movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità, o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici e loro articolazioni interne, ovvero in favore di parlamentari, consiglieri regionali, membri del Governo o delle Giunte regionali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalle legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3. Si definiscono fondazioni e associazioni politiche riconosciute, gli enti di cui ai commi 1 e 2, costituiti ai sensi del libro I, titolo II, capo II, del codice civile, che perseguono gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

(Finalità)

1. Le fondazioni e le associazioni politiche di cui all'articolo 1, devono avere come finalità esclusiva, prevista dallo Statuto, lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

a) monitoraggio, ricerca, analisi, studio e proposta di politiche su temi di interesse e dibattito locale, nazionale, europeo ed internazionale;

b) valorizzazione e divulgazione delle culture politiche;

c) attività di formazione politica e rinnovamento della classe dirigente;

d) organizzazione di attività convegnistiche e seminariali, nonché corsi di formazione, sulle materie di cui alla lettera a);

e) pubblicazione di atti e riviste scientifiche riconosciute ai sensi del regolamento ANVUR recante criteri di classificazione delle riviste ai fini dell'ASN;

f) collaborazione a livello nazionale, europeo e internazionale con fondazioni, associazioni, esponenti del mondo accademico e altri soggetti rappresentanti della società civile;

g) raccordo tra istituzioni, partiti, movimenti e società civile.

Art. 3.

(Registro nazionale delle fondazioni e delle associazioni politiche)

1. Ai fini della presente legge è istituito, presso la Commissione di cui dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, delle fondazioni e delle associazioni politiche», di seguito denominata «Commissione», un registro pubblico denominato «registro nazionale delle fondazioni e delle associazioni politiche», di seguito denominato «registro».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le fondazioni e le associazioni di cui all'articolo 1 sono tenute all'iscrizione al registro, indicando o allegando:

a) denominazione, scopo, sede legale e, ove presente, il partito o movimento politico di riferimento;

b) dati relativi ai componenti degli organi responsabili della gestione della fondazione o associazione;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il rappresentante legale della fondazione o dell’associazione trasmette alla Commissione il bilancio annuale ed i relativi allegati, la relazione del revisore contabile e, ove previsto, il verbale di approvazione del bilancio medesimo da parte dell'organo competente, nonché tutti gli eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni di cui al comma 2. Sono trasmessi altresì gli elenchi dei soggetti finanziatori della fondazione o dell’associazione, anche qualora i medesimi soggetti non abbiano prestato il proprio consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. La Commissione, verificata la presenza dei requisiti e degli elementi di cui agli articoli 1 e 2, procede all'iscrizione della fondazione o dell’associazione al registro.

5. L'iscrizione e la permanenza nel registro sono condizioni necessarie per l'ammissione della fondazione o dell'associazione ai benefici, alle agevolazioni fiscali o ai finanziamenti ad essi eventualmente spettanti ai sensi della legislazione vigente.

6. Il registro è consultabile in un'apposita sezione, riservata alle fondazioni e associazioni politiche, del sito internet del Parlamento italiano, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014. Nel registro sono evidenziate, in due distinte sezioni:

a) le fondazioni e le associazioni politiche direttamente collegate a partiti o movimenti politici ovvero che eroghino in loro favore somme a titolo di liberalità, o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito;

b) le fondazioni e le associazioni unicamente dedite alla ricerca scientifica, alla riflessione culturale e alla elaborazione di proposte di riforma sui grandi temi del dibattito politico, come classificate ai sensi del comma 7.

7. La Commissione provvede a classificare le fondazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e alla lettera b) del comma 6, per fasce di merito, in base a criteri stabiliti attraverso apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tra i criteri di valutazione sono in ogni caso previsti:

a) la composizione del Comitato scientifico ovvero degli altri organi statutari, in considerazione della stima e della posizione accademica o professionale dei membri, nonché degli autori delle pubblicazioni e delle riviste scientifiche;

b) la promozione e lo svolgimento in modo continuativo di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze, della riflessione e dell'analisi delle culture storico-politiche di riferimento, nonché dei temi del dibattito politico e civile, anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, pubblicazione di atti e riviste scientifiche, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio, attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca, fondazioni e associazioni politiche con sede in altri Stati;

c) la promozione di relazioni internazionali con istituzioni di ricerca, fondazioni, associazioni politiche, al fine della realizzazioni di studi, ricerche e pubblicazioni comparate, nonché di convegni, seminari o attività di formazione bilaterali o multilaterali;

d) la disponibilità di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico e audiovisivo, pubblicamente fruibile;

e) lo svolgimento di servizi di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca, diffusione, formazione e al patrimonio documentario;

f) lo sviluppo di attività di catalogazione e di applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati che costituiscano strumenti significativi per le attività e le finalità perseguite dalla fondazione o dall’associazione politica;

g) l'organizzazione di convegni, scuole di formazione, seminari e altre manifestazioni di valore scientifico, storico e culturale, in relazione all'attività di studio e ricerca svolta dall'istituzione;

h) lo svolgimento di attività sulla base di una programmazione annuale o pluriennale;

i) lo svolgimento di attività editoriali o comunque di promozione di pubblicazioni, anche di comprovato rilievo scientifico, in conformità alle proprie finalità istituzionali;

l) la documentazione dell'attività svolta su base annua, nonché la conformità dell'utilizzo dei contributi, di origine pubblica o privata, ricevuti ai propri fini istituzionali, anche attraverso la presentazione dei relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari preposti;

m) la disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature idonee e di personale qualificato per lo svolgimento delle proprie attività.

