• C. 3849 EPUB Proposta di legge presentata il 23 maggio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3849 Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconoscimento della qualità di lavoro usurante per le attività svolte dal personale appartenente al medesimo Corpo e delega al Governo per la riforma del trattamento economico del personale, per la riforma del servizio volontario nonché per l'immissione del personale volontario nei ruoli


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3849


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE

Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconoscimento della qualità di lavoro usurante per le attività svolte dal personale appartenente al medesimo Corpo e delega al Governo per la riforma del trattamento economico del personale, per la riforma del servizio volontario nonché per l'immissione del personale volontario nei ruoli

Presentata il 23 maggio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dopo anni di privatizzazione del rapporto di lavoro, ha conseguito, attraverso la legge delega 30 settembre 2004, n. 252, e il successivo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un riconoscimento di altissimo significato, riportando alla natura pubblicistica il rapporto di lavoro degli operatori di questo glorioso Corpo dello Stato.
      Questo è avvenuto per la sua peculiare attività lavorativa, preposta, sino al rischio della vita umana, al soccorso pubblico e alla tutela della pubblica e privata incolumità, quale valore fondamentale della Repubblica da garantire ai cittadini in modo uniforme sul territorio nazionale.
      Sono valori assimilabili a quelli assicurati dal restante personale in regime di diritto pubblico che garantisce il funzionamento dello Stato e la sua sicurezza, quali magistrati, ambasciatori, prefetti, Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, per quanto attiene l'ordinamento civile, e Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza ed Esercito, per quanto attiene l'ordinamento militare.
      Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come richiamato dal citato decreto legislativo n. 217 del 2005, ha compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, propri delle Forze di polizia e, per questo motivo, i suoi appartenenti dipendono anche dall'autorità giudiziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza.
      Sinora l'attenzione politica verso questo Corpo è sempre stata di second'ordine, nonostante gli appartenenti al medesimo Corpo siano al primo posto nelle simpatie di tutti e negli apprezzamenti dei cittadini.
      Infatti, non vi è un loro intervento che non torni utile alla salvezza delle persone e delle cose, sia in occasioni di calamità pubbliche, di rovine di edifici, di frane, di alluvioni, di prevenzione e di estinzione degli incendi, sia in occasione di soccorsi tecnici in genere, e il tutto è svolto con profondo senso del dovere e amore per il prossimo.
      Ma cosa ottengono in cambio questi uomini e queste donne dalla classe politica? Nemmeno il giusto riconoscimento giuridico ed economico è garantito a questo speciale Corpo dello Stato.
      I vigili del fuoco soffrono una generale disattenzione sui loro problemi di natura retributiva e pensionistica; spesso si ignora il rischio quotidiano della vita a cui sono sottoposti ma si chiede loro, al contempo, uno spirito di abnegazione fuori dal comune.
      La sperequazione perpetrata a loro discapito è enorme e ingiustificata, sia sotto il profilo retributivo che pensionistico, rispetto agli altri Corpi dello Stato preposti alla sicurezza.
      Le organizzazioni sindacali di categoria hanno, nel corso degli anni, tentato di evidenziare al legislatore e all'opinione pubblica tale precaria condizione, divenuta ormai insostenibile.
      In special modo la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL) vigili del fuoco ha sensibilizzato i parlamentari sia della maggioranza sia dell'opposizione a prendere in considerazione la riforma del Corpo, ma suo malgrado le risposte ricevute non sono state esaurienti così come si aspettava.
      Intanto basta confrontare le buste paga di un capo squadra dei vigili del fuoco e di un sovrintendente, con pari qualifica, del Corpo forestale dello Stato, per notare una differenza, a danno del primo, di circa 300 euro mensili, che appare ingiustificata anche in ragione di simili compiti antincendio e di simili compiti di polizia tra i due Corpi e comunque di un'analoga importanza nel campo della sicurezza.
      Ciò non è più tollerabile. Anche le famiglie di questi eroi devono poter crescere i loro figli con pari dignità rispetto alle famiglie degli altri Corpi dello Stato.
      Basti pensare, tra le molte voci, all'indennità di trasferta, oggi sconosciuta ai vigili del fuoco, ma riconosciuta alle Forze di polizia, nonostante i vigili del fuoco siano inviati in tutto il territorio nazionale anche per calamità naturali ed emergenze (terremoti, frane, alluvioni eccetera).
      Basti pensare che i vigili del fuoco non hanno riconosciuta una polizza assicurativa, specialmente in favore degli autisti, che li tuteli da eventuali danni cagionati a terzi nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali.
