• C. 3594-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 7 luglio 2016); GIACOBBE Anna, Relatore per la Commissione XI Lavoro - PIAZZONI Ileana Cathia, Relatore per la Commissione XII Affari Sociali

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Atto a cui si riferisce:
C.3594 [Ddl reddito di inclusione] Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3594-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)
Presentato l'8 febbraio 2016
(Relatrici per la maggioranza: GIACOBBE, per la XI Commissione;
PIAZZONI, per la XII Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), il 7 luglio 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminata la proposta di legge n. 3594 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il disegno di legge, che si compone di un articolo unico, reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            l'unico articolo del disegno di legge individua, al comma 1, tre distinti oggetti della delega, mentre i commi 2, 3 e 4 dettano i principi e criteri direttivi per ciascuno di essi; in relazione alla formulazione di tali principi e criteri direttivi, taluni di essi appaiono già definiti e non sembrano necessitare di ulteriori specificazioni ai fini della loro applicabilità. In particolare, al comma 2, riguardante l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, i principi e criteri contenuti alle lettere a) c), e d) fanno sistema con l'articolo 1, commi 386 e 387, della legge n.    208 del 2015 – che, in attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, reca una serie di misure in parte coincidenti o comunque connesse a quelle indicate nelle sopracitate lettere; di immediata applicabilità appaiono altresì i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere b) ed e) del comma 4, recanti, rispettivamente, attribuzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previsione della promozione di accordi territoriali;

            il principio e criterio direttivo contenuto alla lettera a) del comma 3 (delega volta alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi), meriterebbe invece un'ulteriore specificazione, anche alla luce dei contenuti della stessa relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione AIR, dove vengono esplicitate le principali prestazioni che si intendono razionalizzare;

        sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma

5 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento» e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

            il disegno di legge, al comma 7, dispone inoltre che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo», utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, e che dovrebbe essere sostituito con un termine certo;

            infine, il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 3, lettera a), che reca un principio e criterio direttivo di delega che appare formulato in modo generico, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si provveda a meglio specificarlo, nonché al meglio definire l'oggetto della stessa delega come definito dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, al comma 5, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla «tecnica dello scorrimento» del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio;

            analogamente, al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega correttiva ed integrativa, al comma 7, si valuti di individuare il suddetto termine facendo riferimento alla somma del termine ultimo per l'esercizio della delega principale e di quello fissato per la delega integrativa e correttiva (6 12 mesi).

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, si valuti l'opportunità di riformulare i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere a), c), e d) del comma 2 in termini di norme direttamente applicabili ed in forma di novelle all'articolo 1, commi 386 e 387 della legge n. 208 del 2015.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3594 Governo, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

            considerato che il provvedimento in esame introduce, tramite delega al Governo, una misura nazionale di contrasto alla povertà intesa come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché opera il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla «prova dei mezzi» e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali;

            rilevato che la materia trattata appare quindi riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione sia alla competenza legislativa delle regioni in materia di politiche sociali;

            rilevato, altresì, che, nella procedura di emanazione dei decreti è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

            evidenziato che il comma 7 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi – come specificato in sede referente – previa intesa in sede di Conferenza unificata ed evidenziato, altresì, che viene richiamata, a tal fine, la procedura di cui all'articolo 1, comma 5;

            sottolineato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità di richiamare altresì il comma 1 del medesimo articolo 1, che detta disposizioni sulla procedura di adozione, indicando in particolare i ministri proponenti e la previa intesa in sede di Conferenza unificata e rilevato che in tal modo sarebbe superata, di conseguenza, la

necessità di richiamare espressamente, al comma 7, l'adozione di tale intesa ai fini dei decreti legislativi integrativi e correttivi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) al comma 3, lettera b), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il significato del principio direttivo in relazione al contenuto della lettera a) del medesimo comma 3 richiamato dalla stessa lettera b);

            b) al comma 3, lettera c), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare meglio il contenuto del principio di delega;

            c) al comma 7 valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare il comma 1 dell'articolo 1, che detta disposizioni sulla procedura di adozione, indicando, in particolare, i ministri proponenti e la previa intesa in sede di Conferenza unificata e di sopprimere, conseguentemente, il riferimento alla medesima previa intesa in sede di Conferenza unificata contemplata dallo stesso comma 7.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 3594 Governo recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (collegato alla legge di stabilità 2016),

