• Testo DDL 2336

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2336 Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2336
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice SAGGESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2016

Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge contiene norme per la revisione e il riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Si tratta, com'è noto, di un settore strategico per l'economia nazionale, data la posizione geografica del nostro Paese e la rilevanza turistica di buona parte delle coste della penisola e delle maggiori isole. Si tratta, altresì, di un settore nel quale il principio della libera concorrenza non può che trovare applicazione. Come si evince dalla nota direttiva cosiddetta Bolkestein (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006), l'obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, nonché quello di garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza che l'effettivo esercizio di queste due libertà sia garantito, rispondono alle logiche intrinseche dei Trattati europei e della normativa di attuazione degli stessi.

Il presente disegno di legge, a tal fine, stabilisce che le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative siano affidate mediante procedure competitive di selezione. Un'apposita disposizione transitoria, tuttavia, fa salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge, le quali vengono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2050. Il necessario bilanciamento tra l'esigenza di tutelare le concessioni in essere e quella di rendere effettivi i principi di libertà di stabilimento e libertà di circolazione dei servizi è assicurata, pertanto, dalla norma che prevede che ogni ente territoriale chiamato in causa debba individuare gli spazi demaniali, non utilizzati per finalità turistico-ricreative, per i quali attivare le procedure competitive di selezione. Le proporzioni tra le aree riservate alle procedure comparative e quelle destinate alle concessioni già in essere sono fissate da un regolamento del Governo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Più nello specifico, l'articolo 1 del disegno di legge fissa le finalità del provvedimento, che sono quelle di disciplinare le concessioni dei beni demaniali marittimi con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, e di promuovere la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera come strumento essenziale per la sua conservazione e il suo sviluppo sostenibile, tutelando il mantenimento delle identità delle aree costiere storicamente antropizzate e valorizzando i sistemi di micro e piccole imprese ivi insediate nel rispetto dei principi posti a tutela della concorrenza e del mercato. L'articolo 2 introduce il diritto di libero accesso alla battigia, stabilendo che è garantito a chiunque, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso alla battigia e di fruizione della stessa, anche ai fini di balneazione.

L'articolo 3 fissa le finalità delle concessione di beni demaniali marittimi, che possono essere rilasciate, tra l'altro, per la gestione di stabilimenti balneari, offrire servizi di ristorazione e somministrazione di cibi, bevande e generi di monopolio, noleggiare imbarcazioni e gestire strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

L'articolo 4 definisce la durata delle concessioni, che non può essere inferiore a sei anni né superiore a venti. L'articolo 5 fissa le modalità di affidamento delle concessioni, vale a dire l'attivazione di procedure competitive di selezione nelle quali saranno valutati, in particolare, la misura degli investimenti di carattere durevole, gli strumenti di finanziamento, la natura e gli standard qualitativi dei servizi offerti, la qualità degli impianti, la previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per i soggetti diversamente abili, la previsione progettuale di occupazione con manufatti amovibili ed a basso impatto ambientale, di utilizzazione di materiali ecocompatibili nella propria attività e di impiego di energie rinnovabili, l'impegno ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, la capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, le competenze acquisite, la implementazione di soluzioni tecniche che supportino l'accessibilità e la fruibilità della battigia, l'aver conseguito il rating di legalità, la natura degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, l'impatto occupazionale, la valorizzazione di reti. L'articolo 6 fissa, invece, i requisiti per poter prendere parte alle procedure selettive, mentre l'articolo 7 detta norme per la determinazione dei canoni.

L'articolo 8 istituisce il «Fondo di finanziamento interventi ambientali», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.

Gli articoli 9 e 10 dettano misure in materia di indennizzo in favore del concessionario uscente, con una disciplina ad hoc per la fase transitoria. Gli articoli 11 e 12 concernono, rispettivamente, la revoca della concessione e la decadenza da essa. L'articolo 13 stabilisce il subingresso, nella relativa concessione, del cessionario o dell'affittuario in caso di cessione o affitto delle aziende, purché questi siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'articolo 14 contiene disposizioni speciali per le concessioni di beni demaniali marittimi dedicate alla nautica da diporto.

