• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03003 VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO, FUCKSIA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che con l'approvazione definitiva della conversione del decreto-legge n. 59...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03003 presentata da GIUSEPPE VACCIANO
giovedì 7 luglio 2016, seduta n.657

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO, FUCKSIA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che con l'approvazione definitiva della conversione del decreto-legge n. 59 del 2016, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", gli interroganti intendono evidenziare la discrepanza che si è andata a creare tra quanto dichiarato sul cosiddetto patto marciano mediante il comunicato stampa ufficiale del Consiglio dei ministri (n. 115 del 29 aprile 2016) che ha preceduto l'approvazione del provvedimento, e quanto, infine, divenuto disposizione attuativa;

considerato che sul comunicato stampa cui si fa riferimento, il Governo dichiara: "Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore", mentre, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2016, il legislatore stabilisce che "In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento", comma in cui non viene ribadito quanto annunciato a mezzo stampa, ossia, più precisamente, che il debito contratto possa essere considerato estinto nel caso in cui il bene messo a garanzia abbia un valore inferiore alla parte residua del debito ancora in essere;

considerato inoltre che una circostanza similare, in un provvedimento pressoché identico, è occorsa in occasione della pubblicazione del comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 113 del 20 aprile 2016, relativo al decreto legislativo n. 72 del 2016, sulla disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, approvato definitivamente alla Camera dei deputati il 29 giugno 2016: "Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza", questo un estratto della nota del Governo successiva all'approvazione del decreto legislativo sulla disciplina dei contratti di credito ai consumatori, che includono beni immobili, per quanto concerne il patto marciano. Dunque, all'art. 1 (rubricato "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario)") del menzionato decreto legislativo, la norma stabilisce che "Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza". È dunque evidente la concordanza di quanto delineato dal Governo col comunicato stampa ai fini dell'informazione pubblica massiva e quanto novellato dalla prescrizione normativa;

considerato infine che:

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, in sede di discussione degli emendamenti relativi all'art. 2 del decreto-legge n. 59 del 2016, fu autore di un intervento in 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) su questo atteggiamento aleatorio del Governo confluito, successivamente e nonostante ciò, nel testo definitivo del provvedimento. Nel resoconto sommario n. 372 dell'8 giugno 2016 della 6a Commissione permanente, viene riportato quanto segue: "Interviene quindi il senatore Vacciano (Misto) il quale, visto l'esito delle votazioni in relazione all'articolo 2, chiede al Governo di chiarire, anche in riferimento al comunicato stampa che la Presidenza del Consiglio ha emanato dopo l'approvazione del decreto-legge, se il patto marciano consente al debitore o meno di sdebitarsi in caso in cui il bene dato in garanzia sia di valore inferiore al debito. Si tratta infatti di una precisazione che ha trovato opportuna collocazione in un'analoga disposizione relativa ai mutui edilizi". Il senatore Zeller si limitò a rispondere che non poteva essere condivisibile l'associazione dei due istituti tra debitori privati cittadini e debitori impresa, glissando sulla ragionevolezza della richiesta del primo interrogante. Di fatti, la definizione utilizzata per indicare la tipologia di eventuale concordato tra le parti (patto marciano), presente, sia nel caso del decreto mutui che nel decreto banche, nei 2 provvedimenti differiva e differisce esclusivamente nel caso di minor valore dell'immobile posto a garanzia rispetto al debito residuo. Così, il relatore si è posto nella condizione di non cogliere neppure la richiesta di chiarezza del primo interrogante che, semplicemente, consisteva nel riportare nella norma almeno quanto già annunciato dallo stesso Governo nel comunicato stampa n. 115;

appare non condivisibile l'ipotesi emersa nel corso del dibattito in Commissione, secondo la quale il valore del bene immobile, posto a garanzia del finanziamento, potrebbe, sin dall'inizio, essere molto inferiore all'ammontare dello stesso. Ciò infatti, seppure possibile in linea teorica, presupporrebbe l'assunzione da parte della parte creditrice di un rischio irragionevole, indipendentemente dall'applicazione o meno del patto marciano. Laddove inoltre fosse stata confermata l'ipotesi paventata nel citato comunicato stampa, appare di tutta evidenza che l'accordo tra le parti si sarebbe concluso esclusivamente se la parte creditrice, verosimilmente un istituto creditizio normalmente diligente, avesse ritenuta congrua la garanzia rappresentata dall'immobile oggetto del patto;

considerato infine che il comunicato stampa è un mezzo di diffusione delle informazioni in grado di raggiungere una platea di persone assai più ampia rispetto ad un mero testo di legge, pur non avendo, indubbiamente, lo stesso valore legale: tale considerazione, pure di tutta evidenza, costituisce una premessa peggiorativa della discordanza citata. Al di là di questo aspetto comunicativo, persiste il vulnus relativo al patto marciano come delineato nel decreto-legge "mutui", ossia l'impossibilità dell'estinzione del debito, anche nel caso di minor valore dell'immobile, utilizzato come garanzia del prestito a fronte del debito residuo. Ciò potrebbe, con molta probabilità, aprire la strada a contenziosi giudiziari, vanificando l'intento del decreto-legge n. 59 del 2016 di consentire una via privatistica nella liquidazione della garanzia pignoratizia e rallentando, quindi, il recupero del credito da parte del soggetto erogatore, che potrebbe essere indotto ad attivare le ordinarie procedure esecutive, notoriamente mai rapide,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda attivarsi per correggere l'informazione fallace contenuta nel comunicato stampa n. 115 del Consiglio dei ministri, affinché gli imprenditori non siano indotti a sottoscrivere le condizioni del patto marciano, persuasi da erronee convinzioni, oppure, provvedere alla diffusione di una nota esplicativa, con la quale chiarire con precisione le reali condizioni di sottoscrizione.

(3-03003)