Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/03892/075 premesso che:
l'articolo 1 introduce l'istituto del pegno mobiliare non possessorio prevedendo la possibilità per le imprese di costituire un pegno non possessorio per...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03892/075presentato daGALLO Luigitesto diMartedì 28 giugno 2016, seduta n. 643
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 introduce l'istituto del pegno mobiliare non possessorio prevedendo la possibilità per le imprese di costituire un pegno non possessorio per garantire crediti (presenti o futuri, determinati o indeterminabili) relativi all'esercizio dell'attività d'impresa; il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili anche immateriali destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti l'esercizio d'impresa fatta eccezione dei beni mobili registrati;
a pena di nullità, il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve essere redatto in forma scritta ed indicare i dati relativi al creditore, debitore, bene conferito in garanzia, credito garantito e l'importo massimo garantito. La durata dell'iscrizione del pegno è di dieci anni, prima del termine dei quali può essere rinnovata;
presso l'Agenzia delle entrate è istituito un registro denominato «Registro dei pegni non possessori» strumentale all'iscrizione del pegno utile, a sua volta, all'opposizione a terzi e nelle procedure concorsuali,
impegna il Governo
a presentare annualmente alle Camere una relazione in ordine all'applicazione e agli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto in esame.
9/3892/75. Luigi Gallo.