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Atto a cui si riferisce:
C.3889 Disposizioni per l'organizzazione e la gestione del patrimonio delle aziende agricole sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3889


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RIBAUDO, CULOTTA, VENTRICELLI, OLIVERIO, AMATO, ANTEZZA, FEDI, MELILLI, MINNUCCI, PORTA, PREZIOSI, RAGOSTA
Disposizioni per l'organizzazione e la gestione del patrimonio delle aziende agricole sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria
Presentata il 9 giugno 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Le aziende sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria delle università rappresentano un patrimonio strategico per l'agricoltura italiana. Esse, infatti, costituiscono una sede privilegiata per lo svolgimento degli obblighi di didattica pratico-applicativa per gli studenti che decidono di intraprendere la formazione nel settore delle scienze agrarie. Le stesse, inoltre, sono un luogo eletto per la sperimentazione in agricoltura della maggior parte dei ricercatori italiani. Numerose sono le esperienze di ricerche di pieno campo e di lungo periodo che hanno già permesso di acquisire informazioni scientifiche, ampiamente utilizzate nei settori delle produzioni vegetali e animali, e che costituiscono un patrimonio in grado di continuare a fornire dati e informazioni utili allo sviluppo dell'agricoltura italiana.
      Le condizioni economico-finanziarie dell'ultimo decennio, in relazione anche all'entrata in vigore dell'autonomia amministrativa, purtroppo, hanno indotto la maggior parte delle università italiane a operare tagli consistenti delle aziende sperimentali e in particolare alle voci del personale tecnico e degli operai agricoli stagionali.
      Diverse e molteplici, nel recente passato, sono state le iniziative finalizzate a ristabilire condizioni di ottimale gestione delle aziende e del personale ad esse connesso, ma ad oggi si continua ad assistere ad un lento e inesorabile declino delle attività praticate presso le predette aziende. Il perdurare dei tagli, operati con continuata precisione anno dopo anno, finirà per compromettere definitivamente l'insostituibile ruolo da esse svolto.
      Sulla base di quanto rilevato all'interno di alcuni atenei sullo stato delle aziende sperimentali e, in particolare, degli operai agricoli e dopo aver condiviso con molti colleghi che le problematiche investono diversi atenei italiani, appare indispensabile, anche in relazione alla dimensione nazionale che il problema evidenziato ha assunto, una profonda riflessione sulle più opportune strategie di carattere politico.
      Dopo aver avviato a livello nazionale una ricognizione sulle principali caratteristiche (forma di governo, personale tecnico impiegato, operai agricoli a tempo determinato, forme di finanziamento e altro) delle aziende sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria delle università finalizzata a definire meglio il problema, si è rilevata una composita tipologia di aziende speciali con personalità giuridiche e con modalità di gestione diverse ateneo per ateneo.
      Da ciò scaturisce la necessità della presente proposta di legge, volta a uniformare, con princìpi unitari e con criteri di gestione, anche sotto il profilo fiscale, le singole università e società scientifiche che operano nel settore della ricerca e della formazione agronomica, anche al fine di contribuire al mantenimento del comparto.
      Le nuove norme prevedono di istituire una rete delle aziende sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria delle università. Ciò potrebbe consentire di codificare e di regolamentare lo scambio di rapporti e di informazioni tra le diverse aziende e di istituire un importante organismo di riferimento, a livello nazionale, dei portatori di interesse nazionali e internazionali che operano nel settore agroalimentare mondiale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di garantire l'organizzazione e la gestione delle aziende agricole sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria, la presente legge reca l'istituzione della rete nazionale delle aziende sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria, di seguito denominata «rete nazionale».
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni necessarie per uniformare e armonizzare la normativa vigente in materia delle aziende agricole sperimentali di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione delle stesse aziende.

Art. 2.
(Soggetti della rete nazionale).

      1. Alla rete nazionale possono partecipare le università italiane alle quali afferiscano aziende agricole sperimentali, di loro proprietà o convenzionate, e che abbiano nel loro bilancio una specifica voce di spesa per la gestione delle stesse aziende o del personale a esse dedicato.

Art. 3.
(Realizzazione
e funzionamento della rete nazionale).

      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di partecipazione alla

rete nazionale con l'indicazione del responsabile scientifico designato dal rettore.
      2. Il funzionamento della rete nazionale è affidato a un comitato scientifico, eletto tra i soggetti designati delle università che partecipano alla rete nazionale in numero massimo di cinque componenti e presieduto da un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni di organismo di riferimento, a livello nazionale, dei portatori di interesse nazionali e internazionali che operano nel settore della ricerca delle scienze agrarie e forestali, a cui sono demandate le funzioni di scambio di rapporti e di informazioni tra le aziende agricole sperimentali.
Art. 4.
(Contributi e spese di missione).

      1. A ciascuna università partecipante alla rete nazionale è riconosciuto un contributo economico, quale cofinanziamento, proporzionale alla spesa sostenuta, a valere su uno specifico capitolo di bilancio (per le aziende agricole sperimentali o per il personale utilizzato nelle stesse aziende), con riferimento alla media degli ultimi tre esercizi finanziari e nella misura massima del 50 per cento.
      2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, le università che partecipano alla rete nazionale presentano, all'inizio di ciascun anno accademico, apposita richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Ai membri del comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, è riconosciuto solo il rimborso delle spese di missione, che è posto a carico dei rispettivi atenei.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui, si provvede:

          a) nella misura del 50 per cento mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle

università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

          b) nella misura del 50 per cento mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.