• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/02346    è ad oggi irrisolto il caso «under 40» degli ex lavoratori della ThyssenKrupp Ast di Terni, che hanno accettato di lasciare il lavoro con la «buonuscita» e per i quali, terminato...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02346presentato daGALGANO Adrianatesto presentato Martedì 28 giugno 2016 modificato Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

   GALGANO e SOTTANELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   è ad oggi irrisolto il caso «under 40» degli ex lavoratori della ThyssenKrupp Ast di Terni, che hanno accettato di lasciare il lavoro con la «buonuscita» e per i quali, terminato l'anno di mobilità, non è possibile accedere a nessun altro tipo di ammortizzatore sociale;
   la circolare dell'Inps n. 94 del 12 maggio 2015 ha disposto che per avere diritto alla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) è necessario aver assommato trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
   dai terminali dell'Inps non risultano «le trenta giornate di lavoro effettivo» entro l'anno che precede l'inizio del periodi di disoccupazione (è evidente che se l'anno è trascorso in mobilità non può esserci il mese lavorativo), cosa che invece la sopra citata circolare riconosce per chi è stato in cassa integrazione anche per più di un anno;
   tuttavia, la circolare, non facendo riferimento alcuno, al caso di lavoratori in mobilità, determina il passaggio dei lavoratori da una situazione di «tutela», rappresentata dall'anno di mobilità, ad una situazione in cui quella «tutela» rappresenta un limite rispetto alle tutele previste per tutte le altre situazioni di disagio;
   tutto ciò, a parere degli interroganti, rende incomprensibile una discriminante venutasi a creare verso chi è in mobilità. Nello specifico, chi ha ricevuto un solo anno di mobilità, secondo l'interpretazione testuale della circolare non avrebbe diritto ad una tutela maggiore, come tutti gli altri lavoratori in disoccupazione –:
   se l'interpretazione della circolare dell'Inps sia nel senso strettamente testuale e, in questo caso, se l'assenza di riferimento ai casi di mobilità sia voluta, quindi non soggetta a possibile modifica, recando in tal senso una effettiva discriminante, e quali urgenti iniziative intenda assumere per sanare l'evidente discriminazione venutasi a creare attraverso l'interpretazione testuale della sopra citata circolare verso i lavoratori in mobilità. (3-02346)