• C. 1920 EPUB Disegno di legge presentato il 23 dicembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1920 [Decreto Destinazione Italia] Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1920


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(ALFANO)
dal ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
e dal ministro degli affari esteri
(BONINO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
Presentato il 23 dicembre 2013


      

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Onorevoli Deputati!

Articolo 1.

      L'articolo contiene una serie di interventi finalizzati a ridurre in modo strutturale il costo dell'energia elettrica in Italia, presupposto per una ripresa delle attività produttive e per il recupero di competitività del Paese, insieme ad altre disposizioni in materia di certificazione energetica e di energia geotermica. Gli interventi riguardano in particolare la componente (denominata A3) posta a copertura degli oneri di sistema relativi agli incentivi erogati alla produzione di energia elettrica rinnovabile: gli oneri di sistema rappresentano attualmente circa il 20 per cento della bolletta elettrica di una famiglia tipo e la componente A3 pesa per il 90,6 per cento, ossia costituisce la quasi totalità. La crescita esponenziale della componente A3 avvenuta in pochi anni è stata raffreddata con la riforma degli incentivi alle rinnovabili elettriche (avvenuta nel 2012) e con la fine del sistema di sostegno al fotovoltaico, noto come conto energia (sempre nel 2012). Tuttavia, rimane la difficoltà di gestire una spesa elevatissima, che ammonta oggi a 11,2 miliardi di euro annui (6,7 fotovoltaico 4,5 altre fonti) e arriverà nel 2015 a 12,5 miliardi di euro annui. Senza effetti retroattivi su contratti già stipulati e senza effetti depressivi sull'andamento degli investimenti, la norma incide su aspetti specifici dove è possibile ridurre la spesa, in continuità con quanto già varato dal Governo nel precedente decreto «del fare».
      Il primo intervento (comma 1) incide sul prezzo delle forniture, fornendo un indirizzo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché aggiorni entro novanta giorni gli attuali criteri di definizione del «prezzo di riferimento» per i clienti non riforniti sul mercato libero, dove era stata a suo tempo introdotta la tariffa bioraria. L'andamento del mercato all'ingrosso, dopo l'ingresso del fotovoltaico, ha infatti modificato la curva del prezzo giornaliero, determinando uno spostamento delle ore di maggior prezzo dalla fascia diurna a quella serale. Di conseguenza, l'attuale struttura della bioraria non rispecchia più condizioni di convenienza per i consumatori.
      Il secondo intervento (comma 2) modifica l'istituto del «ritiro dedicato», ossia del prezzo che paga il Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'energia elettrica derivante da impianti a fonti rinnovabili programmabili di potenza fino 10 MW ovvero da impianti rinnovabili (di qualunque potenza) non programmabili. Attualmente, il prezzo di ritiro per i piccoli impianti è superiore ai prezzi di mercato e la differenza si carica sulla componente A3. La norma interviene su tale situazione, stabilendo che a partire dal 1 gennaio 2014 per gli impianti a fonti rinnovabili già incentivati il prezzo di ritiro sia pari al prezzo zonale orario. Ci si attende una riduzione degli oneri in bolletta di circa 170 milioni di euro annui.
      Il terzo intervento (commi da 3 a 6) introduce uno strumento volontario, attivato dai singoli operatori, per distribuire nel tempo una parte degli oneri economici per l'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche e valorizzare l'intera vita tecnica degli impianti, senza penalizzare gli investimenti già effettuati. La proroga volontaria della durata temporale dell'incentivo, prevista dalla misura, non comporta modifiche alla disciplina vigente a tutela del recupero delle aree ove sono situati gli impianti oggetto dei previsti benefìci.
      La norma prevede che l'opzione dia diritto a un aumento del periodo di incentivo di sette anni, a fronte però di una riduzione immediata dell'incentivo stesso. L'entità della riduzione sarà fissata in un successivo decreto, in relazione al periodo

residuo spettante, al tipo di fonte rinnovabile, al tipo di incentivo e ai costi per la rimodulazione. Fermi restando i limiti temporali delle autorizzazioni concesse, chi accetta la rimodulazione potrà accedere, alla fine del periodo di incentivo, ad ulteriori benefìci per interventi di rifacimento o di ricostruzione dell'impianto sullo stesso sito.
      I risparmi ottenibili dipendono ovviamente dal tasso di adesione e dalle condizioni che saranno offerte: una stima prudente è di circa 700 milioni di euro annui, in caso di adesione al 50 per cento di tutti gli impianti non fotovoltaici e di adesione bassa per il fotovoltaico.
      La disposizione di cui ai commi 7 e 8, nel ricondurre a sistema i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituisce la comminatoria di nullità del contratto, in atto prevista dal comma 3-bis, con una sanzione amministrativa pecuniaria, graduandone l'entità in funzione del tipo contrattuale. Si eccettuano dal precetto gli atti a titolo gratuito, nei quali l'avente causa non deve né può svolgere alcuna valutazione sulla qualità dell'immobile che riceve. Su richiesta di almeno una parte, che opti per la nuova sanzione, quest'ultima si applica altresì alle violazioni anteriormente commesse e già sanzionate con la comminatoria di nullità del contratto, purché essa non sia stata ancora definitivamente dichiarata. In questo modo, senza pregiudizio del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative per l'espressa istanza in tal senso dei soggetti interessati, si disinnesca il gravissimo pericolo per la certezza del commercio giuridico che era insito nella previgente sanzione di nullità contrattuale, per sua natura idonea a propagarsi senza limiti in danno di ogni successivo acquirente del medesimo bene.
      In relazione alla disposizione di cui al comma 9 si rappresenta quanto segue.
      A quasi un anno dall'entrata in vigore della riforma della disciplina del condominio negli edifici, operata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, la norma introduce alcuni correttivi mirati, volti a superare le difficoltà che si sono manifestate nella fase di prima applicazione della riforma stessa.
      La lettera a) serve a colmare un vuoto legislativo esistente nella legge n. 220 del 2012 la quale, pur prevedendo la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio (sia quella iniziale sia quella periodica), non reca rinvio a una fonte secondaria che individui sia i requisiti che devono essere posseduti per esercitare l'attività di formazione, sia i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi. Ponendo rimedio a tale lacuna, la norma prevede che siano stabiliti, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, gli standard per lo svolgimento della formazione in parola.
      La previsione di cui alla lettera b) è volta a favorire gli interventi diretti a conseguire un risparmio energetico, riducendo a tal fine la maggioranza richiesta per l'adozione delle relative decisioni da parte dell'assemblea condominiale.
      Con la lettera c) si specifica che i dati relativi alle condizioni di sicurezza da inserire nell'anagrafe condominiale sono quelli relativi alle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile, evitando che la formulazione normativa più generica possa dar luogo a intromissioni nelle proprietà individuali anche allorché le attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture essenziali e comuni (tra cui quelle portanti dell'edificio), indicate nell'articolo 1117.
      La lettera d) mira a superare le problematiche che si sono riscontrate, da parte di amministratori e di proprietari, a causa dell'obbligatorietà dell'integrale costituzione anticipata del cosiddetto «fondo lavori». L'esborso integrale e anticipato dell'intera somma impegnata costituisce, infatti, uno dei principali disincentivi all'adozione di nuove delibere per l'avvio di lavori di ristrutturazione. Ciò provoca un sensibile impatto negativo sul settore dell'edilizia, mercato che già da tempo risente della sfavorevole congiuntura economica in atto. La norma proposta, senza snaturare la ratio della riforma, reca un correttivo all'istituto del fondo lavori, contemperando le ragioni creditorie dell'appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari (che, specie in questo momento di recessione economica, hanno notevoli difficoltà ad anticipare l'intera somma dovuta). In sostanza, la nuova possibilità di costituire il fondo, che comunque resta obbligatorio e che deve sempre essere anticipato, in relazione ai singoli pagamenti dovuti all'appaltatore per ogni stato di avanzamento dei lavori, rappresenta un bilanciamento degli interessi che soddisfa e contempera al meglio le esigenze di tutti gli attori della vicenda contrattuale.
      La lettera e) colma una palese lacuna della recente riforma, nella quale il meccanismo per l'irrogazione delle sanzioni per la violazione del regolamento condominiale non era stato specificato dalla legge n. 220 del 2012. Ciò vanificava, di fatto, ogni possibilità di ottenere qualcosa dai condomini inadempienti agli obblighi imposti dal regolamento condominiale. La misura proposta affida dunque le scelte sanzionatorie in proposito direttamente all'assemblea, che decide con la maggioranza degli intervenuti e con almeno 500 millesimi dell'edificio.
      Il comma 10 prevede una revisione delle competenze dello Stato e delle regioni in materia geotermica, assegnando allo Stato il ruolo di guida e coordinamento per lo sviluppo del settore, come previsto dal decreto legislativo n. 22 del 2010.
      Con riferimento alle misure di cui ai commi da 11 a 14, si evidenzia quanto di seguito. In data 27 luglio 2011 è stato notificato alla Commissione europea il «Progetto integrato CCS Sulcis» previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dopo una complessa interlocuzione con i servizi della Commissione, la notifica è sfociata in una procedura di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      Questa norma ha l'obiettivo di abrogare le leggi che hanno costituito la base giuridica del progetto precedentemente notificato alla Commissione e di rimodulare l'intervento per il Sulcis rendendolo compatibile col diritto europeo e soprattutto significativamente meno costoso in termini di impatto sulle bollette elettriche rispetto a quello che si sarebbe avuto con la realizzazione del precedente progetto secondo il meccanismo di incentivo (CIP 6) per esso previsto.
      In data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e la regione Sardegna un protocollo di intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per la ricerca sul carbone pulito e la realizzazione di una centrale elettrica clean coal technology. L'attuazione di tale protocollo prevede, tra l'altro, la modifica del già citato articolo 11, comma 14; la presente norma pertanto procede all'abrogazione del predetto articolo e riformula l'intervento tenendo anche conto delle osservazioni fatte dai servizi della Commissione nel corso della procedura di notifica in atto che pertanto sarà ritirata e ripresentata secondo la nuova veste.
      Al fine di promuovere le tecnologie per il carbone pulito considerando anche l'intrinseca debolezza del sistema elettrico sardo la regione autonoma Sardegna può bandire una gara per una centrale a carbone dotata di una sezione per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare nell'area del Sulcis Iglesiente.
      Al vincitore della gara sarà assicurato per venti anni – a partire dal primo anno di esercizio della centrale – un incentivo pari a 30 euro/MWh, rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice ISTAT, fino ad un massimo di 2100 GWh/anno. Tale incentivo non dovrà comunque superare le proporzioni stabilite dalle norme europee sugli aiuti di Stato. Inoltre il vincitore della gara dovrà sottoporsi a un audit esterno, su base annuale, che assicuri che non ci sia sovracompensazione rispetto ai costi effettivamente sostenuti e costituisca la base per il necessario aggiustamento ex post dell'incentivo erogato. Le modalità per lo svolgimento di tale audit e degli eventuali aggiustamenti ex post dell'incentivo saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      Con il medesimo decreto ministeriale saranno previsti gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute.
      Gli oneri sono a carico del sistema elettrico tramite prelievo in tariffa.
      Il risultato di tale formulazione che fissa l'incentivo a 30 euro/MWh invece di 150 euro/MWh, che stabilisce un tetto massimo alla produzione incentivabile e che non prevede alcun incentivo per la miniera di Nuraxi Figus, fa sì che l'intero intervento sia realizzabile con un prelievo significativamente inferiore sulle bollette mantenendo, nel contempo, la valenza «sperimentale» del progetto volto a verificare la fattibilità della tecnologia CCS su scala commerciale. Al comma 12 è stata inserita la clausola di stand still specificando che nessun incentivo può essere concesso prima dell'approvazione da parte della Commissione europea relativamente alla compatibilità con le norme europee sugli aiuti di Stato.
      Al comma 15 si prevede di non far aumentare, dal 4,5 per cento in vigore nel 2013 al previsto 5 per cento del 2014, la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti. Tale misura si rende necessaria per non gravare ulteriormente sul prezzo dei carburanti in una congiuntura eccezionalmente sfavorevole per il consumo degli stessi, dovuto sia agli alti prezzi della materia prima che all'aumento già effettuato e a quello ulteriore previsto delle accise per i prossimi mesi del 2014. La traiettoria di avvicinamento al target del 10 per cento al 2020 procede nei termini previsti dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ed anche per il target generale di fonti rinnovabili siamo in anticipo rispetto alla traiettoria minima prevista per l'Italia. In attesa di una decisione dell'Unione europea sulla revisione della citata direttiva 2009/28/CE, nell'ambito della discussione sui fattori ILUC (Indirect land use change), si reputa utile un andamento più cauto nella progressione dell'obbligo di miscelazione dei biocarburanti.
      La norma è anche volta ad uniformare il sistema di calcolo dell'obbligo di immissione di biocarburanti nel nostro Paese a quanto avviene in altri Paesi europei. Tale revisione del sistema di calcolo degli obblighi di biocarburanti semplifica significativamente per gli operatori il loro assolvimento, soprattutto in questo periodo di discontinuità nell'andamento dei consumi di carburanti, perché consente una pianificazione certa delle modalità di copertura degli obblighi stessi. L'attuale sistema che prevede che l'obbligo vada calcolato sulla base dei carburanti fossili immessi in consumo nell'anno precedente determina grandi difficoltà per gli operatori, soprattutto di dimensioni minori, poiché i volumi esitati variano sensibilmente di anno in anno, con possibili effetti distorcenti sul mercato stesso. In tale ottica appare utile che lo stesso anno di riferimento per il calcolo dell'obbligo debba essere quello in cui l'obbligo sorge e che coincida con quello della contestuale soddisfazione dell'obbligo stesso. Si interviene poi alla eliminazione di alcune limitazioni sull'uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti, prevedendo anche l'estensione dell'utilizzo dei grassi animali di categoria 2. Si prevede, inoltre, l'elevazione della soglia massima di utilizzo di materia prima rifiuti e sottoprodotti portandola al 40 per cento al fine di incentivare l'impiego di tale materia prima che non è in concorrenza con le materie prime utilizzate per la produzione di prodotti alimentari per l'uomo e per gli animali.
      Relativamente al comma 16, dato l'approssimarsi delle gare di ambito per affidare per aree sovracomunali il servizio di distribuzione del gas, sono stati analizzati i diversi casi di calcolo del valore industriale residuo (VIR) che secondo le attuali norme dovrebbe essere versato dal distributore subentrante al gestore uscente. Tale valore verrebbe preso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a base per la determinazione del valore dell’asset regolato su cui si calcoleranno le tariffe di distribuzione per i successivi dodici anni di concessione.
      Considerato che le modalità attuali di calcolo del VIR sono diverse da quelle usate per la regulatory asset base (RAB) (non prevedono la detrazione dei contributi versati dai privati per gli allacciamenti che invece vengono correttamente decurtati nella regolazione tariffaria), le differenze dei due valori riscontrate possono risultare anche dell'ordine del 20 per cento. Questo causerebbe un aumento in prospettiva delle tariffe di distribuzione a carico dei clienti finali, a beneficio invece dei quali la riforma del sistema delle gare di distribuzione era stata prevista.
      Pertanto con la norma si provvede ad allineare il valore del VIR a quello della RAB, che è il valore che è preso a riferimento dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la determinazione delle tariffe di distribuzione e che rappresenta il valore effettivo dell'impresa di distribuzione del gas. Si provvede altresì a chiarire che dal rimborso vanno scomputati in ogni caso i contributi privati versati al distributore (quali i contributi pagati dai privati per i loro allacciamenti alla rete di distribuzione) in quanto altrimenti, venendo riconosciuti nel rimborso, costituirebbero un ingiustificato arricchimento.
      Inoltre, riportando la più alta VIR al valore della RAB si aumenta la possibilità di partecipazione alle gare da parte dei distributori interessati, diminuendo l'esborso finanziario iniziale da versare.

