• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09096    la riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è intervenuta nel corso di utilizzo da parte delle imprese dei settori con...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09096presentato daALBANELLA Luisellatesto diMercoledì 6 luglio 2016, seduta n. 648

   ALBANELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è intervenuta nel corso di utilizzo da parte delle imprese dei settori con accesso alla cassa integrazione straordinaria, del contratto di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984, il quale già aveva previsto il ricorso a tale specifico ammortizzatore sociale «(...)al fine di evitare in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale»;
   l'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 726 del 1984 prevedeva un termine massimo di durata, esplicitando che «(...) il trattamento di integrazione salariale viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi (...)», pertanto, senza condizionare tale durata ad un'esplicita previsione di tale termine massimo sin dall'atto iniziale di stipula del contratto di solidarietà, ma lasciando alle parti la possibilità di prevedere la modalità, anche frazionata, di tale durata, purché nell'ambito del termine massimo;
   pertanto, le imprese di tutti i settori industriali, comunque imprese con contribuzione versata alla cassa integrazione guadagni straordinaria in esito a procedure collettive ai sensi degli articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, al fine di evitare la riduzione del personale, trovavano con le parti sociali accordi di gestione degli esuberi, mediante ricorso al contratto di solidarietà;
   tali accordi, a salvaguardia occupazionale, si ponevano un termine di 24 mesi, determinato dalla legge, senza sussistenza di condizionamenti o vincoli normativamente espressi sulle modalità del decorso temporale, nel senso che poteva prevedersi un frazionamento di tale arco temporale, come in realtà, normalmente esercitato, in due periodi contigui di 12 mesi ciascuno, il secondo usualmente a proroga del primo, anche vista e considerata, in tal senso, la regolamentazione assunta in sede di procedure autorizzative ministeriali;
   si pone a tal proposito, l'interrogativo circa la previsione del rispetto della norma previgente al decreto legislativo n. 148 del 2015, relativamente agli accordi intervenuti in data antecedente, e regolamentati, per gli effetti a valere sulla salvaguardia occupazionale e sulle condizioni e modalità di gestione degli esuberi aziendali;
   il decreto legislativo n. 148 del 2015 interviene a modificare con maggior onerosità le condizioni e le modalità di gestione degli esuberi, a far data dalla pubblicazione del medesimo provvedimento, ovvero dal 24 settembre 2015;
   efficienza di carattere sociale, nonché ragioni di stabilità giuridica, dovrebbero escludere conseguenze che possano disattendere o disconoscere gli effetti già prodotti dalle norme di legge, e nella fattispecie, gli effetti prodotti sugli accordi di contratti di solidarietà intervenuti antecedentemente al decreto legislativo n. 148 del 2015, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, in esito a procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;
   la circolare n. 30 del 9 novembre 2015, a firma della direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, invece sembrerebbe, disattendere l'adottato criterio, prevedendo che precedenti accordi ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984 potessero proseguire fino alla naturale scadenza dei 24 mesi previsti dalla norma, ma solo a condizione esclusiva, peraltro non rinvenuta neanche nel decreto legislativo n. 148 del 2015, della previsione nell'accordo tra le parti (imprese e organizzazioni sindacali), di un'esplicita durata di 24 mesi, già predeterminata e manifestata nell'accordo di stipula del contratto di solidarietà;
   la previsione, contenuta al comma 1, dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone che: «I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguiti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse», consentendo di interpretare la permanenza fino allo scadere dei 24 mesi, così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, delle condizioni e delle modalità di gestione degli esuberi, potendosi cioè ritenere che la consultazione sindacale si riferisca all'atto delle parti (imprese e organizzazioni sindacali), con cui hanno inteso dar corso al contratto di solidarietà, in esito alla conclusione con accordo della procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. In tal senso, dovrebbe ritenersi priva di effetti, l'interpretazione di cui alla parte richiamata in seno alla circolare ministeriale n. 30 del 9 novembre 2015 –:
   alla luce delle considerazioni sommariamente espresse in premessa, se non intenda adottare iniziative correttive coerenti con lo spirito e la lettera del decreto legislativo n. 148 del 2015 al fine di evitare l'interruzione delle scelte già condivise da imprese e organizzazioni sindacali, i ottemperanza alla normativa preesistente. (5-09096)