• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03821/031    premesso che:     il criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 24 è volto a circoscrivere l'attribuzione dei benefici fiscali e contributivi...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/031presentato daSCOTTO Arturotesto diGiovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    il criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 24 è volto a circoscrivere l'attribuzione dei benefici fiscali e contributivi previsti in favore del personale marittimo, nonché il regime della tonnage fax alle sole navi traghetto che imbarchino soltanto personale comunitario e siano adibite indistintamente ad attività di cabotaggio o a viaggi internazionali;
    la previsione richiamata, pur essendo finalizzata alla salvaguardia occupazionale dei marittimi italiani e comunitari, rischia di produrre effetti di delocalizzazione di compagnie di navigazione iscritte al Registro internazionale italiano, nella misura in cui pone vincoli fortemente restrittivi rispetto alla possibilità di usufruire dei benefìci fiscali e previdenziali in questione;
    appare opportuno pertanto apportare alcuni correttivi volti a rivedere la formulazione del criterio di delega di cui alla citata lettera b), nel senso di prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla medesima lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce; occorre altresì prevedere che l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla medesima lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce, si preveda altresì che l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9/3821/31. Scotto, Kronbichler.