Articolo 2.

      Il comma 1 innova le previsioni del decreto legislativo n. 185 del 2000, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», al fine di adeguare le misure di sostegno dell'autoimprenditorialità alle mutate condizioni di contesto, che rendono necessario provvedere ad una concentrazione degli obiettivi e alla semplificazione delle forme di aiuto ora previste.
      A tal fine la norma dispone una completa revisione del titolo I, che comporta la sostanziale sostituzione delle misure di aiuto attualmente in esso previste con una nuova agevolazione, caratterizzata da una forte funzione anticiclica e di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile.
      Si tratta di un intervento complementare alla strumentazione già avviata dalle amministrazioni regionali nonché in linea con le novità previste in ambito europeo ed i nuovi indirizzi in tema di politiche di incentivazione per l'occupazione.
      La misura che introduce è, in particolare, diretta a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese (micro e piccola dimensione), possedute in prevalenza da giovani o da donne. Rispetto all'attuale formulazione del titolo I, l'intervento pubblico è, pertanto, esteso anche all'imprenditoria femminile.
      Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili aiuti nella sola forma del mutuo agevolato per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in otto anni e di importo sino al 75 per cento della spesa ammissibile. L'assenza del contributo a fondo perduto (previsto, invece, nel testo ora vigente del titolo I), definisce una maggiore selettività e sostenibilità dello strumento, nonché una forte qualificazione del target di riferimento dello stesso.
      Gli incentivi sono applicabili su tutto il territorio nazionale (non vi è più, quindi, una limitazione alle aree svantaggiate del Paese) e sono concessi in regime de minimis.
      L'opera di revisione del titolo I comporta, altresì, l'espressa abrogazione delle norme non più coerenti con il quadro normativo generale e l'integrazione del capo III del titolo I, relativo alle agevolazioni per il subentro in agricoltura. Le funzioni relative a queste ultime, infatti, con il decreto 28 dicembre 2006 e il successivo 18 ottobre 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state trasferite all'Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare (ISMEA). Si è, pertanto, reso necessario un intervento integrativo del citato capo al fine di mantenere una copertura normativa completa dei predetti interventi, fino ad oggi contenuta nelle disposizioni del titolo revisionato.
      La norma non interviene, invece, sul titolo II del decreto legislativo n. 185 del 2000 (recante incentivi in favore dell'autoimpiego), le cui misure agevolative (lavoro autonomo, microimpresa e franchising), conservano la propria efficacia e mostrano dimensioni significative coinvolgendo giovani (il 51 per cento ha meno di 35 anni) e donne (il 44 per cento dei proponenti è di sesso femminile), con un tasso di aggiuntività molto alto (62 per cento).
      Le modifiche apportate al titolo III del decreto legislativo n. 185 del 2000, recante «Disposizioni comuni transitorie e finali» si rendono, infine, necessarie per adeguare la disciplina attuativa delle misure alle nuove previsioni introdotte.
      La disposizione di cui al comma 2 elimina il vincolo di applicazione introdotto dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, del regime di aiuto di cui agli articoli, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, consentendo in tal modo di utilizzare il predetto regime in tutte le aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. Le modalità di attuazione degli interventi e di individuazione delle situazioni in cui il regime di aiuto risulta applicabile sono definite dal Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare.
      La necessità di riattivare il regime di aiuto anche al di fuori dei territori interessati da crisi industriali complesse di rilievo nazionale, a cui il regime resta prioritariamente destinato, deriva dalla numerosità delle situazioni di crisi oggi esistenti che pur determinando significativi effetti per la politica industriale italiana non rientrano nella definizione più stringente di crisi industriale complessa.
      La crisi industriale complessa e lo strumento del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale» previsto per farvi fronte operano, infatti, entro un perimetro assai ristretto, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale, tracciato dall'attuale formulazione dell'articolo 27 del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e dalle disposizioni di attuazione dell'intervento, adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013.
      I ristretti margini entro i quali attivare l'intervento pubblico sono, in tali casi, giustificati dalla considerazione dell'importanza (in termini di ampiezza e di complessità) delle situazioni interessate, che sono destinate a mobilitare azioni a vari livelli, compreso quello normativo e amministrativo, con attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e di soggetti anche privati.
      La nozione di crisi industriale complessa fa riferimento a situazioni di crisi che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto ovvero da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
      Tali crisi hanno impatto significativo sulla politica industriale nazionale nella misura in cui riguardino:

          a) settori industriali con eccesso di capacità produttiva o con squilibrio strutturale dei costi di produzione che necessitano di un processo di riconversione in linea con gli indirizzi europei e nazionali in materia di politica industriale;

          b) settori industriali che necessitano di un processo di riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra attività industriale e tutela della salute e dell'ambiente.

      Il riconoscimento della situazione di crisi industriale complessa, necessario presupposto

ai fini dell'attivazione del complesso iter volto all'adozione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, è operato dal Ministero dello sviluppo economico, anche su istanza della regione o delle regioni interessate.
      Sotto il profilo procedurale, a seguito del riconoscimento della situazione di crisi industriale complessa, è previsto il coinvolgimento di una pluralità di soggetti fin dalla fase della definizione degli interventi, con la costituzione di un apposito organismo («gruppo di coordinamento e controllo») formato dai rappresentanti delle molteplici amministrazioni – centrali e regionali – interessate, il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa e il possibile svolgimento di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle proposte di investimento.
      Per l'adozione del Progetto è, poi, prevista la sottoscrizione di un accordo di programma, nonché l'attivazione di conferenze di servizi istruttorie e decisorie dei provvedimenti amministrativi funzionali alla realizzazione del Progetto.
      La rapida evoluzione dei fenomeni di crisi industriale prodottasi in conseguenza della stagnazione della domanda domestica e internazionale, in particolar modo di quella derivante dall'area euro, rende necessario prevedere, ferma restando l'indispensabile selettività delle operazioni, un impiego più flessibile dello strumento di intervento offerto dal decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per tutte le situazioni che non potrebbero trovare copertura nella descritta nozione di crisi industriale complessa e che prescindono dall'attivazione sulla base di un'iniziativa regionale.

Articolo 3.

      La misura in oggetto è tesa a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese.
      La norma, non prevedendo alcun criterio di selettività, né territoriale, né settoriale, né di premialità, è da ritenere a tutti gli effetti una norma non rientrante tra i regimi di aiuto previsti dalla Commissione europea e quindi non soggetta ad obbligo di notifica, ma di mera comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008.
      Nello specifico la misura prevede un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa, ed è prevista una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione.
      Inoltre, la misura definisce quali siano le attività di ricerca e sviluppo soggette all'agevolazione e quali spese sono ammissibili.
      Per ciascuna annualità a partire dal 2014 fino al 2016 è previsto il riconoscimento di crediti d'imposta per un ammontare massimo complessivo pari a 600 milioni di euro per il triennio. La fruizione dell'agevolazione avverrà tramite piattaforma informatica che consentirà di realizzare una procedura priva di graduatorie e di eventuali code da parte dei soggetti beneficiari, rendendo disponibile l'ammontare esatto di risorse ancora utilizzabili.
      Al fine di evitare dichiarazioni non veritiere in merito all'ammontare effettivo delle spese sostenute è prevista una riduzione della misura di agevolazione concessa in caso di scostamento superiore al 20 per cento tra spese dichiarate e spese sostenute.
      Qualora il plafond annuale non dovesse essere utilizzato, le relative risorse inutilizzate saranno rese disponibili per l'anno successivo.

Articolo 4.

      Al comma 1 è sostituito l'articolo 252-bis (siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambiente). La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata e, per le materie competenti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di accordi di programma con i soggetti interessati per l'attuazione di progetti di recupero ambientale e di riconversione industriale nei siti di interesse nazionale individuati entro la data del 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998. Si evidenzia che la risalenza dell'individuazione dei siti testimonia la necessità dell'intervento, posto che finora nessuno dei predetti interventi di bonifica ha avuto avvio e tantomeno attuazione, mentre, al contrario, l'intervento appare suscettibile di consentire finalmente il recupero delle aree in esame, che alla stregua della nuova disciplina si auspica possa contribuire a contrastare i sempre più frequenti fenomeni di delocalizzazione dei siti produttivi all'estero, considerato che le aree in questione sono di regola già ampiamente infrastrutturate in vista dell'utilizzo a fini produttivi. La norma mira, quindi, a rilanciare l'economia dei territori coinvolti e a promuovere il riutilizzo produttivo dei siti inquinati, restando escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. La norma individua le modalità, i criteri e i contenuti obbligatori degli accordi di programma, nonché i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni da essi assunti, con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
      In relazione al comma 2, le disposizioni sono finalizzate a sostenere interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del medesimo decreto, a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali nell'ambito di unità produttive ubicate nei predetti SIN acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo.
      La norma prevede l'ammissibilità alle agevolazioni anche delle imprese localizzate al di fuori delle aree svantaggiate (articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE), in quanto non tutti i SIN insistono in tali aree. Nei SIN esterni alle aree comprese nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, per la gran parte riferite alle zone del centro-nord, che in base alla prima formulazione della norma sarebbero stati esclusi dalle agevolazioni, sono comunque applicabili le discipline europee in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e per la tutela dell'ambiente. L'individuazione della potenziale platea dei beneficiari del credito d'imposta trova in ogni caso il suo limite nella dotazione finanziaria prevista in bilancio, essendo l'intervento ad essa parametrato. Pertanto non sussiste l'eventualità che si determini una spesa superiore a quella preventivata.
      Ai sensi del comma 3, tale credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato agli investimenti e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionali, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea.
      Il credito d'imposta previsto dalla norma non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche concessi a titolo di de minimis.
      Al comma 4 si prevede che sono agevolabili le spese relative alla realizzazione di fabbricati e all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria di macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché di programmi informatici, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
      Ai sensi del comma 5, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni di investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
      Con riguardo al comma 6, è previsto che il credito d'imposta sia determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e sia indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      Il comma 7 prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti modalità e termini di utilizzo del credito d'imposta, in particolare al fine di assicurare il rispetto del previsto limite di spesa.
      Il comma 8 disciplina l'esercizio dei controlli sulla fruizione del credito d'imposta da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle entrate.
      Il comma 9 prevede l'esclusione di settori o attività economiche dalla concessione del beneficio in applicazione di specifiche prescrizioni europee.
      Il comma 10 subordina l'efficacia delle agevolazioni al rispetto delle disposizioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
      Con riguardo al comma 11, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia sia nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari in relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Al comma 12 è stabilito che, per assicurare la realizzazione degli interventi urgenti, il Commissario straordinario può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve, inoltre, le attribuzioni e le competenze dell'Autorità portuale, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sulle aree demaniali marittime.
      Al comma 13 è prevista l'applicazione al Commissario delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, relative rispettivamente alla sottoposizione degli atti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e all'obbligo di rendiconto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Il comma 14 prevede l'autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Articolo 5.

      La disposizione di cui al comma 1 viene incontro all'esigenza di intervenire con tempestività ed urgenza a sostegno delle imprese italiane che affrontano i mercati internazionali. Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per il commercio (WTO), infatti, l'Italia nel 2012 è risultata – con una quota di mercato pari a circa il 2,7 per cento – il nono Paese esportatore al mondo, preceduta da Cina, Stati Uniti d'America, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Francia, Corea del sud e Russia. I segnali dell'attrattiva del made in Italy nei mercati mondiali si possono anche desumere dalla crescita che le esportazioni italiane hanno conosciuto durante il 2012, pari al 3,7 per cento (fonte Istituto nazionale di statistica – ISTAT). In termini assoluti le nostre vendite all'estero sono state pari a circa 389,7 miliardi di euro, miglior risultato di sempre. Di conseguenza si è consolidato l'attivo della nostra bilancia commerciale: dopo otto anni i conti dell'Italia con l'estero sono ritornati positivi ( 11 miliardi di euro). Escludendo dal computo finale l'energia, il nostro saldo 2012 avrebbe realizzato un surplus di poco superiore ai 74 miliardi di euro. È evidente, pertanto, come nell'attuale prolungata fase recessiva il sostegno all'internazionalizzazione delle nostre imprese sia l'unico elemento anticiclico immediatamente utilizzabile per sostenere il prodotto interno lordo (PIL) nazionale. In tale ottica la norma proposta mira a incrementare di 22.594.000 euro per il 2014 lo stanziamento annuale del bilancio del Ministero dello sviluppo economico destinato alla realizzazione del piano di attività dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. Al momento tale finanziamento è una frazione di quanto correntemente speso dai nostri principali competitori internazionali e l'incremento compenserà solo parzialmente tale differenziale.
      In relazione al comma 2, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 374 del 1990 disciplina l'orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, il comma 1 prevede che l'orario ordinario di apertura degli uffici doganali sia fissato dalle 8 alle 18 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 nella giornata di sabato. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che le sedi frontaliere (ossia gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali), siano aperte 24 ore su 24, quindi oltre l'orario ordinario, ma solo per i controlli e per le formalità relativi al traffico passeggeri o su mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito. Con la norma prospettata, al fine di incrementare i traffici internazionali, si propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito. In particolare si prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di 24 ore sia assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, sempre che in tali uffici le acquisizioni di personale per trasferimenti, per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente in misura tale da garantire la turnazione del personale necessario al prolungamento dell'orario di servizio, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente. La norma è in linea con le disposizioni europee di settore che non precludono agli Stati membri la facoltà di disciplinare autonomamente gli orari di apertura degli uffici doganali, ma prevedono che le autorità nazionali possano imporre oneri, in particolare in relazione alla presenza, ove richiesta, del personale doganale, fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane.


      Con la disposizione di cui al comma 3 si modifica l'articolo 42 del citato decreto-legge n. 83 del 2012 che ha istituito i Consorzi per l'internazionalizzazione. Con la modifica proposta anche le imprese agricole – che sono sempre più orientate ai mercati esteri – potranno far parte di tali Consorzi e potranno partecipare ai progetti di internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico. L'esigenza di ricomprendere anche tali imprese si muove nell'ottica di garantire l'accesso al settore agricolo alla misura di sostegno pubblico prevista per i Consorzi per l'internazionalizzazione (esigenza tra l'altro rappresentata in più occasioni dall'associazione di categoria Confagricoltura). Tenuto conto che l'Unione europea ha previsto una disciplina ad hoc per gli aiuti de minimis al settore agricolo, nel testo dell'articolato è stato fatto espresso richiamo al regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE. Si evidenzia, infine, che – sempre in attuazione della normativa europea – ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari. Per l'Italia il plafond è ripartito tra le regioni, le province autonome e lo Stato a titolo di riserva. Alla luce di ciò nel testo si è inserito il riferimento al rispetto di tale plafond.
      La norma di cui al comma 4 dispone che le informazioni di cui le imprese necessitano ai fini dell’export, per l'installazione all'estero di un'impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali, che sono contenute in gran parte nel registro delle imprese, possano essere certificate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA) in lingua inglese.
      Tale proposta si fonda sul presupposto che, oggi, sono molti i documenti e le dichiarazioni che vengono richiesti alle imprese nell'ambito delle operazioni con l'estero (sia ai fini dell’export, che per l'installazione all'estero di un'impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali) e i cui contenuti in sostanza coincidono con le informazioni contenute nel registro delle imprese. A fronte di tali richieste, le imprese sono spesso costrette ad agire con traduzioni giurate degli atti rilasciati dalle CCIA, con conseguenti costi di traduzione ed oneri amministrativi.
      Con riguardo al comma 5, si evidenzia che sempre più spesso le imprese richiedono agli sportelli delle CCIA un insieme di certificazioni e di attestazioni che, abbracciando un ventaglio ampio di casistiche, non trovano una specifica collocazione in una norma che ne definisca contenuti e che individui le CCIA come istituzioni competenti al rilascio (certificazioni di autenticità di firma di rappresentanti aziendali, procure ad agire per conto, attestazioni tecniche di produzione o qualità anche su atti privati tra partner commerciali). Specifiche attestazioni sono richieste alle CCIA per certificare la libera commercializzazione nello Stato di vari prodotti, in particolare quando non siano espressamente previste per gli stessi apposite certificazioni del Ministero della salute, come «garanzia indiretta» in favore dei Paesi destinatari. Si tratta di documenti – a valere all'estero – propedeutici ad avviare una relazione commerciale e per i quali l'alternativa all'intervento camerale risiede nel ricorso a studi notarili, con conseguenti maggiori costi per le imprese. In questo quadro la norma proposta amplia il quadro delle competenze camerali in materia, regolando delle prassi già in vigore sul territorio e andando incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure e di riduzione dei costi a carico delle imprese.
      Con riguardo al comma 6 la norma dispone l'abrogazione dell'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, prevedendo che vengano meno gli effetti prodotti dal medesimo articolo e con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.
      Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 sono volte ad agevolare l'ingresso in Italia di investitori, studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati. Il comma 7 dispone che i Ministeri competenti individuino forme di agevolazione per la concessione di visti di ingresso in Italia connessi a start-up, nonché ad iniziative di investimento e di mecenatismo. Il comma 8 prevede alcune facilitazioni per categorie di richiedenti il visto particolarmente significative per la promozione del sistema Italia, in coerenza con quanto previsto nel piano «Destinazione Italia». Si tratta, in particolare, di quanto segue:

          la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche per i titolari di master di primo livello, così come previsto per i possessori di master di secondo livello [lettera a)]: la misura dà coerenza al sistema e risponde alla finalità di attrarre studenti in Italia;

          l'ampliamento dei casi e la semplificazione della procedura per l'attestazione delle risorse economiche necessarie per il soggiorno in Italia di ricercatori stranieri [lettera b)]: la misura è molto attesa dal settore della ricerca e aumenta l'attrattività del nostro Paese per ricercatori stranieri, nell'ambito di iniziative concordate con istituti di ricerca nazionali;

          l'eliminazione dell'obbligo di idoneità abitativa nel caso di ricongiungimento di familiari di ricercatori stranieri [lettera c)]: la misura è molto attesa dal settore della ricerca e aumenta l'attrattività del nostro Paese per ricercatori stranieri, nell'ambito di iniziative concordate con istituti di ricerca nazionali;

          l'eliminazione della necessità di coerenza tra titolo di studio posseduto e qualifica professionale per i lavoratori altamente qualificati, così come previsto dalla direttiva 2009/50/CE [lettere d) ed e)]: la misura supera un'incertezza interpretativa che, nella prassi, ha ostacolato l'applicazione in Italia della nuova normativa europea sulla blue card;

          l'eliminazione delle quote per studenti stranieri nelle università, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso [lettera f)]: le quote non sono state finora mai superate e la loro eliminazione corrisponde, quindi, ad una finalità di semplificazione, coerente con l'intento di attrarre in Italia il maggior numero possibile di studenti stranieri.