      O, ancora, si pensi all'indennità di imbarco e navigazione, riconosciuta al personale in servizio presso i nuclei navali delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, della Marina militare e della Guardia costiera, ma non al personale nautico dei vigili del fuoco, nonostante la similarità delle mansioni. O ancora alle indennità di volo e di aeronavigazione, oppure all'indennità d'immersione, anch'esse riconosciute agli specialisti di tutti i Corpi dello Stato sia ad ordinamento militare che ad ordinamento civile, ma non al personale elicotterista e sommozzatore, nonostante l'equipollenza delle mansioni. Quest'ultima, sebbene la legge 9 luglio 1967, n. 573, stabilisca una sostanziale equiparazione economica e giuridica con le analoghe organizzazioni civili e militari subacquee (Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza, Marina militare, Arma dei carabinieri) non è mai stata applicata.
      O ancora all'aumento di servizio di un anno ogni cinque anni di cui godono le Forze di polizia ai fini pensionistici, ma che per i vigili del fuoco pare proprio un diritto inarrivabile, condannando gli stessi a conseguire la pensione ben cinque anni dopo i colleghi delle altre Forze di polizia.
      Le sperequazioni sono innumerevoli e la presente proposta di legge vi rende giustizia solo in parte, anche se si prefigge di costituire un buon inizio per riconoscere la pari dignità tra i Corpi dello Stato.
      Si rammenta altresì, che i vigili del fuoco, pur deputati alla tutela e alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, nell'espletamento del proprio servizio registrano la più alta percentuale di mortalità e di malattie professionali, ma non è loro riconosciuto lo status di «categoria usurante». Invece, i ballerini, i professori universitari e i lavoratori del vetro questo particolare status lo hanno conseguito da anni.
      È quindi ormai non più rinviabile l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel cosiddetto comparto sicurezza, mediante il riconoscimento dello status di forza di polizia, fermi restando i suoi compiti istituzionali e la conseguente collocazione nel medesimo procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, a garanzia che i vigili del fuoco non siano più dimenticati e mortificati.
      Questa evidente e ingiustificata sperequazione nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ormai moralmente insostenibile e produce danni considerevoli a tali encomiabili lavoratori, sia sotto l'aspetto prettamente economico e previdenziale, sia soprattutto sotto l'aspetto più complessivo di tutti i risvolti della loro attività di servizio, nonché sull'aspetto morale dei lavoratori stessi.
      Si vuole ricordare a tutti voi, onorevoli Colleghi, che non si sta parlando di un'azienda o di un'organizzazione di volontariato – senza nulla togliere al volontariato – ma di un Corpo che al nostro Paese – che noi oggi in questo Parlamento, ci pregiamo di rappresentare – ha offerto il sacrificio di feriti gravi e di vite umane, al servizio dei nostri cittadini. Vogliamo solo ricordare in questa sede, anche se lo riteniamo quasi inutile, un esempio su tutti, ma se ne potrebbero citare un'infinità. Il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, avvenuto il 31 ottobre 2002 a seguito di una scossa di terremoto, nel quale persero la vita numerose persone, tra cui 27 bambini: stiamo parlando di quegli uomini che molti di noi, in quella malaugurata occasione, come in tante altre, hanno visto attraverso lo schermo di un televisore operare senza sosta ed entrare sotto le macerie di una scuola crollata completamente, scavando a mani nude fino all'ultimo, nel tentativo di estrarre anche una sola persona ancora in vita. E questo con lo spirito altruista che ha sempre contraddistinto questi uomini, che antepongono la salvezza di tutti noi a qualsiasi loro diritto, compreso il diritto alla loro stessa sicurezza in ambito lavorativo, che nei fatti per loro non esiste, mentre è un diritto oramai acquisito per la maggior parte dei lavoratori.
      Ebbene, in quel frangente i vigili del fuoco, consapevoli del rischio di ulteriori crolli che stavano correndo, lavorando senza sosta, riuscirono in estreme condizioni a estrarre ancora tre persone in vita, risultato che rinvigorì moralmente quegli uomini, al punto da farli proseguire indefessi fino alla fine dell'operazione, con la speranza di trovare altre persone in vita.
      Allora, onorevoli Colleghi, provate a pensare se l'ultima bambina o bambino estratto vivo fossero stati nostra figlia o nostro figlio: con quale spirito valutereste oggi il tema del trattamento economico e pensionistico dei vigili del fuoco e il riconoscimento della loro attività lavorativa? Con questo spirito, onorevoli Colleghi, vi chiediamo di apprezzare in questa proposta di legge un graduale rimedio alla situazione descritta e vi chiediamo di condividerla.
      Non possiamo esimerci dal ricordare altri esempi dell'encomiabile attività del vigile del fuoco. Durante le operazioni di soccorso scaturite a seguito del crollo di una palazzina in via di ristrutturazione avvenuto il 12 luglio 2008 a Napoli questi lavoratori hanno operato in maniera continuativa per tutte la notte alla ricerca di possibili vittime rimaste intrappolate tra le macerie. Anche più recentemente con il disastro della nave Concordia o a Modugno nell'occasione dello scoppio della fabbrica di fuochi di artificio dove persero la vita tredici operai, i vigili del fuoco sono stati sempre in prima linea a difendere e tutelare in materia silente, ma presente, l'incolumità del cittadino
      E cosa dire ancora della loro attività durante la stagione estiva e con l'acuirsi degli incendi boschivi?
