• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01413 MATTESINI, LO GIUDICE, SILVESTRO, ASTORRE, SOLLO, D'ADDA, GRANAIOLA, SCALIA, Mauro Maria MARINO, BERTUZZI, PEZZOPANE, ORRU', PAGLIARI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01413 presentata da DONELLA MATTESINI
lunedì 23 dicembre 2013, seduta n.157

MATTESINI, LO GIUDICE, SILVESTRO, ASTORRE, SOLLO, D'ADDA, GRANAIOLA, SCALIA, Mauro Maria MARINO, BERTUZZI, PEZZOPANE, ORRU', PAGLIARI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che

il decreto legislativo n. 122 del 2005 (e successive modifiche ed integrazioni) ha istituito il "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire". Lo scopo del Fondo è quello di indennizzare i cittadini che, per effetto di situazioni di crisi dei costruttori sfociate in procedure concorsuali: abbiano perduto somme di denaro senza acquistare l'immobile in costruzione; lo abbiano successivamente acquistato (dalla procedura concorsuale o dall'asta) ad un prezzo più elevato di quello originariamente pattuito; abbiano dovuto sobbarcarsi il costo necessario per l'estinzione dell'ipoteca spiccata fatta iscrivere sull'immobile dal costruttore;

il Fondo è alimentato unicamente da una quota (il 5 per mille) dell'importo delle fidejussioni che, a norma dello stesso decreto legislativo, i costruttori dovrebbero rilasciare a garanzia delle somme che incassano fino alla stipula degli atti di compravendita degli immobili. Questo specifico obbligo in capo ai costruttori non è tuttavia efficacemente sanzionato. È infatti prevista la sola possibilità per il promissario acquirente di chiedere l'annullamento del contratto, effetto che chi cerca casa non ha di norma alcun interesse a perseguire. Il sistema di alimentazione del Fondo si è quindi rivelato poco efficace, sia per la difficoltà di molti piccoli costruttori, quasi sempre costituiti in forma di Srl con scarso capitale sociale, di ottenere da banche ed assicurazioni garanzie fidejussorie per importi ben più elevati rispetto ai capitali sociali, sia per l'accertata diffusa tendenza all'elusione della normativa. A fronte delle previsioni di un'alimentazione del Fondo nell'ordine dei 30-40 milioni di euro annui, il Fondo stesso ha introitato appena 60 milioni di euro dal 2005 al 2012;

ad oggi sono pervenute circa 12.000 istanze di accesso al Fondo, per un importo complessivo di indennizzi richiesti pari a circa 750 milioni di euro. Consap ha potuto erogare le prime quote di indennizzo per le domande positivamente istruite. La situazione attuale ha visto accolte circa 4.400 istanze, tuttavia l'indennizzo riconosciuto, in circa 2.800 casi già versato ed in altri 1.600 casi in corso di pagamento, ricopre una parte esigua del danno subito stimabile mediamente in circa l'8 per cento. L'assegnazione delle risorse è infatti il frutto del rapporto tra le disponibilità totali del Fondo, 60 milioni di euro, e gli indennizzi complessivamente richiesti che sono pari a 750 milioni di euro;

la mancata ottemperanza all'obbligo di rilasciare le fidejussioni imposto dal decreto legislativo n. 122 del 2005 non solo priva il Fondo delle disponibilità necessarie per indennizzare le vittime dei crac immobiliari verificatisi fino al 2005, ma, soprattutto, lascia del tutto sprovvisti di qualsiasi risorsa le vittime dei dissesti verificatisi dopo il 2005, dato che per espressa previsione della sua norma istitutiva limita il suo intervento agli eventi antecedenti al 2005. Perciò le vittime dei dissesti verificatosi dopo l'anno 2005 non possono escutere fidejussioni non concesse;

tutte le numerose proposte normative volte a rendere più efficace l'alimentazione del Fondo, formulate da più esponenti dell'intero arco parlamentare anche su sollecitazione di varie forze sociali e delle associazioni di categoria, si sono sin qui arenate senza seguito,

si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga indispensabile intervenire per normare l'obbligatorietà della contribuzione al Fondo di solidarietà attraverso un efficace sistema sanzionatorio e quali tipi di sanzioni saranno eventualmente previste;

se non ritenga utile predisporre una norma estensiva del Fondo che allarghi la sua tutela nche alle vittime dei dissesti posteriori all'anno 2005, considerando che tale norma non avrebbe ragione di esistere se prima non si rendesse effettivamente cogente l'obbligo del rilascio delle fidejussioni;

se, in attesa di un'auspicabile modifica della normativa, non intenda impegnare di propria iniziativa le risorse economiche mancanti affinché le vittime dei crac possano trovare un congruo risarcimento al danno subito.

(4-01413)