      Le misure non richiedono lo stanziamento di risorse aggiuntive per la loro realizzazione e saranno realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

      Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, si rappresenta quanto segue.
      Durante il periodo di programmazione corrente, l'Italia ha programmato circa 28 miliardi di euro, allocati 16 miliardi di euro e ne ha speso il 35 per cento. L'Italia ha programmato circa 1,3 miliardi di euro per l’Information and communication technology (ICT), dei quali 100 milioni di euro sono previsti per la banda larga. Il rapporto strategico sui fondi strutturali più recente ha rivelato che solo il 47 per cento del totale è stato destinato a progetti e che solo il 5 per cento di quanto destinato è stato effettivamente speso per la banda larga.
      Un sistema che preveda l'attribuzione di contributi a fondo perduto tramite voucher del valore fino a 10.000 euro potrebbe rappresentare un valido impulso per il settore, soprattutto nell'imprenditoria giovanile.
      Il sistema dei voucher per l'innovazione appare essere, dunque, un metodo per stimolare, in maniera efficiente, la domanda di servizi relativi alle Information and communication technology ICT per le micro, piccole e medie imprese, accelerando

così il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale.
      Soprattutto il settore delle micro imprese e delle iniziative creative di social innovation potrebbe trarre un utile beneficio dalla disponibilità di somme di limitata entità da spendere per effettivi piccoli investimenti infrastrutturali e in servizi (da sistemi per l’e-commerce aziendale all'acquisto di apparecchiature di ICT moderne a pacchetti di connettività).
      Il sistema di incentivi tramite voucher è suggerito dalla stessa Unione europea come utile integrazione a esistenti programmi di supporto finanziario: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme. Si ritiene di fissare in 10.000 euro il limite massimo erogabile, a fronte di una motivata richiesta con esplicita indicazione dell'utilizzo, in regime, quindi, de minimis.
      Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, i fondi saranno ripartiti tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le CCIA operanti nelle singole regioni e saranno erogati in base a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne stabilirà le modalità di erogazione e gli schemi standard dei bandi.
      Il comma 4 aggiunge una nuova fascia di contributi amministrativi concretamente pensati per l'accelerazione dello sviluppo delle piccole e medie imprese nel settore delle telecomunicazioni (TLC). Tale fascia contributiva ha un duplice vantaggio: consente, da un lato, un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi soggetti e, dall'altro, consente di incentivare la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato, consentendo anche a piccole e micro imprese di valutare remunerativa l'attività di Internet Service Provider.
      Tale misura ripristina la neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza tra soggetti economici nel solco tracciato dalla Costituzione.
      Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si rappresenta quanto segue.
      Il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ha previsto l'obbligo, a pena di nullità, della sottoscrizione dei contratti pubblici e degli accordi di programma con modalità elettroniche.
      Al riguardo, la Conferenza unificata e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) hanno segnalato rilevanti problematiche nell'applicazione della norma derivanti sia dalle molteplici interpretazioni della stessa ad oggi intervenute (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) sia dalle difficoltà operative afferenti alla nuova forma di stipula con particolare riguardo alle modalità di redazione, conservazione e registrazione dell'atto, atteso anche l'aggravio di costi, specie con riferimento agli aspetti di archiviazione e di conservazione degli accordi e dei contratti informatizzati, che le nuove disposizioni comportano. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Conferenza unificata è stato attivato un tavolo tecnico per affrontare e risolvere tali problematiche, attesa, peraltro, la grave «sanzione» della nullità degli accordi e dei contratti stipulati, a partire dal 1 gennaio 2013, con modalità di sottoscrizione diverse e difformi rispetto alle modalità indicate nelle citate disposizioni.
      In sintesi le problematiche più rilevanti concernono:

          le caratteristiche tecniche che deve possedere l'accordo o il contratto informatico idonee a garantire l'immodificabilità e la leggibilità del contenuto nel tempo;

          le modalità di sottoscrizione dell'accordo o del contratto anche in relazione agli allegati a tali atti;

          la gestione dei riferimenti che consentano di determinare in modo univoco la nomina di un ufficiale rogante per un atto;

          la definizione di un formato informatico per collegare in modo univoco l'accordo o il contratto con i relativi allegati anche ai fini della conservazione per garantire che gli allegati si possano riferire al contratto medesimo garantendo interscambio di dati tra gli enti;

          le modalità tecniche per annotare sul contratto, successivamente alla stipula dello stesso, il numero di repertorio, il numero di raccolta, il numero di registrazione e altre eventuali ulteriori annotazioni quali il provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria;

          le caratteristiche del sistema informatico di conservazione idonee a garantire nel tempo l'unicità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità dell'atto e dei relativi allegati;

          le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo particolarmente problematico per le scritture private e anche in relazione al rilascio delle copie alle parti degli atti pubblici informatici.

      Ciò posto, al fine di evitare ulteriori disagi alle amministrazioni statali e locali, che stanno incontrando difficoltà operative tali da non consentire loro di adeguarsi alle richiamate disposizioni e in considerazione dei tempi necessari per risolvere le citate problematiche ancor più complesse per quanto riguarda le scritture private, nonché di consentire alle amministrazioni di poter applicare le disposizioni in parola, si propone il differimento del termine di entrata in vigore delle stesse (30 giugno 2014 per gli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e per i contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e 1 gennaio 2015 per le scritture private) e, al contempo, la previsione della salvezza degli accordi e dei contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2013 in modo difforme rispetto alle modalità elettroniche.
      Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 prevedono che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni escluda dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate a operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali. La disposizione intende risolvere le numerose situazioni interferenziali nel settore televisivo con i Paesi confinanti.
      Attualmente l'Italia, sulla base della pianificazione delle frequenze adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le dovute precauzioni d'uso a tutela delle utilizzazioni legittimamente riconosciute ai vari Paesi dal piano di Ginevra 2006, ha assegnato ai propri operatori la quasi totalità delle frequenze disponibili. Tale circostanza è stata però motivo di accertate situazioni interferenziali verso i Paesi confinanti e conseguentemente le reazioni suscitate nei Paesi interessati hanno indotto sia l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) sia l'Unione europea a monitorare la situazione e hanno invitato l'Italia ad avviare incontri bi e multilaterali. L'esito positivo di tali incontri non è di facile realizzazione per i complessi aspetti tecnici che emergono.
      Invece, l'esclusione dalla pianificazione e la conseguente liberazione delle frequenze oggi assegnate agli operatori italiani consentirebbero, in modo definitivo e in tempi ragionevolmente rapidi (entro il 31 dicembre 2014), di evitare il sorgere in campo europeo di probabili procedure di infrazione a carico dell'Italia. Conseguentemente la liberazione delle frequenze dovrà essere garantita alla scadenza del termine dalla disattivazione coattiva operata dagli organi del Ministero dello sviluppo economico coadiuvati anche dalla polizia postale e delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
      Al fine di consentire un ristoro economico agli operatori di rete coinvolti per gli

investimenti sostenuti, il comma 9 prevede l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, le cui modalità e criteri saranno definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle suddette frequenze. Nel caso in cui vi siano risorse residue successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa le stesse potranno essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.
      Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si rappresenta quanto segue. Al fine di promuovere la diffusione dei servizi di connettività digitale, si prevede un'agevolazione per gli interventi volti a fornire la connessione digitale, con velocità pari almeno a 30 Mbps, a favore delle piccole e medie imprese, ovvero dei consorzi da reti di piccole e medie imprese, che consiste in un credito d'imposta nella percentuale del 65 per cento delle spese da esse sostenute, entro il limite massimo di un credito d'imposta di 20.000 euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite le modalità per usufruire del credito d'imposta, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale, nonché il regime dei controlli sulle spese.
      Il comma 11 individua un'idonea copertura finanziaria per la misura prevista.

Articolo 7.

      La disposizione è finalizzata, in primo luogo, ad ampliare l'oggetto dell'istituto del ruling di standard internazionale, prevedendo la possibilità per il contribuente di attivare la procedura di ruling anche con riferimento alla richiesta di accertamento in via preventiva circa la sussistenza o no dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.
      La modifica di cui alla lettera b) del comma 1 estende, da tre a cinque periodi d'imposta (compreso quello in cui lo stesso viene stipulato), la validità giuridica dell'accordo di ruling.
      La soppressione della locuzione «, di Milano o di Roma,» di cui al comma 5, è conseguente alla modifica organizzativa interna all'Agenzia delle entrate, che ha sostituito un unico ufficio competente alla trattazione delle richieste di ruling, l'ufficio ruling internazionale, articolato nelle due sedi di Roma e di Milano, in luogo dei due precedenti uffici, l'ufficio ruling internazionale centro-sud e l'ufficio ruling internazionale nord.

Articolo 8.

      Le norme proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative in corso per contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile (RC) auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo e individuando quelli ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi di polizza nelle diverse aree del Paese.
      Lo spirito complessivo degli interventi proposti attraverso la novella, tra l'altro, del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, è quello di garantire la razionalizzazione e l'efficientizzazione dei sistemi di gestione delle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi e di ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative.
      La novella all'articolo 128 del CAP, introdotta dalla lettera a) del comma 1, risponde all'esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri.
      La norma modifica, a decorrere dal 1 gennaio 2014 secondo quanto disposto dal comma 12, i massimali minimi di garanzia

per la stipula dei contratti in adempimento dell'obbligo di assicurazione per la RC derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
      Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dal medesimo articolo 128, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V direttiva comunitaria in materia di RC auto che, dopo aver fissato i massimali minimi, lascia liberi gli Stati membri di optare per massimali di legge superiori. L'attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni di euro per danni a persona e di 1 milione di euro per danni a cose.
      Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri.
      Ciò considerato, la disposizione eleva i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti a fronte di eventi di particolare eccezionalità e gravità.
      La disciplina recata dalla lettera b) del comma 1, superando le criticità evidenziate dal mercato assicurativo e dalle associazioni di rappresentanza di settore, oggetto di ricorso anche davanti al giudice amministrativo, mira a chiarire la non obbligatorietà dell'offerta di tali meccanismi da parte delle imprese di assicurazione, che potranno liberamente valutarne la convenienza in chiave antifrode, proponendo la stipula di contratti che prevedano l'installazione dei meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, secondo convenienza, garantendo nel contempo la massima efficacia dello strumento e la sostenibilità economica della significativa riduzione di premio praticata a vantaggio degli assicurati.
      La modifica proposta tiene fermo, a carico delle compagnie, l'assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei meccanismi, confermando che le imprese sono tenute a riconoscere una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite.
      Al fine di garantire una quantificazione della riduzione in parola, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al 7 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale, nei casi di nuovi contratti, ovvero, nei casi di rinnovo contrattuale, nei confronti del premio già applicato all'assicurato.
      Onde superare, infine, una serie di difficoltà applicative legate all'utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi in giudizio e ai fini della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, è previsto che le risultanze dei dispositivi, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, facciano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo e, inoltre, che i dati siano trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, facendo divieto all'assicurato – nel contempo – di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l'interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni a opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto.
      La norma stabilisce, infine, che l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo sia garantita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione. Il centro è titolare e responsabile del trattamento dei dati ai fini dell'interoperabilità e ne cura la trasmissione alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato.
      La disciplina recata dalla lettera c) del comma 1 mira a evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente.
      La disposizione prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione.
      È infine previsto che nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove ne abbia riscontro, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmetta l'informativa alla procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese in adempimento di un dovere d'ufficio.
      La disciplina recata dal comma 1, lettera d), modificando il CAP, regola ed estende la portata del risarcimento in forma specifica, abrogando le disposizioni già previste dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.
      Al fine di ridurre i costi connessi alla liquidazione dei sinistri ed attenuare la dinamica dei premi pagati dagli assicurati, è stabilito che in alternativa al risarcimento per equivalente sia facoltà delle imprese di assicurazione risarcire in forma specifica, in tutte le ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo la necessaria garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso impresa convenzionata.
      Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le compagnie che intendano avvalersi di tali facoltà comunicano ogni anno all'IVASS (e, in prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) l'entità delle riduzioni previste che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al 5 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale.
      Onde garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, in base a specifici criteri e a determinate variabili temporali, saranno individuate le zone territoriali in cui la riduzione non potrà essere inferiore al 10 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale.
      Il danneggiato che, al fine di richiedere le riparazioni alla propria impresa di fiducia, liberamente intendesse rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata, avrà diritto al versamento, direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, di una somma corrisposta a titolo di risarcimento, comunque non superiore al costo che l'impresa di assicurazioni avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione diretta delle cose danneggiate, salvo presentazione di fattura.
      È prevista, in caso di mancata comunicazione dell'entità delle riduzioni annuali, l'impossibilità, per l'impresa, di esercitare tali facoltà nell'anno successivo.
      La disciplina recata dal comma 1, lettera e), al fine di consentire alle imprese di assicurazioni l'utile accertamento della sussistenza e dell'entità del danno, nonché una più attenta valutazione delle determinazioni conclusive da comunicare al danneggiato in merito alla richiesta di risarcimento, aumenta da cinque a dieci i giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell'assicuratore.
      È previsto che la procedura attivabile nei casi in cui vengano evidenziati indizi di frode si applichi anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, del CAP o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.
      Modificando la previsione secondo cui restavano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145 del CAP, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146 del CAP è previsto, infine, che l'azione in giudizio sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.
      La disciplina recata dalla lettera f) del comma 1 stabilisce che l'impresa di assicurazione abbia la facoltà di prevedere, in via contrattuale e in conformità agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Anche in questo caso, onde garantire l'immediato vantaggio economico per coloro che accettino la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l'impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura non inferiore al 4 per cento del premio base applicato su base nazionale nell'anno precedente.
      La disciplina recata dai commi 2 e 3, ancora al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, prevede che le imprese sino tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. È altresì prevista una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato che acconsenta ad avvalersi dei professionisti convenzionati, non inferiore al 7 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale.
      Viene modificata, infine, la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.
      La disciplina recata dai commi 4 e 5 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale, sia nel caso di mancata riduzione dei premi, con riferimento al comma 1, lettere b), d) e f), e al comma 2, sia nelle ipotesi in cui le stesse imprese non abbiano dato comunicazione del mancato avvalimento delle facoltà previste al comma 1, lettere b), d) e f), tramite apposita dichiarazione da allegare al contratto, in fase di stipula o di rinnovo.
      La disciplina recata dal comma 6 modifica il secondo comma dall'articolo 2947 del codice civile prevedendo, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del diritto del danneggiato qualora non venga presentata la richiesta entro novanta giorni dal verificarsi del fatto dannoso. La norma, che mira a contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione, in fase di accertamento e liquidazione del sinistro, fa salva, in ogni caso, la prescrizione biennale già prevista dall'articolo 2947, escludendo dall'applicazione del termine decadenziale i casi di forza maggiore.
      Le norme proposte ai commi da 7 a 9 mirano a garantire il controllo e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni adottate nel settore assicurativo, con specifico riguardo agli esiti previsti, in termini di riduzione immediata dei premi assicurativi, a vantaggio dei cittadini. In particolare, attraverso obblighi di comunicazione e di pubblicazione posti a carico delle imprese, corrispondenti ai poteri di sanzione, controllo e informativa, a carico dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico, si garantisce una rendicontazione pubblica dei vantaggi per il Paese, in via ciclica, sui siti internet dei soggetti coinvolti e attraverso la relazione al Parlamento di cui all'articolo 13 del decreto- legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
      La norma proposta al comma 10 stabilisce che gli introiti delle sanzioni amministrativa pecuniarie siano destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
      Il comma 11 abroga il citato articolo 14 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, che subordinava la facoltà per la compagnia di offrire il risarcimento in forma specifica alla sottoscrizione da parte dell'assicurato di clausole che prevedessero espressamente tale possibilità, in cambio dell'applicazione di uno sconto sul premio.