      Questi uomini, pur con carenze organiche pari a circa 3.500 unità rispetto a una dotazione organica ormai anacronistica e ferma al 2001, con abnegazione e spirito di sacrificio hanno consentito di limitare i forti danni cagionati e di salvare molte vite umane.
      Il progetto «Soccorso Italia in 20 minuti», voluto nella XIV legislatura sotto il Governo Berlusconi e che prevedeva l'abbattimento della risposta in termini di sicurezza, garantita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco entro una media di circa 45/90 minuti, entro circa 20 minuti (tempo di risposta dalla chiamata di soccorso all'arrivo sul luogo dell'intervento da parte di una squadra dei vigili del fuoco), è rimasto solo sulla carta.
      I vigili del fuoco si aspettano il giusto riconoscimento con adeguati provvedimenti legislativi, sono stanchi di belle parole ai funerali di Stato o delle medaglie al valore, atti senza valore se non saranno preceduti dal riconoscimento della pari dignità lavorativa con gli altri Corpi dello Stato. Questi nostri angeli custodi non si ritengono né migliori né peggiori dei colleghi appartenenti alle Forze dell'ordine ma, rischiando tutti i giorni la loro vita, non si capacitano delle motivazioni per cui la loro esistenza non viene considerata in ugual modo.
      Abbiamo migliorato negli scorsi anni la capacità operativa ed economica ad alcuni Corpi che si trovano in difficoltà (ricordiamo gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo della guardia di finanza oppure alla Guardia costiera).
      Adesso è arrivato il momento di occuparci dell'asse portante della protezione civile definendo compiti, potenziando gli organici, attribuendo pari dignità normativa, economica e previdenziale ai vigili del fuoco, ma soprattutto azzerando la dicotomia esistente tra questa categoria e la medesima protezione civile, che tanta confusione crea a discapito della sicurezza.
      Basta recarsi in un qualsiasi comando dei vigili del fuoco per percepire lo scoramento di chi rischia la vita per uno stipendio che oggi non consente più di mantenere dignitosamente una famiglia e di chi, tra l'altro, oggi è anche sotto il rischio costante di intervenire per primo in eventuali attacchi terroristici, in attacchi di tipo non convenzionale con agenti chimici, batteriologici, nucleari e quant'altro, per i quali questi uomini si sono dovuti attrezzare e sono un fiore all'occhiello del nostro Paese, sia per la preparazione specifica già facente parte del loro bagaglio professionale, sia per l'adeguamento specifico, con riguardo ai temuti attacchi dopo quelli dell'11 settembre 2001.
      Inoltre, attualmente, i locali in cui si svolgono spettacoli pubblici e intrattenimenti, che non sono sottoposti all'obbligo di vigilanza antincendio, di fatto non vengono sottoposti a controlli ispettivi sulla sicurezza per quanto di specifica competenza dei vigili del fuoco; risultano inoltre gravi carenze dei controlli relativi alla sicurezza antincendio e delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in moltissime attività. Perciò, avendo a disposizione il principale organo competente nelle materie citate, si ridurrebbe certamente la piaga degli incidenti sul lavoro e con questo provvedimento, s'intende dare attuazione anche a tale forma di garanzia della sicurezza in favore della cittadinanza.
      Si tenga anche presente che l'attuale incertezza normativa porta i vigili del fuoco a incontrare notevoli difficoltà al momento di impartire ordini di pubblica sicurezza, atteso che la cittadinanza spesso non è consapevole che un Corpo come quello dei vigili del fuoco opera con poteri di polizia a salvaguardia delle persone.
      Si pensi, tra i molti, agli ordini di sgombero con urgenza da abitazioni a rischio di crollo imminente, come agli ordini di chiusura di strade nel caso di rischio imminente di frane.
      Per spiegare ancora meglio l'incertezza normativa, che da sempre ricade sui vigili del fuoco, basta fare riferimento alla loro qualifica di agenti di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, successivamente abrogato dall'articolo 35, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
      Ovviamente tutto ciò ha ripercussioni immaginabili su tale Corpo.
      Per queste ragioni fondamentali, ma anche per le migliaia di altre che possiamo risparmiare di menzionare, oggi vi chiediamo di inserire, in modo chiaro e inequivocabile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel «comparto sicurezza».
      Viceversa, la tendenza di tutte le parti politiche negli ultimi anni ha portato a credere che l'unica strada da percorrere fosse, anche per questo glorioso Corpo, quella di assoggettarlo sempre di più alla protezione civile, con il risultato di snaturare uno dei Corpi di sicurezza più importanti e professionalmente incomparabili del nostro Paese.
      Considerata la tendenza verso una graduale sostituzione della componente professionistica con quella del volontariato, corre l'obbligo di chiarire anche che tale patrimonio di professionalità non può e non deve essere umiliato, poiché di ciò si tratta.
      La sicurezza del nostro Paese, che in ogni minuto rischia di subire attacchi scellerati di componenti terroristiche di ogni natura, con agenti chimici o batteriologici, non può essere affidata al seppur nobile servizio di volontariato: ciò sarebbe un atto irresponsabile da parte nostra nei confronti dei cittadini italiani tutti.
      Per questo riteniamo che sia giunto il momento di invertire questa tendenza, pur tenendo conto del servizio reso fino ad oggi da questo rispettabile personale che s'identifica come vigili volontari o discontinui.
