Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/09165 l'aeroporto di Grottaglie (TA), al pari degli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, è gestito dalla società Aeroporti di Puglia s.p.a. (AdP) secondo le previsioni del decreto...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-09165presentato daDE LORENZIS Diegotesto diMercoledì 13 luglio 2016, seduta n. 653
DE LORENZIS. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
l'aeroporto di Grottaglie (TA), al pari degli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, è gestito dalla società Aeroporti di Puglia s.p.a. (AdP) secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 521 del 1997 e la convenzione n. 40 stipulata con ENAC del 25 gennaio 2002 per una durata quarantennale a far data dal 12 febbraio 2003;
in data 16 marzo 2016 ENAC ha inviato ad AdP il documento avente ad oggetto «Aeroporto di Taranto Masterplan al 2030 – Approvazione Tecnica» protocollo 0004759/2016. Nelle premesse ENAC scrive che «L'articolo 9 comma 2 di tale Convenzione» – riferendosi alla convenzione n. 40 – «prevede che la società digestione presenti il Piano di Sviluppo per la definizione e programmazione degli interventi da realizzare nel breve e medio periodo»;
inoltre, ENAC aggiunge che AdP «in passato ha sviluppato una serie di documenti programmatici rivolti alla creazione del sistema di trasporto aereo regionale – quali il «Masterplan del Sistema Aeroportuale Pugliese» del 2007, ad un «Piano Territoriale Propedeutico al Piano di Sviluppo Aeroportuale» del 2007 – «senza arrivare però alla definizione di un vero e proprio Masterplan aeroportuale»;
tuttavia, il riferimento riportato da ENAC all’«articolo 9 comma 2 di tale Convenzione» riguarda il «regime dei beni» e il comma 2, in particolare, si riferisce alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale;
a giudizio dell'interrogante tale riferimento non risulta corretto. Infatti, è l'articolo 12 della Convenzione n. 40 sopracitata che disciplina i «piani di sviluppo, i piani regolatori, progetti, realizzazione delle opere» e, pertanto, ai sensi del comma 1, la concessionaria AdP avrebbe dovuto presentare annualmente all'ENAC una relazione sullo stato di attuazione del programma d'intervento e del relativo piano degli investimenti comprendente anche le opere non previste, le variazioni e gli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e devono tener conto dell'andamento delle attività aeroportuali;
ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo 12, la concessionaria avrebbe dovuto entro un anno dal provvedimento di definitiva determinazione della durata dell'affidamento presentare il piano regolatore generale di ciascun aeroporto, coerente al programma di intervento per la conseguente approvazione dell'ENAC che procede d'intesa con il Ministero competente;
a detta di ENAC – come rinvenibile dal documento sopracitato avente ad oggetto «Aeroporto di Taranto Masterplan al 2030 – Approvazione Tecnica» – solo in tempi più recenti, nel febbraio del 2014, AdP ha presentato un progetto di «infrastrutturazione destinata all'insediamento di attività industriali orientate alla sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali» e tale progetto preliminare, comprendente una serie di interventi suddivisi in lotti funzionali, ha ricevuto l'approvazione di ENAC con nota prot. 25389 dell'11 marzo 2014;
a giudizio dell'interrogante, si evincono due inadempienze della convenzione n. 40 e un errore da parte di ENAC in riferimento all'articolato della Convenzione –:
se il Ministro possa chiarire se AdP abbia detenuto in concessione l'aeroporto di Grottaglie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della convenzione n. 40 che stabiliva che la concessionaria AdP avrebbe dovuto presentare annualmente all'ENAC una relazione sullo stato di attuazione del programma d'intervento e del relativo piano degli investimenti comprendente anche le opere non previste ai sensi del comma 1 del citato articolo 12 della convenzione n. 40 e, in caso contrario, quali iniziative di competenza intenda adottare;
se il Ministro possa chiarire se AdP abbia detenuto in concessione l'aeroporto di Grottaglie nel rispetto del comma 2 dell'articolo 12 della convenzione n. 40, che stabiliva tempi precisi per la presentazione del piano regolatore generale dell'aeroporto di Grottaglie entro un anno dal 25 gennaio 2002 e, in caso contrario, quali iniziative di competenza intenda adottare;
se il Ministro possa chiarire se ENAC nel documento citato in premessa, avente ad oggetto «Aeroporto di Taranto Masterplan al 2030 – Approvazione Tecnica» abbia citato erroneamente l'articolo 9, comma 2, della convenzione in riferimento al «Piano di Sviluppo per la definizione e programmazione degli interventi da realizzare nel breve e medio periodo» e, comunque, a fronte di quanto riferito da ENAC che di fatto ha ammesso che AdP non ha presentato i piani di sviluppo e regolatori per l'aeroporto di Grottaglie, quali iniziative di competenza intenda adottare. (5-09165)