Articolo 9.

      La norma mira a favorire una maggiore diffusione della lettura dei libri, prevedendo a tal fine un credito d'imposta pari al 19 per cento del prezzo di acquisto da parte del consumatore finale munito di idonea documentazione fiscale.
      È previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del Programma operativo nazionale di riferimento (PON), siano definite le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, nonché il regime dei controlli sulle spese.
      Il comma 5 individua un'idonea copertura finanziaria per la misura prevista.

Articolo 10.

      La disposizione muove dall'intento di rafforzare le funzioni del tribunale per le imprese stimolando, al contempo, la capacità attrattiva di investimenti da parte del sistema nazionale, a supporto delle difficoltà che incontrano società con sede all'estero, anche con rappresentanza stabile in Italia, nel gestire la conflittualità giudiziaria inerente all'attività da loro svolta nel nostro Paese e i relativi costi.
      Di qui la scelta di concentrare presso le sezioni specializzate del tribunale per le imprese da ritenere principali nella distribuzione geografica nazionale e quindi più agevolmente raggiungibili dall'estero, le controversie rientranti nella competenza funzionale delle suddette sezioni, in cui quei soggetti siano parti.
      La disposizione si differenzia dalla precedente formulazione inserita nel decreto legge n. 69 del 2013 ed espunta in sede di conversione, in quanto:

          1) la precedente formulazione faceva riferimento a tutte le controversie, coinvolgendo anche soggetti con rapporti occasionali o involontari (si pensi alla responsabilità extracontrattuale);

          2) l'attuale previsione concentrerebbe in un numero maggiore di fori nazionali e presso le sezioni specializzate del tribunale delle imprese solo le controversie già comprese, per materia, nella competenza funzionale di queste ultime;

          3) l'attuale previsione, a differenza della precedente, sarebbe realmente efficace perché sarebbe estesa a tutte le società con sede all'estero anche quando aventi sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

Articolo 11.

      Le società finanziarie disciplinate dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (nota come legge «Marcora») sono società cooperative il cui capitale è detenuto, in larga misura, dal Ministero dello sviluppo economico, che concedono finanziamenti alle società cooperative.
      Tali società finanziarie introdotte dalla legge Marcora (di seguito denominate «società finanziarie») svolgono una rilevante funzione di sostegno alle operazioni di workers buy out, supportando l'iniziativa di quei lavoratori che, vedendo messo in discussione il loro lavoro e la loro fonte di reddito, decidono di rilevare l'azienda o un

suo ramo. L'intervento delle società finanziarie è, inoltre, volto ad assicurare lo sviluppo economico delle società cooperative e la creazione di nuova occupazione, finanziando operazioni di start-up, sviluppo, consolidamento e riposizionamento delle imprese costituite in forma cooperativa.
      Le risorse utilizzate a tali fini sono rappresentate da un fondo di rotazione conferito dal Ministero dello sviluppo economico. Tale fondo ha, di fatto, natura rotativa poiché i rimborsi dei finanziamenti erogati alle cooperative rientrano nella disponibilità del medesimo fondo per essere impiegati per l'erogazione di nuovi finanziamenti in favore delle cooperative.
      Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla legge Marcora, l'articolo 9 della medesima legge stabilisce che: «Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni».
      L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 disciplina i cosiddetti «finanziamenti speciali», stabilendo che: «Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva».
      Al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative – l'accesso ai finanziamenti erogati da queste particolari società finanziarie, la previsione di cui alla lettera a) del comma 1 della norma mira ad equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dall'altro strumento finanziario introdotto dalla legge Marcora (Foncooper), alla stregua di quanto peraltro già disposto all'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 49 del 1985 in ordine all'esercizio del privilegio sui finanziamenti erogati.
      La previsione di cui alla lettera b) della norma è invece finalizzata a fugare alcuni dubbi interpretativi, sopraggiunti a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003, circa la possibilità in capo alle società finanziarie di sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, ante riforma del 2003, erano denominate «piccole cooperative» e che, nella formulazione dell'articolo 2522, comma 2, del codice civile post riforma, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci.
      Le difficoltà interpretative discendono dal fatto che la nuova formulazione dell'articolo 2522 del codice civile, dopo aver disposto, in linea generale, che «per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove», al comma 2 ammette la possibilità di costituire una società cooperativa composta da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
      Sebbene tale requisito (almeno tre soci, tutte persone fisiche) sembra richiesto ai soli fini della costituzione della società cooperativa, l'intervento di assunzione della partecipazione da parte della società finanziaria nel capitale della società cooperativa, secondo alcune interpretazioni, determinerebbe il mancato rispetto del citato requisito di legge, dal momento che la società finanziaria, in quanto tale, non possiede evidentemente la qualifica di «socio persona fisica».
      Va segnalato che, prima della citata riforma del 2003, il legislatore è intervento con l'articolo 2, comma 216, della legge n. 662 del 1996, per introdurre una deroga alla previgente normativa in materia di piccole società cooperative, al fine di chiarire e confermare la possibilità di accesso agli interventi recati dalla legge Marcora anche alle cooperative con meno di nove soci.
      Ribadire formalmente la medesima deroga già introdotta dal legislatore del 1996 consentirebbe di fugare definitivamente i segnalati dubbi interpretativi, consentendo alle società finanziarie di svolgere una più incisiva ed efficace azione di sostegno anche in favore delle piccole cooperative.
      Con la disposizione di cui ai commi 2 e 3 si introduce il diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongano per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali.
      A tale fine al comma 3 si prevede che l'atto di assegnazione dell'affitto o dell'acquisto costituisce titolo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 in base al quale: «i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperative possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità» di mobilità.
      La norma si rende necessaria al fine di sostenere soluzioni della crisi o dell'insolvenza di imprese, privilegiando, a parità di condizioni con altri eventuali soggetti concorrenti, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dalle stesse imprese sottoposte alla procedura concorsuale, consentendo ai medesimi soci lavoratori di capitalizzare l'indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità che costituiscono invece il presupposto per l'applicazione del predetto articolo 7, comma 5.
      La norma si colloca nell'alveo di applicazione dell'articolo 46 della Costituzione che, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, è teso a favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale.
      Il diritto di prelazione è già previsto dalla legge fallimentare nel caso di affitto d'azienda (articolo 104), quale diritto, da negoziare convenzionalmente, ad essere preferito per l'acquisto a parità di condizioni, rispetto ad altri concorrenti.
      In collegamento alle disposizioni di cui al presente articolo saranno previste, con atti a carattere amministrativo, misure di sostegno, nella forma di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, alle cooperative formate da lavoratori di aziende in crisi per la realizzazione dei piani d'impresa funzionali allo start-up e allo sviluppo delle cooperative stesse. È ipotizzata una dotazione finanziaria per la concessione dei finanziamenti di 40 milioni di euro, interamente a valere sulle disponibilità già esistenti sul predetto Fondo.

Articolo 12.
      La modifica proposta al comma 1, lettera a) è volta a estendere l'applicazione della legge n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari sottoscritti – con l'eccezione dei titoli partecipativi, ibridi e convertibili – dalle società veicolo operanti ai sensi della medesima legge. Questo intervento consentirebbe di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari. Ciò dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari e aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti mini-bond.
      Per consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, la disposizione di cui al comma 1, lettera b), intende chiarire, alla luce dell'esperienza del mercato, che nel caso di cartolarizzazione l'investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e sulla qualificazione dell'operazione e dei soggetti coinvolti.
      La modifica proposta al comma 1, lettera c), è volta a colmare una lacuna della disciplina sulla cartolarizzazione, la quale pur prevedendo l'imprescindibile requisito della «segregazione» degli attivi cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione non estende tale segregazione all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cosiddetto servicer e subservicer) e della banca sulla quale la società di