      Anch'esso è, infatti, legato all'inserimento nel comparto sicurezza del Corpo, visto che il suo passaggio all'interno del comparto sicurezza non può avvenire e considerato che il Corpo necessita di un urgente e non più rinviabile aumento di organico sostanziale.
      Considerato che in questo caso verrebbe a mancare la componente volontaria, che può comunque ben coesistere, come gli altri volontari, nell'ambito della protezione civile, si rende necessaria una cospicua assunzione di personale, che può essere ottemperata quasi del tutto con l'assunzione a domanda di tale personale in regola con i requisiti richiesti.
      Ciò porterebbe oltretutto un notevole risparmio di tempo e di spesa per lo Stato, relativamente a concorsi esterni da organizzare ex novo, considerando, inoltre, che si tratta di personale già in parte addestrato e con una già riconosciuta esperienza nel settore.
      L'altro grave problema del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, infatti, è la grave carenza di organico e l'uso indiscriminato di personale volontario e precario per sopperire alle esigenze operative, ormai sempre più in sostituzione del personale professionista.
      Questo stato di cose rende difficile l'assolvimento dei crescenti compiti loro assegnati ed è peraltro palesemente incompatibile con lo stato di forza di polizia.
      I servizi di vigilanza e l'attività di prevenzione degli incendi sono svolti da personale che sovente lavora oltre l'orario ordinario, straordinario e di turnazione. Si verificano notevoli ritardi per l'apertura al traffico civile di numerosi aeroporti. Alcuni distaccamenti dei vigili del fuoco sono addirittura chiusi a causa della mancanza di personale. Altrettanto spesso i vigili del fuoco sono costretti a operare con squadre di soccorso di consistenza numerica inferiore al minimo previsto dai criteri tecnici di sicurezza e di efficienza e diverse competenze, di notevole importanza, vengono trascurate per mancanza di personale, con le conseguenze che questo comporta.
      Nel contempo, ogni competenza e incarico sono continuamente assegnati al Corpo, come la partecipazione alle opere di demolizione delle costruzioni abusive, il presidio, notturno e diurno, di strade e di autostrade durante i periodi di traffico intenso, la presenza sempre più consistente nelle operazioni di protezione civile e di intervento per incendi boschivi, gli interventi NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico), l'attività di polizia giudiziaria eccetera.
      È aumentata notevolmente la mole di lavoro per servizi di soccorso, incendi, crolli e dissesti statici, soccorso alle popolazioni vittime di terremoti, recupero delle salme, incidenti e ostacoli al traffico, danni determinati dall'acqua e altri tipi di interventi richiesti dalla popolazione.
      I servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono indispensabili e la loro mancata prestazione, in tutto o in parte, può comportare danni gravi e situazioni di rischio per persone, animali, cose e ambiente. È incalcolabile, sotto questo aspetto, il patrimonio di vite umane e di beni materiali salvato ogni anno.
      Per questi motivi appare evidente come l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non possa essere ridotta in ossequio a mere valutazioni economiche: ogni inefficienza o mancanza di tempestività nell'intervento può essere pagata a caro prezzo dalla collettività. Il cittadino, quindi, deve ricevere la massima attenzione da parte del Governo e delle forze politiche.
      Invece, sin dalla sua istituzione, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha operato con organici sottostimati e il peso di questa prevedibile lacuna è sempre ricaduto sugli stessi vigili del fuoco che, sin dal 1970, hanno prestato la loro opera a giorni alterni con turni massacranti di ventiquattro ore e con la possibilità di essere trattenuti in servizio anche nei giorni di libertà.
      Si pensi che, per ottenere un orario di lavoro ordinario di trentasei ore settimanali, come per i lavoratori del pubblico impiego, è stato necessario ridurre, nel numero e nelle unità, le squadre di soccorso per i turni di notte. Spesso, infatti, nelle ore notturne, alcune sedi dei vigili del fuoco sono rimaste chiuse e numerosi incidenti hanno evidenziato le consistenti carenze di organico.
      Per impedire che la carenza di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si tramuti in un'inefficienza del servizio di soccorso, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare, come, ad esempio, la perdita di beni patrimoniali e di vite umane, e ritenendo che, alla luce delle recenti esperienze, con la legislazione ordinaria non possa essere raggiungibile un adeguato livello di organico, con il presente progetto di legge si pone l'esigenza di un'iniziativa straordinaria di assunzioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, accompagnata dall'abolizione del precariato e del servizio volontario, oggi incompatibili con la qualità di forza di polizia.
      Dimostriamo con i fatti che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è considerato da tutti noi un Corpo dello Stato «di serie B».
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di riconoscimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le parole: «il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 2.
(Istituzione del nucleo provinciale di polizia giudiziaria e di sicurezza dei vigili del fuoco).