Ai sensi dell'articolo 15, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione e attribuzione di un rating di legalità per le imprese che intendano partecipare a procedure di selezione per le concessioni demaniali marittime.

L'articolo 16, al fine di favorire e diffondere le pratiche volte alla sostenibilità balneare, rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione di un sistema di premialità per le aziende balneari che dimostrino di aver promosso azioni di tutela ambientale, sociale ed economica nei confronti dei territori di appartenenza negli ultimi cinque anni.

L'articolo 17 stabilisce, infine, che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le concessioni dei beni demaniali marittimi, al fine di incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, e di promuovere la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera come strumento essenziale per la sua conservazione e il suo sviluppo sostenibile, tutelando il mantenimento delle identità delle aree costiere storicamente antropizzate e valorizzando i sistemi di micro e piccole imprese ivi insediate nel rispetto dei principi posti a tutela della concorrenza e del mercato.

Art. 2.

(Diritto di accesso alla battigia)

1. È garantito a chiunque il diritto libero e gratuito di accesso alla battigia e di fruizione della stessa, anche ai fini di balneazione. Le amministrazioni competenti assicurano l'effettivo esercizio di tale diritto, fatta salva l'osservanza delle limitazioni per esigenze di sicurezza correlate alle attività che si svolgono in ambiti militari, produttivi e portuali.

Art. 3.

(Concessione di beni demaniali marittimi)

1. La concessione dei beni demaniali marittimi, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive connesse, può essere rilasciata, con le modalità di cui all’articolo 5, per finalità turistico-ricreative riferite al demanio costiero, in particolare per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari e altre attività complementari alla balneazione;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi, bevande e generi di monopolio;

c) noleggio e locazione di unità da diporto, così come individuate dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) gestione di specchi acquei e strutture dedicate alla nautica da diporto, così come individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

Art. 4.

(Durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative)

1. La durata delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative non può essere inferiore a sei anni né superiore a venti anni e deve essere determinata in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico dei beni affidati in concessione e proporzionato alla tipologia, all'entità e alla rilevanza economica degli stessi e degli investimenti da realizzare da parte del concessionario.

2. Con riguardo alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3 della presente legge di competenza regionale, le regioni fissano con lo strumento pianificatorio previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, la durata delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo adottati dalle regioni, nonché gli strumenti urbanistici comunali in materia di utilizzazione di aree demaniali marittime e degli arenili, comunque denominati, si conformano a quanto previsto nella presente legge.

3. Le regioni provvedono a definire i criteri e i requisiti ai quali i comuni devono attenersi per la delimitazione di specifiche aree demaniali, da identificare sulla base delle seguenti esigenze:

a) garantire il mantenimento dei caratteri identitari omogenei legati alla storia, al paesaggio e al patrimonio storico materiale e immateriale dei luoghi destinati alle attività turistico-ricreative;

b) garantire, anche direttamente, l'erogazione di servizi per il libero e sicuro accesso al mare e alla balneazione;

c) garantire la realizzazione di insediamenti destinati all'erogazione di servizi integrati innovativi per la balneazione, nel rispetto delle tipologie di cui all’articolo 3;

d) non prevedere l'assegnazione di beni in concessione per motivi di tutela ambientale o di sicurezza.

Art. 5.

(Modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative)

1. Le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono affidate mediante procedure competitive di selezione. Le procedure sono avviate ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto dell'articolo 37, primo e secondo comma, del codice della navigazione, nonché nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, del piano urbanistico e paesaggistico, di ogni misura e soluzione mirante a minimizzare consumo e cementificazione del suolo ed a prevenire ogni rischio di erosione costiera, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

2. La pubblicazione degli avvisi e dei bandi e le modalità di espletamento delle procedure competitive di cui al comma 1 avvengono nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i criteri di valutazione dell'offerta sono i seguenti:

a) la misura degli investimenti di carattere durevole e degli interventi di recupero ambientale ulteriori rispetto agli investimenti rilevanti di cui al comma 1 dell'articolo 4, da realizzare nel corso della concessione;

b) gli strumenti di finanziamento degli investimenti di cui alla lettera a);

c) la natura e gli standard qualitativi dei servizi offerti, anche con riguardo all'offerta di specifici servizi turistici in periodi dell'anno non di alta stagione;

d) la qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico, della corrispondenza con le tradizioni locali e le specificità culturali e identitarie del territorio nonché della maggiore efficienza energetica;

e) la previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per i soggetti diversamente abili;

f) la previsione progettuale di occupazione con manufatti amovibili ed a basso impatto ambientale, di utilizzazione di materiali ecocompatibili nella propria attività e di impiego di energie rinnovabili;

g) l'impegno del concorrente ad assicurare il mantenimento degli esistenti livelli occupazionali;

h) la capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione, oltre alla comprovata capacità di interagire con le altre offerte turistiche territoriali in termini di ospitalità, tempo libero e sport, alimentazione nonché valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, paesaggistico e ambientale;

i) le competenze acquisite dall'offerente nell'esercizio di attività turistico -- ricreative in area demaniale marittima, anche in specifico riferimento al territorio di insediamento in cui l'impresa deve operare;

l) la implementazione di soluzioni tecniche che supportino l'accessibilità e la fruibilità della battigia, in linea con quanto previsto dall'articolo 2;

m) l'aver conseguito il rating di legalità di cui all'articolo 15;

n) la natura degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, anche sotto il profilo della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;

o) l'impatto occupazionale derivante dagli interventi previsti nel piano economico-finanziario;

p) la valorizzazione di reti di micro, piccole e medie imprese.

4. Il canone della concessione demaniale, in quanto determinato sulla base di criteri previsti da legge statale, non può costituire criterio di valutazione dell'offerta.

5. Nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, le amministrazioni concedenti possono fissare criteri di valutazione dell'offerta ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 3, tenendo conto della particolare vocazione turistica e delle specificità economiche del territorio.

6. Le concessioni dei beni demaniali marittimi posti all'interno, o prospicienti aree protette costiere o marine di rilievo nazionale, sono rilasciate d'intesa con l'ente gestore.

Art. 6.

(Requisiti per la partecipazione
alle procedure di selezione)

1. Le amministrazioni concedenti applicano la normativa vigente in materia di appalti pubblici per l'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati.

2. Sono comunque esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati contro il patrimonio culturale di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le amministrazioni concedenti precisano i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale, i quali devono essere proporzionati alle caratteristiche e al valore della concessione. Per i medesimi soggetti, le amministrazioni richiedono altresì l'attivazione di apposita garanzia fideiussoria.

4. Le amministrazioni concedenti possono altresì stabilire il numero massimo di concessioni di cui un medesimo operatore economico possa essere titolare, in modo da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 7.

(Determinazione dei canoni)

1. L'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 03. -- 1. I canoni annui per concessioni, con esclusive finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B;

b) misura del canone annuo delle concessioni demaniali marittime, anche in essere, aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei, determinata come segue:

1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la percentuale stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

1.1) area scoperta a terra o a mare: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile, nonché le banchine ed aree scoperte portuali destinate a mobilità all'interno del porto;

1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese le pertinenze demaniali: euro 28 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,8 al metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Per superficie utile lorda di un piano della costruzione si intende, dal punto di vista geometrico, l'area delimitata dal perimetro esterno del piano. La superficie utile lorda della costruzione è la somma delle superfici utili lorde utilizzabili, con qualsiasi destinazione d'uso, di tutti i piani, entro e fuori terra, della costruzione stessa. Sono incluse nel computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: portico coperto e terrazzi nella misura del 20 per cento; logge aventi profondità non superiore a 2 metri e balconi nella misura del 30 per cento. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

1.3) euro 2 per ogni metro quadrato di acque interne per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

2) con apposita delibera consiliare dell'ente gestore, il canone dovuto e determinato secondo gli importi di cui al numero 1.2) può essere incrementato di un coefficiente moltiplicatore compreso tra un minimo di 0,05 ed un massimo di 0,1. Il maggior gettito generato dall'applicazione del predetto coefficiente è introitato dall'ente gestore;

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità, ivi inclusi i casi di inquinamento marino, che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle autorità competenti a predisporre gli ordini di introito per le richieste dei canoni;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto anche in corso.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre il periodo d'uso della concessione stessa.

5. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico-ricreative e nautica da diporto di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000 all’anno.

6. Restano acquisiti all'Erario i canoni e gli indennizzi versati ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 8.

(Fondo di finanziamento interventi
ambientali)

1. Le maggiori entrate, rispetto a quelle riferite all'anno 2015, derivanti dalla riscossione dei canoni, come rideterminati ai sensi dell'articolo 7, confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo di finanziamento interventi ambientali» e finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.

2. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni, prevedendo la possibilità di interventi eccezionali connessi a calamità naturali.

Art. 9.

(Indennizzo a favore del concessionario uscente nel regime transitorio)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla prima procedura di selezione per l'affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico--ricreative, il concessionario uscente ha diritto alla corresponsione, a carico del concessionario subentrante, di un indennizzo determinato ai sensi del presente articolo.

2. Almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni, sono individuati i beni aziendali non integralmente ammortizzati ai sensi della normativa fiscale, che devono essere ceduti da parte del concessionario uscente a quello subentrante, gli investimenti effettuati nel corso della concessione e l'avviamento dell'azienda commerciale.

3. Il valore complessivo dei beni aziendali, degli investimenti e dell'avviamento di cui al comma 2 è quantificato dall'amministrazione concedente sulla base dei seguenti criteri:

a) quanto ai beni aziendali non ammortizzabili, sulla base di perizia giurata di stima redatta da un tecnico abilitato e nominato dall'amministrazione concedente, da acquisire a spese del concessionario uscente;

b) quanto agli investimenti, sulla base del relativo piano di ammortamento e con riguardo alla quota parte non ammortizzata ai sensi della normativa fiscale;

c) quanto all'avviamento, sulla base dei redditi dichiarati o accertati ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi tre periodi d'imposta anteriori.

4. Il valore determinato ai sensi del comma 3 deve essere reso pubblico in occasione della indizione della procedura competitiva di selezione e deve essere corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante.

Art. 10.

(Indennizzo a favore del concessionario uscente)

1. Fuori dall'ipotesi indicata nell'articolo 9, il concessionario uscente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo in caso di interventi effettuati a proprie spese su richiesta dell'amministrazione concedente nel corso della concessione e non previsti nel piano economico-finanziario.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è quantificato dall'amministrazione concedente sulla base dei seguenti criteri:

a) quanto ai beni aziendali non ammortizzabili, sulla base di perizia giurata di stima redatta da un tecnico abilitato e nominato dall'amministrazione concedente, da acquisire a spese del concessionario uscente;

b) quanto agli investimenti, sulla base del relativo piano di ammortamento e con riguardo alla quota parte non ammortizzata ai sensi della normativa fiscale.

3. I valori determinati ai sensi del comma 2 devono essere resi pubblici in occasione della indizione della procedura competitiva di selezione e devono essere corrisposti dal concessionario subentrante al concessionario uscente. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante.

Art. 11.

(Revoca della concessione di beni
demaniali marittimi)

1. L'articolo 42 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 42. -- (Revoca delle concessioni). -- L'amministrazione concedente può procedere alla revoca totale o parziale della concessione dei beni demaniali marittimi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La revoca della concessione, in via generale, non dà diritto ad alcun indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà di rinuncia alla concessione ai sensi dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili, l'amministrazione concedente, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere unicamente un importo pari al valore commerciale dell'impresa non superiore al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso il suddetto importo non può essere superiore rispetto al valore delle opere esistenti al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.».

Art. 12.

(Decadenza dalla concessione di beni
demaniali marittimi)

1. L'articolo 47 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 47. -- (Decadenza dalla concessione). -- L'amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione dei beni demaniali marittimi nei seguenti casi:

a) per mancato avvio della gestione nel termine assegnato;

b) per mancata esecuzione nei termini assegnati delle opere prescritte nell'atto di concessione;

c) per mancato esercizio della concessione per un periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso della stessa;

d) per il mutamento sostanziale dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

e) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

f) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

g) per violazioni edilizie, urbanistiche, ambientali, paesaggistiche e di tutela del patrimonio culturale sull'area oggetto della concessione, che costituiscono automaticamente inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;

h) per effetto nei confronti del concessionario di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati contro il patrimonio culturale di cui all’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

i) per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione o da norme legislative o regolamentari.