cartolarizzazione mantiene i propri depositi. Si nota come forme di estensione della segregazione siano previste dalla normativa di altri Paesi, quali ad esempio la Francia, e risultino incrementare sostanzialmente l'efficienza delle operazioni di cartolarizzazione. Si tratta di un intervento che ha un impatto significativo anche dal punto di vista dell'immissione di nuova liquidità nel sistema, in quanto l'attuale limitazione sostanzialmente impedisce alle banche che operano in Italia di detenere la liquidità derivante dai crediti cartolarizzati.
      La modifica proposta al comma 1, lettera d), numero 1), introduce due modifiche all'articolo 4 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti.
      In primis, è prevista la possibilità di applicare alle cessioni di crediti d'impresa effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione le formalità per l'opponibilità già previste dalla legge sul factoring, eliminando, per tale categoria di crediti, la necessità che la cessione avvenga in blocco. Tale ulteriore restrizione, infatti, non è prevista con riferimento alle cessioni di crediti regolate dalla legge sul factoring. Dette modifiche semplificherebbero notevolmente le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l'una dall'altra. Tale operatività trova, tuttavia, un ostacolo nell'attuale normativa, che rende necessaria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascuna cessione, incrementando quindi i costi e diminuendo l'efficienza dell'operazione. Le semplificazioni proposte renderebbero, altresì, economicamente sostenibili cessioni di portafogli di dimensioni ridotte, aumentando notevolmente l'appetibilità delle operazioni di cartolarizzazione per le piccole e medie imprese (PMI) e quindi le possibilità per queste ultime di ottenere liquidità. La seconda modifica all'articolo 4 mira a confermare espressamente l'applicabilità del principio di cui all'articolo 1248 del codice civile a tutte le operazioni di cartolarizzazione, ribadendo l'impossibilità per i debitori ceduti (in linea con quanto previsto nel codice civile) di opporre in compensazione alla società di cartolarizzazione crediti vantati verso il cedente che siano sorti successivamente alla pubblicazione della cessione dei crediti cartolarizzati in gazzetta ufficiale (o al pagamento munito di data certa). L'esplicita conferma dell'applicabilità della norma civilistica a tutte le operazioni di cartolarizzazione contribuirebbe a irrobustire la struttura delle medesime, incrementando l'efficienza di dette operazioni e quindi la liquidità immessa sul mercato.
      La disposizione di cui alla lettera d), numero 2) del comma 1 è volta ad evitare che l'articolo 65 della legge fallimentare – che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti la dichiarazione di fallimento – trovi applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati a estinzione dei crediti cartolarizzati; a tale fine, si propone di estendere all'articolo 65 della legge fallimentare l'esenzione dall'applicabilità dell'articolo 67 ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti, già prevista dalla legge sulla cartolarizzazione.
      La modifica introdotta dalla lettera d), numero 3) del comma 1 è volta a semplificare le modalità di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione equiparando le stesse alle cessioni di crediti nei confronti di soggetti privati. La medesima deroga alla disciplina dettata dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è già in vigore per le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite in forza dell'articolo 7-bis della legge n. 130 del 1990.
      La disposizione del comma 1, lettera e), è volta a favorire l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante, da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore europeo, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso all'investimento negli strumenti citati e, in generale, al mercato del credito in Italia.
      La disposizione di cui al comma 1, lettera f), introduce due modifiche all'articolo 7 della legge n. 130 del 1999. La prima è volta a chiarire che, nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, il ruolo di servicer dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) può essere svolto anche dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo (così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia senza incrementare i costi dell'operazione con il coinvolgimento di un servicer terzo) e che la cessione al fondo comune di investimento è soggetta all'articolo 58 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e trovano applicazione le agevolazioni fiscali previste nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (come nel caso di cessione dei crediti a una società di cartolarizzazione).
      La seconda modifica è volta a favorire l'investimento da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi nelle quote dei fondi comuni di investimento che investono prevalentemente in crediti ai sensi della legge n. 130 del 1999.
      Il comma 1, lettera g), introduce una modifica di mero raccordo per estendere le modifiche apportate all'articolo 3 della legge sulla cartolarizzazione anche alle operazioni di emissione delle obbligazioni bancarie garantite.
      Con la modifica proposta al comma 1, lettera h), si intende includere le obbligazioni e i titoli similari e altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) tra quelli idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate. Queste tipologie di attivi non sono comprese tra quelle ammissibili a garanzia di emissione di obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge n. 130 del 1999 (cosiddetti covered bond). In tal modo, potendo costituire attivi a garanzia di emissioni di raccolta diretta (diversi dai covered bond) si intende incentivare l'investimento delle banche nei suddetti strumenti.
      La disposizione di cui al comma 2 è volta a favorire l'investimento in obbligazioni e titoli similari da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione. Si propone di precisare che l'investimento in: (i) obbligazioni e titoli similari, (ii) titoli finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i predetti strumenti finanziari, (iii) quote di fondi che investono prevalentemente nei predetti strumenti finanziari è compatibile, anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating, con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore europeo, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo, da un lato, di assicurarne la sana e prudente gestione e, dall'altro lato, di contribuire a fornire impulso all'investimento negli strumenti citati e, in generale, al mercato del credito in Italia.
      La disposizione di cui al comma 3 è volta a semplificare, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul factoring, le formalità per l'ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l'opponibilità della cessione, rendendo meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti.
      Con le misure di cui ai commi 4 e 5, nell'ottica di continuare un'azione di sostegno alle forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario e di eliminare balzelli e costi aggiuntivi per le imprese che cercano accesso al credito, si intende riformare il sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo termine assoggettati all'imposta sostitutiva di cui agli articoli da 15 a 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973: da un lato, si estende l'applicabilità di tale imposta sostitutiva anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché ad atti ad essi accessori (quali garanzie, surroghe, postergazioni eccetera), secondo criteri analoghi a quelli disciplinati in quelle disposizioni e nel rispetto dei vincoli europei concernenti le imposte indirette sulla raccolta dei capitali e, dall'altro, la si rende opzionale, recuperandone così la funzione agevolativa con cui era stata originariamente concepita.
      Tecnicamente l'estensione dell'ambito agevolativo si realizza con l'inserimento dell'articolo 20-bis nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, mentre l'istituzione dell'opzionalità per il regime di imposizione sostitutiva si opera con una modifica agli articoli 15 e 17 dello stesso decreto.
      Nel nuovo articolo 20-bis si prevede, al comma 1, che il regime di imposta sostitutiva si applichi anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate all'atto dell'emissione di obbligazioni (o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del TUIR), nonché alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e alla modificazione o estinzione di tali operazioni.
      Al comma 2 del nuovo articolo 20-bis si prevede, poi, che l'opzione per l'imposizione sostitutiva sia esercitata nella deliberazione di emissione.
      Al comma 3 dello stesso articolo si individuano i soggetti passivi dell'imposta sostitutiva negli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento delle obbligazioni, ovvero, nel caso in cui non intervengano intermediari, dalle società emittenti. Nello stesso comma si prevede la solidarietà dell'imposta del soggetto finanziato con i predetti intermediari.
      L'imposta è assolta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20-bis, a seguito della presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con le quali si comunica l'ammontare delle obbligazioni collocate.
      Infine, al comma 5 dell'articolo 20-bis si prevede che i soggetti passivi, che applicano l'imposta sostitutiva in relazione alle operazioni di cui allo stesso articolo, non sono tenuti a versare gli acconti di imposta previsti dall'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
      Il comma 5 modifica l'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, con l'inserimento del comma 9-bis, che prevede che la ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non si applichi sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.
      La modifica proposta al comma 6, lettera a), inserisce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e si colloca nell'ambito delle misure volte ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte di società, favorendone l'accesso a forme di finanziamento alternative rispetto al canale bancario.
      A tale fine, si suggerisce di estendere il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa previsto dall'articolo 46 del testo unico anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi.
      In questo modo, infatti, si otterrebbe l'effetto di rendere l'investimento in tali strumenti più sicuro, così favorendo l'accesso da parte delle società emittenti al mercato finanziario.
      La modifica proposta risponde alla ratio:

          sia dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, favorendo la «sollecitazione del mercato monetario e finanziario» che tale norma si proponeva al fine di «integrare gli strumenti per il finanziamento dell'impresa» a disposizione delle imprese;

          sia dello stesso articolo 46 del testo unico, cioè permettere all'impresa di utilizzare i beni destinati al proprio processo produttivo per ottenere i necessari finanziamenti, senza privarsi degli stessi (così fornendo una forma di garanzia più efficiente rispetto alle tipiche garanzie reali, cioè l'ipoteca – dato che spesso piccole e medie imprese o altre società che, pur non essendo PMI, hanno dimensioni ridotte, sono prive di beni immobili di particolare valore – e il pegno – dato che lo spossessamento è incompatibile con la necessità di servirsi del bene nel processo produttivo).

      L'equiparazione dei canali di finanziamento disponibili alle società (sistema bancario e mercato) ai fini dell'applicazione del citato privilegio sembra, dunque, del tutto ragionevole e giustificata.
      Le modifiche al comma 2 dell'articolo 46 del testo unico, recate dalla lettera b), del comma 6, si rendono necessarie per apportare gli opportuni adattamenti alla disciplina ivi prevista in caso di emissione di obbligazioni o titoli similari. In particolare, si chiarisce che:

          tali strumenti possono essere sottoscritti da un unico soggetto;

          nell'atto con cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei relativi titolari. In tal modo, si intende favorire la circolazione di tali strumenti, consentendo la nomina di un security agent (figura nota alla prassi nelle emissioni di obbligazioni assistite da garanzie reali) per evitare di modificare le informazioni contenute nell'atto trascritto ai sensi dell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile a seguito della circolazione degli stessi.

      Il comma 7 individua un'idonea copertura finanziaria per la misura prevista.

Articolo 13.

      L'articolo reca misure urgenti volte a ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per EXPO 2015 per consentire la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'evento nonché la realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani.
      Il comma 1 dispone la revoca delle seguenti assegnazioni disposte dal CIPE nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo, non essendo stati avviati i relativi interventi:

          contributo quindicennale di 8,046 milioni di euro per il finanziamento del progetto «Potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona, tratta Rho-Gallarate, primo lotto funzionale Rho-Parabiago» (delibera n. 33 del 2010), di cui risultano ancora disponibili in bilancio dieci annualità, pari a 80,46 milioni di euro e tre annualità per un importo complessivo di 74,92 milioni di euro;

          contributo quindicennale di 6,258 milioni di euro per il finanziamento del progetto «Completamento schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G» (delibera n. 146/2006), di cui risultano disponibili in bilancio undici annualità, pari a 68,838 milioni di euro.

      Lo stesso comma 1 dispone che le risorse rivenienti dalla revoca delle suddette assegnazioni, complessivamente pari a 165,390 milioni di euro, siano riassegnate, previo versamento all'entrata delle somme iscritte in conto residui, al Fondo