      1. Presso ogni comando provinciale dei vigili del fuoco è istituito, qualora non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, per i reati di competenza e con compiti di investigazione specialistica, oltre che per il potenziamento dei servizi ispettivi di competenza.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto della classificazione del relativo comando provinciale e dell'effettiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 4.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per la graduale perequazione del trattamento economico e pensionistico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) inserimento del personale operativo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con previsione di analoghi istituti normativi e di analoghe carriere;

          b) inserimento del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;

          c) inserimento del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'articolo 124 del medesimo decreto legislativo n. 217 del 2005, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni e che espleta servizio presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e, per quanto riguarda i funzionari amministrativo-contabili direttori, anche nell'ambito di tutti gli

uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) previsione del diritto di opzione, anche in soprannumero riassorbibile e in deroga ai limiti di età, per il personale di cui alle lettere b) e c) che intenda transitare a domanda nella pari qualifica dei ruoli operativi, anche del personale direttivo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa verifica dei requisiti psico-fisici e ginnici di idoneità e previo superamento di un apposito corso di formazione da vigile del fuoco secondo la qualifica richiesta, con possibilità di mantenere le mansioni amministrative, contabili o informatiche ricoperte;

          e) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, con il trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale di pari qualifica delle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

          f) esclusione del personale operativo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta;

          g) applicabilità al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'indennità di imbarco e navigazione, di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284;

          h) applicabilità al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui agli articoli 5, 6 e 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78;

          i) applicabilità al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'indennità

d'immersione di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 573;

          l) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, impiegato in attività operativa, del computo dei servizi operativi per l'aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          m) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, impiegato in attività operativa, della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          n) previsione di diritti e di prerogative sindacali analoghi a quelli delle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

          o) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.
      3. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi

ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
      4. La delega di cui al comma 1 del presente articolo non può comportare in alcun caso ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre a quelli quantificati all'articolo 8, comma 1.
Art. 4.
(Delega al Governo per la riforma e per l'immissione in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. In attuazione del riconoscimento della qualità di forza di polizia disposto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale conseguenti all'istituzione del nucleo provinciale di cui all'articolo 2 della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assunzione in ruolo degli idonei ai concorsi per vigili del fuoco con riserva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

          b) assunzione in ruolo, a domanda, di tutto il personale volontario che risulta iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e che ha effettuato almeno un anno di servizio continuato presso i distaccamenti volontari ovvero che ha effettuato almeno venti giorni effettivi di servizio a tempo determinato presso le sedi permanenti del Corpo nazionale di vigili del fuoco;

          c) previsione che le assunzioni di cui alla lettera d) avvengano secondo l'ordine di priorità stabilito a seguito del superamento di una prova selettiva teorico-pratica, basata sulle nozioni acquisite durante il servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previo superamento di test attitudinali e di una prova ginnica;

          d) previsione che le modalità per la prova selettiva e per il test attitudinale di cui alla lettera c) siano stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

          e) sottoposizione di tutto il personale idoneo a una visita medica diretta ad accertare l'incondizionata idoneità psico-fisica all'assunzione nella mansione di vigile del fuoco;

          f) previsione di un corso di formazione di base del personale assunto di durata pari a sei mesi coincidenti con il periodo di prova, di cui gli ultimi due mesi da svolgere presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco;

          g) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, non siano più consentiti il servizio volontario e il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolto dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell'interno e connesse a grandi eventi e a calamità naturali e con compiti di ausilio, e, in ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro; previsione che, a decorrere dalla medesima data, sia fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle ordinarie squadre di intervento dei vigili del fuoco in sostituzione del personale professionista;

          h) cessazione dalla qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando la possibilità di richiamo, del personale volontario che non

ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione;

          i) individuazione, con apposito decreto del Ministro dell'interno, sentiti, ove ritenuto opportuno, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali interessati, dei distaccamenti volontari che, sulla base dell'aumento di organico e tenuto conto delle necessità di intervento, sono convertiti in distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dei distaccamenti volontari che cessano di dipendere dal medesimo Corpo e che sono convertiti in strutture operative della protezione civile sotto il coordinamento degli enti locali;

          l) previsione che il personale volontario posto alle dipendenze degli enti locali svolga la propria attività gratuitamente;

          m) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, non sia più consentito il servizio civile volontario nei vigili del fuoco;

          n) destinazione dei proventi derivanti dai risparmi di spesa di cui alle lettere g) e l) alla copertura economica dell'immissione in ruolo del personale di cui al presente comma.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.
      3. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi

ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
      4. La delega di cui al comma 1 del presente articolo non può comportare in alcun caso ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre a quelli quantificati all'articolo 8, comma 2.
Art. 5.
(Riconoscimento della qualità di lavoro usurante per l'attività svolta dal personale operativo e tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. Al personale operativo e al personale dirigente e direttivo, anche medico e ginnico-sportivo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto lo status di categoria usurante e ad esso sono applicate ed estese le norme previdenziali vigenti in materia.

Art. 6.
(Competenza dello Stato nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige).

      1. Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, in coerenza con i princìpi costituzionali e con la qualità di forza di polizia di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i servizi di soccorso pubblico ed antincendio sono di esclusiva competenza dello Stato e sono svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      2. Il personale dipendente effettivo dei corpi dei vigili del fuoco delle regioni di cui al comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare il diritto di opzione per il transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando il medesimo trattamento economico in godimento, qualora più favorevole, e la sede di destinazione nella quale presta servizio.


      3. Il personale che non ha richiesto l'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 2 è impiegato dalla regione di competenza in mansioni di pari livello, previa intesa con le organizzazioni sindacali del settore.
      4. Al personale vigile del fuoco volontario delle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 4.
Art. 7.
(Disposizione transitoria).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2016, a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

          a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

          c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante i risparmi di spesa derivanti dalle norme del decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere g) e l).

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.