Prima di dichiarare la decadenza, ad esclusione delle ipotesi di cui alle lettere g) ed h) del primo comma, l'amministrazione concedente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

In relazione al contesto economico e sociale di riferimento, l'amministrazione concedente può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiarare la decadenza dalla concessione dei beni demaniali marittimi nel caso in cui l'impatto occupazionale derivante dagli interventi previsti nel piano economico-finanziario risulti, di fatto, inferiore rispetto a quanto indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione. In caso di decadenza dalla concessione, al concessionario non spetta alcun rimborso per le opere eseguite né per le spese sostenute.

L'amministrazione concedente effettua accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene».

Art. 13.

(Subingresso nella concessione)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 45-bis e 46 del codice della navigazione, in caso di cessione o affitto delle aziende per l'esercizio delle attività indicate dall'articolo 3 della presente legge, il subingresso nella relativa concessione del cessionario o dell'affittuario è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, che sono preventivamente verificati dall'amministrazione concedente.

2. Sul soggetto che subentra gravano gli stessi obblighi e le stesse responsabilità del concessionario originario.

Art. 14.

(Disposizioni speciali per le concessioni di beni demaniali marittimi dedicate alla nautica da diporto)

1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto, così come definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509:

a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra ed a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

2. La durata delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, lettere a) e b), non può essere inferiore a trenta anni, né superiore a cinquanta anni. La durata delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, lettera c), non può essere inferiore a sei anni, né superiore a venti anni. La durata delle concessioni di cui al presente comma è individuata in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché in misura proporzionata all'entità ed alla rilevanza economica degli investimenti e delle opere che devono essere realizzate dal concessionario. Con riguardo alle concessioni demaniali marittime di cui al presente comma di competenza regionale, le regioni fissano con legge la durata delle stesse nel rispetto di quanto previsto nei precedenti periodi.

3. Le concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo sono affidate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo e secondo comma, del codice della navigazione, della normativa dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento. Trovano comunque applicazione i principi di cui agli articoli 6, 7 e 10 della presente legge.

Art. 15.

(Rating di legalità)

1. Al fine di promuovere la diffusione di principi etici nei comportamenti aziendali del settore, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione e attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese che, a prescindere dal fatturato, intendano partecipare a procedure di selezione per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Autorità garante della concorrenza del mercato può acquisire, presso le autorità e amministrazioni competenti, la documentazione prevista all'articolo 84 del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16.

(Premialità)

1. Al fine di favorire e diffondere le pratiche volte alla sostenibilità balneare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un sistema di premialità per le aziende balneari che dimostrino di aver promosso azioni di tutela ambientale, sociale ed economica nei confronti dei territori di appartenenza negli ultimi cinque anni.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli affidamenti delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative successivi alla data della sua entrata in vigore.

2. Gli enti territoriali competenti sono tenuti ad individuare gli spazi demaniali, non utilizzati per finalità turistico-ricreative alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali attivare le procedure competitive di selezione di cui all'articolo 5. Gli enti di cui al primo periodo del presente comma sono tenuti a realizzare interventi di presidio ambientale sui medesimi spazi demaniali, anche in collaborazione con associazioni ambientalistiche riconosciute o con enti pubblici e privati.

3. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono definite le percentuali di spazi demaniali minimi cui destinare le procedure di selezione di cui all'articolo 5, valutate in termini di metri quadrati sul totale degli spazi complessivamente destinati alle finalità turistico-ricreative di cui alla presente legge.

4. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 31 dicembre 2050 o in subordine fino al completo ammortamento degli investimenti effettuati, ferma restando l'applicazione alle stesse delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13 della presente legge.

5. I titolari di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che utilizzano manufatti amovibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. A tal fine, devono ritenersi valide le autorizzazioni ottenute, per detti manufatti amovibili, ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

6. All'articolo 149, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari e ad esse correlate, purché autorizzate in base alla normativa vigente in materia».

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.