revoche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, per essere destinate prioritariamente, per 53,2 milioni di euro, a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'EXPO 2015 [lettera a)], al cui finanziamento vengono altresì destinati dal comma 2 ulteriori 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 (per un ammontare complessivo di 96 milioni) a valere sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, già assegnati dal CIPE con delibera del 9 novembre 2013 alla linea M4 della metropolitana di Milano e non necessari nell'immediato. A quest'ultimo intervento vengono contestualmente destinati 42,8 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalle revoche (comma 1), al fine di mantenere inalterato l'ammontare complessivo del contributo assegnato dal CIPE in attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013.
      Il comma 2, in combinato disposto con il comma 1, lettera c), opera in sostanza una rimodulazione temporale delle risorse assegnate alla M4 di Milano al fine di assicurare risorse immediatamente disponibili agli interventi più necessari e urgenti ai fini dello svolgimento dell'evento EXPO.
      Sempre a valere sulle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1, 45 milioni di euro vengono finalizzati dal medesimo comma [lettera b)] a interventi per l'accessibilità ferroviaria dell'aeroporto di Malpensa.
      Con il comma 3 si autorizzano i soggetti attuatori degli interventi riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nonché le opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2 ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in coordinamento con il Commissario unico per l'EXPO.
      Il comma 4 prevede che le risorse residuali derivanti dalle revoche di cui al comma 1 siano destinate a interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali. Per le stesse finalità viene disposta dallo stesso comma 4, ricalcando le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2-novies e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010, la revoca dei finanziamenti statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali, in relazione ai quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori dopo due anni dal trasferimento o dall'assegnazione delle risorse, che a tal fine sono versate all'entrata e riassegnate, nell'importo massimo di 200 milioni di euro, ad un apposito Fondo.
      Allo stesso Fondo affluisce, altresì, secondo quanto previsto dal comma 6, una quota di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 delle risorse di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84 del 1994, che a legislazione vigente ammontano a 90 milioni di euro annui.
      Il comma 8 amplia il plafond delle risorse che possono essere revocate ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, e pertanto riutilizzate per opere immediatamente cantierabili, a tal fine estendendo dal 2008 al 2010 il termine entro il quale deve essere avvenuta l'assegnazione delle risorse da parte del CIPE, nonché il termine entro il quale i soggetti beneficiari dei finanziamenti debbano essere stati autorizzati ad utilizzare i limiti di impegno e i contributi pluriennali.
      Il comma 9 è volto a consentire al comune di Napoli di contrarre mutui per l'importo corrispondente al finanziamento di propria competenza necessario alla realizzazione della linea 1 della tratta centro direzionale – Capodichino della Linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alle disposizioni previste dal testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in tema di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
      Comma 10. Le modifiche proposte all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 sono finalizzate a risolvere le gravi problematiche derivanti dalla gestione dei contratti di appalto in corso di esecuzione nei casi di particolare urgenza inerenti il completamento dell'esecuzione ovvero ove sopraggiunga una situazione di crisi aziendale dell'impresa appaltatrice, al fine di armonizzare il contenuto di tale previsione con lo spirito della disciplina sul concordato preventivo, che è quello di garantire la continuità aziendale o comunque l'accrescimento e la conservazione del valore degli asset dell'impresa.
      Infatti, nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto a tale procedura, si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a fare fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori; né sarebbe coerente con la finalità della disciplina sopra richiamata applicare, per tale ipotesi, la sospensione del pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) successivi – prevista dall'attuale formulazione dell'articolo 118 del codice –, considerato che essa inciderebbe inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività danneggiando appaltatore, subappaltatori e stazione appaltante. In tale ottica appare opportuno prevedere che la stazione appaltante versi i corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal tribunale competente, in modo da salvaguardare sia la parità di condizione tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la prosecuzione dell'appalto.
      Più in particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 118 del codice prevede, come noto, che, per il caso in cui nel bando non sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'amministrazione, qualora l'appaltatore non trasmetta alla stazione appaltante entro un certo termine le fatture quietanzate dei subappaltatori in relazione all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, la stazione appaltante sospenda i successivi pagamenti dovuti all'esecutore. La ratio della norma è evidentemente quella di introdurre un meccanismo che induca l'appaltatore a pagare spontaneamente i crediti maturati dai subappaltatori, considerato che, diversamente, la stazione appaltante dovrebbe sospendere il pagamento nei suoi confronti dei successivi SAL, con inevitabili effetti anche sulla prosecuzione delle attività oggetto dell'appalto. Del resto, nel caso in cui, nonostante la sospensione dei pagamenti, l'appaltatore continui a non corrispondere quanto dovuto ai subappaltatori, la stazione appaltante si trova nella necessità di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa.
      Ciò posto, le modifiche al comma 3 dell'articolo 118 sono volte a consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della stazione appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà (ipotesi frequente, soprattutto nelle gare meno recenti). In questo modo si evita che l'impresa appaltatrice in crisi di liquidità, non potendo fornire all'amministrazione appaltante le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, si veda sospendere da parte della stessa il pagamento dei SAL successivi, con ciò alimentando una spirale negativa che incide inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività, danneggiando appaltatore, subappaltatori e stazione appaltante.
      L'introduzione del nuovo comma 3-bis all'articolo 118 è, invece, volta a raccordare tale articolo con la normativa fallimentare, e in particolare con gli strumenti negoziali di superamento della crisi aziendale – come quello previsto dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), introdotto con il decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, di concordato preventivo con continuità aziendale – che consentono la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici. Occorre, inoltre, considerare il concordato preventivo (come disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare) non come una procedura tesa ad estromettere l'affidatario dai lavori, bensì come strumento idoneo a consentire la prosecuzione dei contratti pubblici. Infatti, nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto a una procedura di concordato preventivo, tale soggetto si troverebbe in una situazione – per certi versi analoga a quella prevista nell'articolo 170, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice per il caso in cui l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori effettuati dal subappaltatore – di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori. Né sarebbe in linea con lo spirito della disciplina sul concordato preventivo applicare per tale ipotesi la sospensione del pagamento dei SAL successivi, considerato che essa inciderebbe inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività e, quindi, su quella continuità aziendale o sull'accrescimento e conservazione del valore degli asset, che la disciplina sul concordato preventivo mira a preservare. In considerazione di quanto sopra, la modifica prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale e ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della par condicio tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.
      Comma 11. Le disposizioni del comma 11 sono volte ad assicurare omogeneità di disciplina a tutta la materia dei contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche in relazione al fondamentale aspetto dello svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto.
      Specificamente, con la disposizione in rassegna si intende recepire tutta la normativa del citato codice dei contratti pubblici, così come novellata dalle recenti modifiche legislative di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, di recepimento delle pertinenti direttive europee, anche ai rapporti contrattuali anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, ivi compresi i settori cosiddetti «esclusi».
      La disposizione afferente esclusivamente alla disciplina delle garanzie non altera affatto il sinallagma contrattuale dei rapporti convenzionali in essere, né incide sulle esigenze ineludibili di garanzia della committenza rispetto all'operato dell'appaltatore, in relazione alla compiuta ed esauriente disciplina dettata dall'articolo 33-quater, che correttamente contempera le diverse esigenze della committenza medesima e degli appaltatori per gli aspetti di cui trattasi, che certamente hanno un impatto finanziario di rilevante entità.
      La disposizione non reca ovviamente profili di spesa a carico della casse erariali.
      L'ultimo periodo del comma 11 introduce un obbligo di rendicontazione della liberazione di tali liquidità e delle destinazioni delle stesse limitatamente a quei committenti di lavori pubblici che stipulano con lo Stato contratti pluriennali di investimento e di manutenzione.
      Con riferimento alla disposizione di cui al comma 12 si rappresenta quanto segue.
      Le vigenti norme pertinenti, segnatamente l'articolo 114, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedono che i carrelli, di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c) del medesimo codice, possono circolare su strada solo se immatricolati.
      Infatti, avendo l'articolo 231 del codice della strada abrogato la legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono venuti meno i presupposti normativi in base ai quali è stato adottato il decreto ministeriale 28 dicembre 1989 il quale consentiva la breve e saltuaria circolazione su strada dei carrelli in argomento senza che, a tal fine, fosse richiesta la loro immatricolazione, bensì unicamente l'autorizzazione, della validità di un anno, rilasciata dall'ufficio della motorizzazione competente per territorio, previo benestare dell'ente proprietario della strada.
      La modifica proposta reintroduce detta possibilità per l'evidente ragione di sottrarre a gravosi adempimenti tale particolare tipo di veicolo che, seppure così definito, è, sostanzialmente, una macchina da lavoro che circola su strada in maniera del tutto episodica, per tratti di brevità assoluta e in ambiti predefiniti, così da non costituire sostanziale pericolo o intralcio all'ordinaria circolazione stradale.
      La disposizione di cui al comma 13 interviene sull'articolo 2 della legge istitutiva delle autorità indipendenti n. 481 del 1995, modificando la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), mediante l'inserimento di un chiaro riferimento anche al sistema idrico, considerato che la medesima Autorità già si occupa della regolazione dello stesso.
      Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 23 si rappresenta quanto segue.
      L'intervento normativo, nella prospettiva del rapido e continuo mutamento del settore del trasporto aereo, mira a fornire uno strumento trasparente ed efficace per monitorare e vigilare sugli accordi che intervengono, negli aeroporti nazionali, tra le società concessionarie della gestione degli aeroporti pubblici e i vettori aerei, accordi che, sempre più numerosi, prevedono spesso l'erogazione di somme dai gestori ai vettori per sostenere il rilancio e lo sviluppo commerciale di nuovi aeroporti o nuove rotte.
      L'obiettivo è verificare che le risorse finanziarie oggetto di tali accordi siano erogate in modo trasparente e concorrenziale e costituiscano effettivamente occasioni di sviluppo economico, garantendo l'accessibilità a regioni attualmente poco collegate, evitando sprechi e soprattutto distorsioni concorrenziali del mercato interno. A tale proposito e al fine di garantire la predetta finalità è prevista l'adozione di Linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
      Tale norma vuole accompagnare secondo princìpi di trasparenza e di concorrenza, l'incentivo alle start-up aeroportuali, consentendo di adeguare in modo progressivo il proprio modello imprenditoriale con l'apertura di nuove rotte aeree, purché tale sostegno sia trasparente, accessibile e alle stesse condizioni per tutti i potenziali concorrenti.
      La tabella di seguito riportata fornisce il quadro riepilogativo delle addizionali al diritto d'imbarco passeggeri che a vario titolo e per differenti finalità vengono addebitate al passeggero originante dai vari scali nazionali.

      Le addizionali sono definite quali oneri aggiuntivi al diritto d'imbarco passeggeri per cui ne deriva che, ogniqualvolta sia dovuto il versamento del diritto stesso da parte del passeggero, è parimenti dovuto il versamento delle addizionali in argomento.
      Stabilisce in proposito l'articolo 11, comma 2, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) istitutivo della prima

addizionale che: «l'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, senza alcuna distinzione tra passeggero imbarcato originante e passeggero in transito».
      Ne deriva che il passeggero in transito presso uno scalo nazionale, è tenuto al doppio pagamento, oltre che del diritto d'imbarco, anche delle addizionali al medesimo diritto, una prima volta nello scalo di origine nazionale, e successivamente anche nello scalo di transito. Tale fattispecie non si verifica solo per il transito DOM-DOM che risulta esente dal pagamento del diritto d'imbarco (e quindi anche delle addizionali) ai sensi di un provvedimento amministrativo (circolare generale Pugliese del 24 ottobre 1991), che prevedeva l'esenzione dal pagamento della doppia tassa di imbarco per i voli nazionali (DOM-DOM) nei casi in cui la tratta successiva «costituiva la continuazione del viaggio con avviamento primo volo in coincidenza» (cosiddetti transiti diretti).
      La misura prevista dalla legge finanziaria 2004 è stata poi negli anni incrementata per finalità diverse tutte legate alla fiscalità generale, come evidenziato nella tabella sopra riportata, fermo restando il criterio di prelievo sul passeggero imbarcato dagli scali nazionali. Complessivamente la misura delle addizionali al diritto d'imbarco è pari a 6,50 euro ai quali va sommata l'addizionale per Roma Capitale pari a 1 euro.
      Ciò detto, allo scopo di intervenire su tale specifico aspetto, ed evitare la doppia imposizione della medesima tassa a carico del passeggero in transito su un aeroporto nazionale con provenienza da uno scalo di origine domestico, le disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 18 sono volte ad affermare che le addizionali in argomento sono dovute dal passeggero originante dai vari aeroporti nazionali e dai passeggeri in transito presso uno scalo nazionale, nel caso in cui l'origine del volo sia non domestica (Ue ed extra-Ue).
      Negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino l'addizionale per Roma Capitale continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica, in attuazione a quanto già disposto dalla citata circolare generale Pugliese del 24 ottobre 1991.
      All'onere derivante dalla misura in argomento, pari a circa 9 milioni di euro annui, si potrà far fronte mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente nazionale per l'aviazione civile, disposti ai sensi dell'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
      L'indennità di volo è prevista dall'articolo 907 del codice della navigazione, in ragione della specialità e dell'onerosità delle attività del personale navigante (piloti ed assistenti di volo).
      I commi 19 e 20, senza modificare il regime fiscale applicabile e in linea con la specialità delle mansioni svolte dal personale navigante, intervengono sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, con la finalità di modulare il cuneo fiscale in modo coerente con il peculiare contenuto professionale delle prestazioni del personale navigante e con la connaturale gravosità delle relative condizioni di impiego.
      La finalità dell'intervento è, quindi, quella di prevedere per il personale di volo la decontribuzione su un istituto retributivo (indennità di volo) già identificato dalla normativa precedente come specifico e meritevole di logiche contributive diversificate, mantenendo al contempo la partecipazione del 50 per cento di detta indennità nella formazione della retribuzione pensionabile, attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'INPS.
      Le disposizioni di cui ai commi da 21 a 23 si inseriscono in un percorso volto ad assicurare nel medio periodo la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori coinvolti da interventi di cassa integrazione guadagni o di mobilità, nonché a consentire la gestione dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione conseguenti allo stato di crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo.
      Tali esigenze si concretizzano non solo nell'assicurare l'equilibrio di bilancio del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo fino al 2018, attraverso il mantenimento del finanziamento derivante dall'addizionale di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005 e di cui all'articolo 2, comma 48 della legge n. 92 del 2012, ma anche nel mantenere il Fondo speciale nel suo assetto attuale, evitando, in un contesto di particolare crisi del trasporto aereo, la sua trasformazione in Fondo di solidarietà, prevista a partire dal 1 gennaio 2014, dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012.
      A tale scopo si dispone l'abrogazione della lettera c) del comma 47 della legge n. 92 del 2012 di abrogazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 di istituzione del Fondo speciale.
      Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 28 hanno lo scopo di valorizzare specifiche aree delle regioni dell'Obiettivo convergenza, attraverso la promozione di iniziative sul territorio rivolte a migliorare la capacità di attivazione della dotazione dei beni storici, culturali e ambientali.
      A tale fine sono finanziati progetti, presentati dai comuni italiani con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti, con una richiesta di finanziamento non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro. Tali scelte sono state determinate dal desiderio di valorizzare comuni di medie dimensioni in grado di esprimere progetti importanti per il loro territorio; ancor più se sono in grado di convogliare sul progetto eventuali ulteriori finanziamenti anche provenienti da fonti diverse. Si è poi fissato un termine entro il quale il progetto deve essere concluso che è stato individuato in quindici mesi dalla data in cui si assume l'impegno giuridicamente vincolante e comunque non oltre il 31 agosto 2015.
      Un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI disciplinerà i criteri per il finanziamento delle iniziative progettuali.

