• C. 2759 EPUB Proposta di legge presentata il 1° dicembre 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2759 Istituzione di un'etichetta per il clima


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2759


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
STELLA BIANCHI, BARGERO, BECATTINI, BERGONZI, BORGHI, CARELLA, CENNI, CIMBRO, COMINELLI, COVA, COVELLO, CRIMÌ, GANDOLFI, LA MARCA, LODOLINI, MALPEZZI, MARIANI, MASSA, PES, ROMANINI, TIDEI, ZANIN, ZARDINI
Istituzione di un'etichetta per il clima
Presentata il 1 dicembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Negli ultimi anni è cresciuta fortemente l'attenzione dell'opinione pubblica verso i cambiamenti climatici e gli effetti drammatici che questi stanno già determinando sul delicato equilibrio ambientale del pianeta. Tale attenzione può esprimersi con grande efficacia anche nelle scelte dei singoli consumatori che possono decidere di preferire prodotti che hanno minor impatto in termini di emissioni di gas serra e quindi di aumento del riscaldamento globale. I consumatori chiedono sempre maggiori informazioni, che siano anche affidabili e accurate, sulla qualità ambientale dei prodotti e sulla loro provenienza e hanno interesse anche a conoscere il peso in termini di emissioni climalteranti proprio di ogni prodotto. Allo stesso tempo, questa attitudine dei consumatori ha promosso corrispondenti scelte di investimento che le imprese hanno fatto sia in virtù di un forte senso di responsabilità sociale sia per poter cogliere al meglio le opportunità di riduzione dei costi di produzione, frutto di un uso efficiente delle risorse naturali, e i maggiori spazi di mercato che si aprono con un crescente rispetto del clima e dell'ambiente. A questo fine la carbon footprint, che possiamo tradurre con impronta climatica e definire come una quantificazione delle emissioni di gas serra generate durante il ciclo produttivo di un bene, è uno strumento di grande efficacia perché è di chiara comprensione ed è immediatamente riconducibile alla sfida centrale per la nostra generazione che è il contrasto ai cambiamenti climatici. L'unità di misura della carbon footprint è la tonnellata di anidride carbonica equivalente (tCO2e); con questa unità di misura è possibile comparare differenti tipi di gas ad effetto serra riportandoli ad unità di CO2 emesse. Per una corretta valutazione della carbon footprint sono stati elaborati a livello internazionale documenti tecnici di valutazione sulla base dei quali numerosi enti verificano le emissioni di gas serra associate ai diversi prodotti. La finalità della presente proposta di legge è quella di fornire ai consumatori uno strumento per orientare le proprie scelte attraverso l'istituzione di un sistema di etichettatura denominata «etichetta per il clima», al quale le imprese di produzione e di distribuzione possono volontariamente aderire per rendere noto l'impatto in termini di emissioni climalteranti dei propri prodotti e consentire così ai consumatori di scegliere. L'articolo 1 istituisce l'etichetta per il clima e ne descrive le finalità. All'articolo 2 l'etichetta per il clima è definita quale indicatore ambientale, se ne fissano i requisiti tecnici e l'unità di misura in tonnellate di CO2e. All'articolo 3 si assegna al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di coordinamento e controllo sulle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'applicazione dell'etichetta per il clima e a organismi terzi accreditati il compito di verificare la correttezza delle misurazioni. All'articolo 4 l'etichetta per il clima è definita nei suoi dettagli e dunque la quantità di CO2e rilasciata, le generalità dell'ente terzo verificatore, le norme seguite per la quantificazione delle emissioni, il peso delle singole fasi produttive nell'impronta climatica. Nell'articolo 4 si stabilisce inoltre che l'etichetta per il clima deve essere apposta sull'involucro esterno del prodotto così come avviene per la data di scadenza e per l'indicazione delle caratteristiche merceologiche. All'articolo 5 si stabilisce che l'informazione relativa alla quantità di CO2e emessa è riportata sull'etichetta per il clima ed è un indicatore di qualità del prodotto; pertanto la sua alterazione o l'indicazione mendace è soggetta alle sanzioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di aiutare il consumatore a orientare le proprie scelte verso prodotti e servizi a basso impatto climatico e di incentivare il produttore a intervenire nei processi di produzione con soluzioni tecniche e organizzative più efficienti nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti, è istituito un sistema volontario di etichettatura dei prodotti legato al calcolo della carbon footprint ossia dell'indicatore che misura il totale delle emissioni di gas serra generate per la produzione e per la commercializzazione dei prodotti, di seguito denominato «etichetta per il clima».

Art. 2.

      1. L'etichetta per il clima è un indicatore ambientale che misura l'impronta climatica di un prodotto e le emissioni che contribuiscono al riscaldamento globale. È un indicatore quantitativo delle emissioni di gas a effetto serra generati lungo l'intero ciclo di vita di un prodotto, sia esso un bene o un servizio. Nel calcolo dell'etichetta per il clima si seguono i requisiti dei più aggiornati riferimenti ISO per la quantificazione dell'impronta climatica, o altri riferimenti equivalenti, e si tiene conto di tutti i gas climalteranti indicati nel Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e reso esecutivo dalla legge 1 giugno 2002, n. 120. L'unità di misura dell'impronta climatica è la tonnellata di anidride carbonica equivalente (tCO2e).

Art. 3.

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'autorità

preposta al controllo e al coordinamento delle attività amministrative e tecnico- scientifiche inerenti l'applicazione dell'etichetta per il clima.
      2. L'etichetta per il clima è sottoposta a verifica esterna da parte di organismi terzi accreditati a tale scopo, in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, dall'Ente italiano di accreditamento Accredia.
Art. 4.

      1. L'etichetta per il clima è suddivisa in fasce e riporta obbligatoriamente e in maniera visibile:

          a) nella prima fascia, la quantità di CO2e rilasciata nell'intero ciclo di vita del prodotto;

          b) nella seconda fascia, il nome dell'organismo verificatore;

          c) nella terza fascia, le norme ISO seguite per la quantificazione delle emissioni;

          d) nella quarta fascia, il contributo relativo alle materie prime, al trasporto, alla produzione, all'uso e al fine vita.

      2. L'etichetta per il clima deve essere apposta sull'involucro esterno del singolo prodotto e sugli imballaggi esterni che lo contengono accanto alla data di scadenza nel caso di prodotti freschi o all'indicazione delle caratteristiche merceologiche e comunque in modo visibile sull'involucro.
      3. Insieme all'etichetta per il clima, sull'involucro esterno del singolo prodotto sono fornite indicazioni per reperire maggiori informazioni di dettaglio circa la metodologia di calcolo dell'emissione di CO2e e ogni rilevante assunzione o limitazione dello studio dell'impronta climatica nonché altre informazioni riguardanti il contributo relativo alle materie prime, ai trasporti, alla produzione, all'uso e al fine vita del bene unitamente a una descrizione dello scenario di uso utilizzato e a una

descrizione dello scenario di fine vita utilizzato.
Art. 5.

      1. L'informazione relativa alla quantità di CO2e riportata sull'etichetta per il clima è da considerare alla stregua di un indicatore di qualità di un prodotto e la sua alterazione o l'indicazione di una quantità mendace è sanzionata secondo le norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti.