Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/02980 SACCONI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
i lavoratori stagionali sono una realtà lavorativa fortemente radicata nell'organizzazione aziendale in molti...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-02980 presentata da MAURIZIO SACCONI
giovedì 30 giugno 2016, seduta n.651
SACCONI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
i lavoratori stagionali sono una realtà lavorativa fortemente radicata nell'organizzazione aziendale in molti settori produttivi del Paese, che si caratterizza con rapporti di lavoro a tempo determinato e con la peculiarità di alternare, nel corso dell'anno, periodi di attività lavorativa e periodi di non lavoro in corrispondenza di esigenze produttive intrinsecamente connaturate all'attività svolta, quali per esempio flussi turistici concentrati in alcuni mesi dell'anno;
soltanto nel 2015, in Italia risultano complessivamente attivati 520.000 rapporti di lavoro stagionali; di questi 353.000 sono relativi ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, mentre 167.000 relativi a tutti gli altri settori;
questa particolare tipologia di lavoratori, analogamente ai lavoratori subordinati a tempo determinato, è stata sempre destinataria di tutele contro la disoccupazione;
considerato che:
prima del decreto legislativo n. 22 del 2015, attuativo del legge delega n. 183 del 2014, la tutela per gli eventi di disoccupazione involontaria garantiva, anche ai lavoratori stagionali, una tutela del reddito per l'intero periodo in cui non veniva svolta attività lavorativa in via uniforme, sia in regime di disoccupazione ordinaria, sia in regime di ASpI;
l'introduzione di un nuovo meccanismo di calcolo della prestazione con l'ampliamento da 2 a 4 anni del periodo di osservazione della contribuzione utile, ha consentito di ampliare la tutela dei lavoratori (stimata in 100.000 beneficiari) e la sua durata: in particolare, nell'anno 2015 la durata media teorica della NASpI è risultata di mesi 10,5, a fronte di una durata media teorica di indennità in ambito ASpI di mesi 8,7;
la nuova disciplina ha legato l'indennità di disoccupazione, non più ad una anzianità anagrafica, ma ad una anzianità contributiva del lavoratore e il meccanismo di calcolo che prevede anche il "non computo" dei periodi contributivi già utilizzati ha comportato impatti importanti in termini di durata della prestazione per i rapporti di lavoro stagionali e comunque brevi;
per alcuni lavoratori stagionali, che nel quadriennio di osservazione avevano fruito di indennità disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012, si sono prodotti effetti penalizzanti sulla durata della prestazione, a causa del meccanismo di calcolo di dette indennità, che utilizzavano totalmente la contribuzione nell'anno solare di riferimento;
il meccanismo speciale di calcolo previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che attraverso l'utilizzo della contribuzione che aveva dato già luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012, consente di percepire una prestazione di durata mediamente superiore ai 3 mesi generalmente spettanti fino ad un massimo di 6 mesi, ha riguardato soltanto i rapporti di lavoro stagionale del settore del turismo e degli stabilimenti termali e non quelli di altri settori produttivi, in cui tale tipologia di lavoro è presente, né altre tipologie di rapporto di lavoro discontinuo o a tempo determinato;
sono stati infatti coinvolti negli effetti della tutela speciale, 35.709 lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali con una spesa complessiva di 146,314 milioni di euro, di cui 70,500 milioni di euro costituiti dal maggior importo disposto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 ai quali si aggiunge l'onere per la contribuzione figurativa;
poiché il meccanismo correttivo aveva un'applicazione esclusivamente per le tutele del 2015, nelle prossime tutele riferibili all'anno corrente, con i criteri di calcolo ordinario, se si prende a riferimento un rapporto di lavoro stagionale di 6 mesi, la spesa complessiva per i 3 mesi di prestazione generalmente fruibili è pari a 5.088,8 euro (di cui 3.603,8 euro per indennità e 1.485,0 euro per contribuzione figurativa),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda, per quanto di sua competenza, assumere, nell'immediato, iniziative per far sì che venga garantita un'applicazione interpretativa unica e uniforme, relativamente alle disposizioni riguardanti i vigenti strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali;
se non intenda assumere iniziative al fine di prevedere misure di sostegno al reddito, volte ad assicurare, in forma strutturale, per i lavoratori stagionali del settore turistico e termale, un'estensione del trattamento NASpI.
(3-02980)