Articolo 14.

      Le disposizioni sono finalizzate, nel loro complesso, a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
      Tali misure si rendono assolutamente necessarie al fine di rafforzare ulteriormente l'attività del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per contrastare in modo ancora più efficace la vera e propria piaga del lavoro sommerso e irregolare ed evitare il ripetersi di tragedie come quella recentissima della fabbrica cinese di Prato.
      Sono dunque previsti una serie di interventi normativi volti al raggiungimento della suddetta finalità.
      La disposizione di cui al comma 1, lettera a) prevede che l'importo delle sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, nonché le somme aggiuntive previste, rispetto all'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative, in caso di violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ed in caso di riscontro dell'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria sia incrementato del 30 per cento.
      Si prevede inoltre, che nell'ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, non sia applicabile la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in base al quale, nell'ipotesi in cui il personale ispettivo rilevi l'inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale ovvero inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, provvede a diffidare

il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento.
      La disposizione di cui al comma 1, lettera b), prevede la decuplicazione delle sanzioni amministrative prescritte in caso di violazione delle norme sulla durata massima settimanale dell'orario di lavoro, fissata, per ogni periodo di sette giorni, in quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, nonché in caso di violazione delle norme relative ai riposi settimanali, escludendo dall'aumento le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme riguardanti le ferie annuali.
      La disposizione di cui al comma 1, lettera c), prevede che i maggiori importi derivati dall'aumento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma, siano destinati al finanziamento di misure, anche organizzative, poste in essere dalle direzioni territoriali del lavoro, finalizzate a rendere più efficaci le attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, e le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché quelle di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali importi potranno essere utilizzati anche per finanziare le misure, previste dal decreto di cui alla lettera f), finalizzate a incentivare l'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale ispettivo e quindi a migliorare l'efficacia dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.
      Per il raggiungimento di tali finalità si prevede che dette risorse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      La disposizione di cui al comma 1, lettera d), prevede che, ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, istituita con il decreto legislativo n. 124 del 2004, la quale opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza, la programmazione delle verifiche ispettive, sia a livello centrale che territoriale, del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, sia sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale previsione aiuterà, tra l'altro, a superare in maniera pressoché definitiva la nota problematica concernente la cosiddetta sovrapposizione degli interventi.
      La disposizione di cui al comma 1, lettera e), prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia autorizzato ad aumentare la dotazione organica del personale ispettivo di 250 unità, di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 in quello di ispettore tecnico di area III, da destinare nelle regioni del centro-nord.
      Le facoltà assunzionali aggiuntive previste dalla disposizione in esame si pongono in parziale deroga rispetto ai vincoli di cui al decreto-legge n. 95 del 2012. Tuttavia, tale parziale deroga risulta pienamente giustificata in considerazione del preminente interesse pubblico generale sotteso al contrasto alle violazioni in materia di lavoro irregolare e di salute e sicurezza sul lavoro (violazioni che assumono, nel presente momento storico, il carattere di una vera e grave emergenza sociale a livello nazionale, come purtroppo testimoniato dal recentissimo, tragico rogo nella fabbrica cinese di Prato).
      D'altronde, la legislazione degli anni più recenti (coeva e successiva al decreto-legge n. 95 del 2012) ha conosciuto analoghe deroghe per esigenze di analogo, preminente interesse pubblico.
      Basti citare, al riguardo:

          la deroga «a regime» dai richiamati vincoli per ciò che riguarda il comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e il personale di magistratura (comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012);

          la deroga «puntuale» ai medesimi vincoli recata dai commi 89 e seguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

      Infine, la disposizione di cui al comma 1, lettera f) prevede l'emanazione di un decreto concertato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di individuare misure incentivanti all'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale ispettivo.
      Il comma 2 reca la copertura relativa ai maggiori oneri derivanti dall'adozione della misura introdotta alla lettera e) del comma 1.

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RELAZIONE TECNICA
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013
Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure per l'avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese;

            Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale).

        1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per

la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.

        2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta.

        3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

            a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

            b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:

                1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

                2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;

                3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

        4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito.

        5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.

        6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:

            a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

            b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

        7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

        «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

        8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in

luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

        9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:

            a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;

            b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;

            c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;

            d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;

            e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».

        10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.».

        11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la

gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.

        12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo stoccaggio nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30%.

        13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 12 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.

        15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «5%» è sostituita dalla seguente: «4,5%». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1 gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco le parole: «condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel» sono soppresse; al terzo punto dell'elenco le parole: «durante il processo di produzione del biodiesel» sono soppresse; al quarto punto dell'elenco le parole: «condotta nelle aziende oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell'elenco dopo le parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e di categoria 2». Al comma 5-quienquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014, la misura massima sopra indicata è pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il valore della misura massima sopra indicata.».

        16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a e b dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di calcolo di cui all'articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente».

Articolo 2.
(Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI).

        1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e servizi»;

            b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1.
Princìpi generali

        1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Art. 2.
Benefìci

        1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”) e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.

        2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

        1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

            a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

            b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

            c) costituite in forma societaria;

            d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Art. 4.
Progetti finanziabili

        1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto.

        2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4-bis.
Risorse finanziarie disponibili

        1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.».

            c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;

            d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

                2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma 01»;

                3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato.»;

            e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla società Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;

            f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro

dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto»;

            g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

        «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;

            h) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento è emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

        2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da: «Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;

            b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «anche»;

            c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-bis,»;

            d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della

presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
Articolo 3.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).

        1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, è disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

        3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

            a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

            b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

            c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

            d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

        4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

        5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

            a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

            b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;

            c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

        6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

        7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.

        8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo comma 14.

        9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

        10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

        11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

        12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una

verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.

        13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito di imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 4.
(Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste).

        1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

        «Art. 252-bis.
Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.

        2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il

finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

            a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

            b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

            c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;

            d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

            e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;

            f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;

            g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;

            h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;

            i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.

        3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e dichiarazione di pubblica utilità.

        4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.

        5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:

            a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;

            b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;

            c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.

        6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.

        7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

        8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.

        9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

        10. All'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o più società “in house” individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.».

        2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui al presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14, a condizione che:

            a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

            b) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;

            c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;

            d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

        3. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/06.

        4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione di:

            a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;

            b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;

            c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

        5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

        6. Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

        7. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo

economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

        8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo.

        9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

        10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.

        11. Al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro nonché la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili.

        12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali

e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, nella circoscrizione dell'Autorità portuale restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

        13. Ai fini dell'attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

        14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio).

        1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

        2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» è aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.».

        3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari e agricole»;

            b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;

            c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE».

        4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.

        5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di

incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.

        7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

        8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;

            b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefìci del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;

            c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;

            d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;

            e) all'articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola: «relativa» è soppressa;

            f) il comma 4 dell'articolo 39 è abrogato.

        9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 6.
(Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria).

        1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste

ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

        2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

        4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

            b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;

            c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

            d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

        5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1 gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

        6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1 gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.».

        7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1 gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità non elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

        8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

        9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

        10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,

previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta è riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.

        11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.

        12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non è cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1.

        13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

        14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 7.
(Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale).

        1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

        «1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;

            b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi»;

            c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto).

        1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            «c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.»;

            b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione

obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

        1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

        1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1 ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini

dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.».

            c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

        3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

        3-quater. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.».

            d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:
«Art. 147-bis.
Risarcimento in forma specifica

        1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni

per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

        2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.».

            e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.

                2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:

        «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa

o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;

            f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:
«Art. 150-ter.
Divieto di cessione del diritto al risarcimento

        1. L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.».

        2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

        3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.

        4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

        5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

        6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente:

        «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso

il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».

        7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.

        8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

        9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

        10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

        11. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.

        12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014.

        13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 9.
(Misure per favorire la diffusione della lettura).

        1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, è disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

        2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun

anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.

        3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

        4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.

        5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

        6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

        7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 10.
(Tribunale delle società con sede all'estero).

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»;

            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

                1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;

                2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

                3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

                4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

                5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

                6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;

                7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

                8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

                9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia.».

        2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 11.
(Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione).

        1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

            a) all'articolo 9, dopo le parole: «Ai finanziamenti del Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5»;

            b) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «per la realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

        2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.

        3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.

Articolo 12.
(Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa).

        1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli rappresentativi

del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli.»;

            b) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».

            c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonchè per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti.

        2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c).»;

            d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        «1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2,

3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

        2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

            a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

            b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.»;

                2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»;

                3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;

            e) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.»;

            f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.

        2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.»;

            g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «all'articolo 3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;

            h) dopo l'articolo 7-ter è inserito il seguente:
«Art. 7-quater.
Cessione di ulteriori crediti e titoli

        1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

        2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.».

        2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

        «26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra

menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.».

        3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».

        4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»;

            b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione, possono» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»;

            c) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis.
Operazioni di finanziamento strutturate

        1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

        2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione.

        3. L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.

        4. Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.

        5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».

        5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

        «9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.».

        6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

            b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante»;

                2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile».

        7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 13.
(Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo).

        1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili:

            a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;

            b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2;

            c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.

        2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano è assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, è revocato,

in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014. Con apposita delibera del CIPE vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalità di monitoraggio.

        3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

        4. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalità sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalità è disposta la cessione ad altra Autorità portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

        6. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è

assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4.

        7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6 contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.

        8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

        9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, il comune di Napoli è autorizzato a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

        10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.»;

            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.».

        11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione

ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.

        12. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.».

        13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas» sono soppresse.

        14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        15. I gestori aeroportuali comunicano all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.

        16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.

        17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.

        18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9 milioni dei euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il

Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

        19. Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

        20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal fine, per il medesimo importo sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

        21. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 47, le parole: «1 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2019»;

            b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

        22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera c) è abrogata.

        23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.

        24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere la valorizzazione di specifiche aree territoriali e per migliorarne la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché di servizi per l'attrattività turistica, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato potrà presentare un solo progetto articolato, in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro, il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

        25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI da approvare con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24.

        26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.

        27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

        28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26 destinabili all'intervento di cui al comma 24.

Articolo 14.
(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).

        1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

            a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

            b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;

            c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo e quelle derivanti dall'adozione

delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

            d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti è sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

            e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa;

            f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 15.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri.
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri.
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico.
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Bonino, Ministro degli affari esteri.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.