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);

            udito il dibattito delle sedute del 1 marzo e del 6 luglio 2016;

            considerato che il comma 2, lettera e), ed il comma 4, lettera e), dell'articolo 1 del disegno di legge, come modificato dalle Commissioni riunite XI e XII, costituiscono la parte di testo del provvedimento di competenza della VII Commissione, sul quale essa è chiamata ad esprimersi;

            ritenuto che un approccio basato su interventi integrati e multidisciplinari e la definizione di un livello essenziale delle prestazioni risultano auspicabili anche al fine di garantire un supporto efficace nell'ambito dell'istruzione da parte delle pubbliche amministrazioni alle fasce di popolazione che versano in difficoltà economica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito di aggiungere all'articolo 1, comma 2, lettera e), dopo le parole: «la tutela della salute e dell'istruzione», le seguenti: «con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia, il diritto allo studio e la lotta alla dispersione scolastica».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3594, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.) sia alla competenza legislativa delle Regioni in materia di «politiche sociali» (articolo 117, quarto comma, Cost.);

            condivisa la finalità del disegno di legge di delega, che introduce una misura unica nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, di carattere universale, che costituisce livello essenziale delle prestazioni;

            considerato che le Regioni, in forza della loro potestà legislativa in materia di «politiche sociali» ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sono altresì competenti ad adottare misure per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e che, in un'ottica di piena ed efficace garanzia dei diritti sociali fondamentali, appare opportuno prevedere la possibilità di un coordinamento tra queste misure e la misura unica nazionale;

            preso atto che i decreti legislativi delegati sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità di inserire un criterio direttivo che consenta alle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di coordinare le misure di contrasto alla povertà disciplinate a livello territoriale con la misura unica nazionale prevista dal comma 1, lettera a).


Testo
del disegno di legge
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Testo
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

      1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i princìpi dell'universalismo selettivo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera c), e sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto agli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, di cui alla lettera b) del presente comma, nonché il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera e), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:

      1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera c), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera e), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:

          a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale;           a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
          b) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;           b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
          c) il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.           c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      2. Identico:

          a) introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto della povertà, consistente in un sostegno economico condizionato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto all'affrancamento dalla condizione di povertà, comprendente una componente di servizi alla persona secondo i princìpi di cui alla lettera e);           a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i princìpi di cui alla lettera e);
            a-bis) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;
          b) definizione dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura di cui alla lettera a), nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefìci medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;           b) definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), e del beneficio di cui alla lettera a-bis) del presente comma nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefìci medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
          c) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio, iniziando prioritariamente dai nuclei familiari con figli minorenni e successivamente dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e di ricollocazione nel mercato del lavoro, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera b) del presente comma per effetto degli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3;           c) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera b) del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3, nonché attraverso ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;
          d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione di cui alla lettera a) concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;           d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di cui alla lettera a) del presente comma nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;
          e) definizione di princìpi generalizzati di presa in carico delle persone in condizione di fragilità, compresi i beneficiari della misura di cui alla lettera a), sulla base, in particolare, di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali assicurando la piena partecipazione dei beneficiari; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti.           e) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) del presente comma siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo princìpi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti;
            f) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), da parte dell'INPS, che può avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria; da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
            g) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera a-bis), prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma, nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      3. Identico:

          a) razionalizzazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), superando differenze categoriali e introducendo in via generale princìpi di universalismo selettivo nell'accesso alle prestazioni medesime, secondo criteri unificati di valutazione della condizione economica in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), eventualmente adeguati alla specifica natura di talune prestazioni;           a) riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), prevedendo il loro assorbimento nella misura unica di cui al comma 1, lettera a), e prevedendo altresì, con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al comma 1, lettera a), copra le fasce di popolazione interessate;
          b) applicazione dei requisiti previsti in esito alla razionalizzazione di cui alla lettera a) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;           b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera a) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
          c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dalla razionalizzazione di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.           c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
            d) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo.

      4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      4. Identico:

          a) previsione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;           a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
        a-bis) previsione che l'organismo di cui alla lettera a) consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà;
          b) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;           b) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito internet;
            b-bis) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), promuova iniziative di confronto tra gli operatori e preveda, di concerto con le regioni interessate, specifiche attività di affiancamento degli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della medesima misura, presentino particolari criticità;
          c) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;           c) identica;
          d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e definizione di princìpi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi;           d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza;
            d-bis) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, possano essere costituiti, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
          e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;           e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;
          f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.           f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.

      5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

      5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

      6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, destinate al citato Fondo ai sensi della lettera c) del medesimo comma 3. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere b) e c), le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.       6. Identico.
      7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.       7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
      8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.       8. Identico.
      9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       9. Identico.