Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/03892/104 premesso che:
le Fondazioni bancarie erogano annualmente centinaia di milioni che determinano le politiche pubbliche locali in proporzione diretta all'impoverimento dei...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03892/104presentato daFRATOIANNI Nicolatesto diMartedì 28 giugno 2016, seduta n. 643
La Camera,
premesso che:
le Fondazioni bancarie erogano annualmente centinaia di milioni che determinano le politiche pubbliche locali in proporzione diretta all'impoverimento dei Comuni;
esse sfuggono a qualsiasi controllo democratico e con i loro soldi condizionano i settori «ammessi» come famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali, eccetera... ;
le dinamiche con cui vengono scelti gli organi gestionali, che il denaro rende ben più potenti di sindaci e giunte, sono del tutto verticali ed opache;
ma, in definitiva, le Fondazioni utilizzano risorse appartenenti alle ex banche pubbliche e casse di risparmio privatizzate. Sono soldi dei cittadini fin dalla legge bancaria del 1936. È dunque lecito sostenere che le Fondazioni bancarie, vista l'origine pubblica del loro patrimonio, sono un bene comune, e che è necessario recuperare spazi democratici nella loro gestione superando la politicizzazione oligarchica dei loro vertici,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative, anche parlamentari, per modificare le regole delle Fondazioni bancarie (legge n. 218 del 1990), rispettando, in particolare, i seguenti criteri:
a) conversione delle partecipazioni del capitale degli istituti di credito in possesso delle Fondazioni in azioni di risparmio per spezzare il legame tra potere locale e gestione clientelare del credito, pur mantenendo la fonte di finanziamento delle attività delle Fondazioni stesse;
b) elezione democratica e partecipata dei consiglieri delle Fondazioni bancarie da parte dei cittadini del territorio di riferimento coinvolgendo le associazioni, i sindacati e gli enti locali;
c) vincolare l'utilizzo di quota parte delle risorse delle Fondazioni per la realizzazione di programmi locali riferiti ad uno sviluppo economico e occupazionale sostenibile.
9/3892/104. Fratoianni, Paglia, Airaudo.