• C. 3912 EPUB Proposta di legge presentata il 17 giugno 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3912 Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
approvato con il nuovo titolo
"Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3912


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARTI, CHIARELLI, ALTIERI, PALESE, CIRACÌ, FUCCI, LATRONICO, DISTASO
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
Presentata il 17 giugno 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il mondo del welfare si caratterizza – dai princìpi fissati nelle leggi fino alle più minute pratiche quotidiane nei servizi – per l'elevato numero di norme, di regole, di precetti, di classificazioni e di certificazioni che lo riguarda. Oggi, tuttavia, nelle fasi di trasformazione che caratterizzano il welfare, le questioni della giustizia sociale, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti deboli, tendono a restare in ombra, nascoste.
      Da anni, ormai, sono troppi gli episodi che le Forze dell'ordine hanno portato alla luce e che raccontano storie di violenze e di abusi su persone che, o per età, o per condizioni fisiche e psicologiche particolarmente delicate, non sono in grado di difendersi.
      I fatti di cronaca avvenuti a partire dall'inizio del 2016 ne sono un'ulteriore conferma: da nord a sud sono tante, troppe, le città protagoniste di terribili episodi a danno dei più indifesi, dei più deboli.
      Risulta pertanto indispensabile attuare un sistema di controlli che garantisca la sicurezza dei singoli e delle loro famiglie.
      Anziani, minori e disabili sono ormai l'anello debole della società; per questa ragione appare fondamentale monitorare le condizioni in cui vengono ospitati nelle strutture pubbliche e private, affinché coloro che usano violenza contro di loro siano adeguatamente puniti e definitivamente estromessi dallo svolgere attività di questo genere.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo, dunque, di intervenire per garantire una decisa ed efficace presenza, nonché un adeguato controllo istituzionale, nell'ambito delle suddette strutture di servizi.
      Si compone di otto articoli e si colloca, come detto, nell'ambito della prevenzione e del contrasto delle pratiche di abuso fisico e psichico nei confronti di soggetti deboli attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture indicate negli articoli 2 e 3.
      Ovvio che la misura del controllo deve essere adeguata all'importanza dei gesti che ovviamente devono essere connotati dal requisito della violenza o dell'abuso al fine di evitare una pericolosa strumentalizzazione magari sull'onda emotiva di familiari particolarmente protettivi.
      Non è un problema solo culturale ed economico, non è un problema di latitudine e di longitudine. L’«orco» esiste a tutti i livelli e a tutte le latitudini. Pertanto è necessario tutelare l'anello debole della nostra società, cioè chi non è in grado di denunciare le violenze subite.
      La presente proposta di legge nasce, altresì, dall'aver preso atto che ci sono due petizioni che di fatto – nel web – hanno raccolto ben 24.000 firme.
      Esse sono state lanciate da un padre bolognese e da una madre romana; la prima rivolta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la seconda al Garante per la protezione dei dati personali allo scopo di offrire uno strumento di verifica di eventuali situazioni sospette che sarebbe nelle mani delle Forze dell'ordine, e non di genitori o di parenti.
      Più volte l'opinione pubblica, in questi anni, si è sollevata per chiedere l'inserimento di telecamere all'interno delle apposite strutture, ma per motivi di tutela della privacy la proposta è stata sempre rimandata.
      Tale scoglio è superato nella misura in cui si provvederà a installare telecamere a circuito chiuso all'interno di queste strutture, i cui contenuti potranno essere visionati esclusivamente dalle Forze dell'ordine. In questo modo, il «problema» della privacy è risolto.
      Basti pensare ai sistemi di videosorveglianza autorizzati nelle banche, nei supermercati e in moltissimi altri ambienti.
      È certamente incontestabile fondare la ratio della normativa sul contemperamento dell'equilibrio tra le legittime esigenze legate alla privacy e il dovere supremo di tutelare i soggetti più deboli, chi non può parlare o non lo fa per paura o per impossibilità obiettiva, al fine di garantire loro una sicurezza che allo stato attuale non c'è.
      La presente proposta di legge si prefigge dunque di tutelare i soggetti deboli (bambini, anziani e disabili) che sono in completa balia di chi si «dovrebbe» prendere cura di loro, attraverso un sistema di telecamere a circuito chiuso in grado di registrare immagini ad uso esclusivo delle Forze dell'ordine, da utilizzare qualora emergano dei sospetti sulla correttezza di ciò che accade nella struttura.
      Se quanto finora descritto pare necessario in termini di prevenzione e di utilizzo per le eventuali successive azioni nei confronti di chi sia giudicato responsabile di fatti di violenza, la presente proposta di legge interviene anche su un altro aspetto ritenuto della massima importanza: il possesso dei necessari requisiti di professionalità e di capacità psico-attitudinale da parte del personale educativo degli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubblici e privati.
      I molti fatti di cronaca avvenuti pongono infatti il problema di come garantire che in tali strutture il personale educativo sia reclutato non solo sulla base dei titoli di studio e delle eventuali precedenti esperienze lavorative nel settore, ma anche sulla base di specifiche verifiche psico-attitudinali che ne assicurino la capacità di relazionarsi con i bambini più piccoli.
      Appare quindi necessario garantire anche che il personale educativo degli asili nido sia sottoposto, oltre che su normali percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionali, anche a verifiche periodiche, sempre di carattere psico-attitudinale, per certificare che esso sia adatto a un ruolo tanto delicato per lo sviluppo psicologico e mentale dei minori.
      Per tale ragione – evidentemente senza alcuna volontà di colpevolizzare un'intera categoria professionale, ma anzi, in primo luogo, nell'interesse degli stessi operatori del settore che hanno il diritto di non essere danneggiati sul piano dell'immagine e della loro professionalità dalla presenza di alcune poche «mele marce» – l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede che le regioni (cioè i soggetti che oggi ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono competenti in materia di asili nido) introducono nelle procedure per il reclutamento del personale educativo degli asili nido, test psico-attitudinali volti ad accertare la capacità degli aspiranti a relazionarsi con i minori, nonché per l'effettuazione obbligatoria di verifiche periodiche sulla professionalità del personale educativo e sul mantenimento da parte del medesimo personale dei requisiti di professionalità e di capacità psico-attitudinale e, in particolare, dei seguenti requisiti:

          a) l'integrazione della personalità e l'attitudine al lavoro in condizioni di stress con riferimento alle esperienze di vita, all'autostima e al senso di responsabilità;

          b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni di ansia e di pericolo;

          c) facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che prevedono anche capacità di osservazione, di attenzione e di memorizzazione.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove politiche per il contrasto degli abusi fisici e psicologici negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali, per anziani, disabili fisici e psichici e minori in situazione di disagio.
      2. Gli interventi previsti e disciplinati dalla presente legge sono attuati secondo le modalità previste dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2.
(Sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia).

      1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e, in caso di strutture pubbliche, anche da personale dell'amministrazione comunale.

Art. 3.
(Sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio).

      1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o no con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite

direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      2. Il controllo delle telecamere a circuito chiuso di cui al comma 1 è effettuato dalle amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie locali.
Art. 4.
(Installazione e utilizzo dei sistemi di videosorveglianza).

      1. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali assicurano che le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, possiedano i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla tipologia e al tipo di utenza, e provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.
      2. Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle amministrazioni comunali in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali.
      3. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2 e 3, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture ivi previste siano affidate in via esclusiva al personale dei comuni e delle aziende sanitarie locali competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.


      4. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia deve garantire il diritto alla riservatezza e tenere conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori.
      5. L'amministrazione comunale adotta specifici accorgimenti e misure e, in particolare, definisce, in accordo con il personale dirigente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, gli orari di funzionamento delle telecamere a circuito chiuso in caso di attività svolte all'interno delle citate strutture da personale esterno durante l'orario di attivazione delle telecamere.
Art. 5.
(Limitazioni).

      1. Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio è fatto obbligo di limitare l'angolo di ripresa delle telecamere a circuito chiuso ai muri perimetrali dell'edificio, ai punti di accesso e al cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio.

Art. 6.
(Requisiti di professionalità e di capacità psico-attitudinale del personale educativo degli asili nido).

      1. Al fine di garantire il possesso dei requisiti di professionalità e di capacità psico-attitudinale del personale educativo degli asilo nido, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni prevedono l'introduzione obbligatoria, nelle procedure per il reclutamento del personale educativo degli asili nido, di test psico-attitudinali volti ad accertare la capacità degli aspiranti a relazionarsi con i minori, nonché per l'effettuazione obbligatoria di verifiche periodiche sulla professionalità del personale educativo e sul mantenimento da parte del medesimo personale dei requisiti di capacità psico-attitudinale.


      2. Tra i requisiti di cui al comma 1 sono previsti:

          a) l'integrazione della personalità e l'attitudine al lavoro in condizioni di stress con riferimento alle esperienze di vita, all'autostima e al senso di responsabilità;

          b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni di ansia e di pericolo;

          c) facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che prevedono anche capacità di osservazione, di attenzione e di memorizzazione.

Art. 7.
(Requisiti di professionalità e di capacità psico-attitudinale del personale delle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio).

      1. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche al personale operante nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. L'autorità competente ordina la sospensione dell'attività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia nonché delle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio che non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dalla presente legge.
      2. In caso di omessa installazione dei sistemi di sorveglianza nelle strutture di nuova costruzione adibite agli utilizzi di cui alla presente legge, l'autorità competente non rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.