8. La classificazione di cui al comma 7 è considerata quale presupposto per l'accesso ai bandi nonché al beneficio dei contributi statali erogati su base triennale in favore delle fondazioni, nonché degli istituti culturali, previsti dalla legislazione vigente.

Art. 4.

(Obblighi di trasparenza)

1. Le fondazioni e le associazioni politiche di cui all’articolo 1 garantiscono in ogni caso la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno ed esterno e ai bilanci, compresi i rendiconti, l'elenco dei soggetti finanziatori, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, di completezza dell'informazione, di chiarezza del linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e interoperabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, per garantire la trasparenza e la pubblicità delle informazioni relative alla propria attività, le fondazioni e le associazioni politiche di cui all'articolo 1, pubblicano sul proprio sito web:

a) lo statuto e i relativi regolamenti attuativi, nonché i regolamenti e le circolari interne;

b) il bilancio annuale corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, certificati da società iscritte all'albo speciale delle società di revisione ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla relazione del revisore, nonché dal verbale di approvazione del bilancio stesso da parte dell'organo competente;

c) l'elenco dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano erogato finanziamenti o contributi, di importo superiore, nell'anno, a 1.000 euro, in favore delle fondazioni o associazioni politiche iscritti nel registro di cui all'articolo 3.

3. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del bilancio e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente articolo, sono effettuati dalla Commissione con cadenza annuale.

4. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui comma 2, lettera c), del presente articolo, concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato, al momento della sottoscrizione dell'erogazione, il proprio consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.

(Ulteriore vigilanza e controllo)

1. Le associazioni e le fondazioni politiche di cui all'articolo 1 sono assoggettate ai poteri attribuiti al prefetto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Le fondazioni e le associazioni politiche di cui all’articolo 1 depositano gli atti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che sono aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno, nonché il bilancio annuale corredato dai relativi allegati, dalla relazione del revisore contabile e, ove previsto, dal verbale di approvazione del bilancio medesimo da parte dell'organo competente.

3. Le funzioni di controllo, attribuite, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, alla Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT), nell'ambito dell'operato dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono estese alle associazioni e fondazioni politiche di cui all'articolo 1.

4. La CIVIT controlla il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge, nonché dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle associazioni o fondazioni politiche di cui all’articolo 1 e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza secondo quanto previsto dall’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 6.

(Detrazioni per erogazioni liberali e corsi di formazione)

1. A decorrere dall'anno 2017, sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le sole erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, iscritti regolarmente al registro di cui all'articolo 3, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Dall'IRPEF si detrae un importo per le erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al:

a) 37 per cento per importi inferiori a 20.000 euro annui;

b) 26 per cento per importi compresi tra 20.001 e 50.000 euro annui.

3. A decorrere dall'anno 2017, dall'IRPEF è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche, per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dalle fondazioni e dalle associazioni politiche di cui all’articolo 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nel limite dell'importo di 750 euro per ciascuna annualità, per persona.

4. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati previsti dalla fondazione o associazione politica, nel piano per la formazione politica, da presentare alla Commissione, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine di cui al primo periodo e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica l'esito della propria valutazione, alla fondazione o associazione interessata, entro i quindici giorni successivi.

5. A decorrere dall'anno 2016, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, per importi inferiori ad 100.000 euro.

6. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 5, ovvero delle somme di cui al comma 3, sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché per agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.

Art. 7.

(Ammissione ai finanziamenti statali)

1. A decorrere dall'anno 2017, si intendono ammesse alla partecipazione ai bandi per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, nonché ad ogni altra forma di finanziamento statale delle fondazioni o associazioni, esclusivamente quelle elencate nella sezione separata del registro di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b). La concessione e la quantificazione dell'erogazione si intende, in ogni caso, subordinata alla classificazione di livelli di merito e qualità prevista dal decreto di cui all'articolo 3, commi 7 e 8.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono esclusi d'ufficio dalla partecipazione ai bandi per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. In caso di inottemperanza alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, le fondazioni e le associazioni politiche perdono il diritto ai benefici e alle agevolazioni fiscali e tributarie previsti dall'ordinamento in loro favore, relative all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. In caso di recidiva, la Commissione dispone la cancellazione per cinque anni dal registro di cui all'articolo 3.

2. A chiunque corrisponda o riceva finanziamenti o contributi in violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute indebitamente.

3. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non iscritti regolarmente al registro di cui all'articolo 3, o che non rispettino gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4, sono esclusi dalla partecipazione ai bandi per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, nonché da ogni altra forma di finanziamento statale.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Per garantire il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 2, nonché delle ulteriori competenze affidate all'ANAC ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2016, a valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla quantificazione degli oneri aggiuntivi previsti per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 3 e 5, limitatamente ai commi 3 e 4, e alla conseguente ripartizione delle somme di cui al comma 1.

3. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non utilizzate al termine dell'esercizio per le finalità di cui al medesimo decreto, ovvero per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.