• Testo DDL 2457

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Atto a cui si riferisce:
S.2457 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2457
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2016

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione
e negli esercizi commerciali e rapina

Onorevoli Senatori. -- La sicurezza è un bene primario dei cittadini che necessita di una tutela efficace, adeguata ai mutamenti sociali e alle forme di criminalità che maggiormente mettono in pericolo la sua piena realizzazione. Un adeguato livello di sicurezza rappresenta, infatti, non solo un diritto del cittadino, ma un fattore determinante per lo sviluppo sociale ed economico del territorio nazionale.

I dati più recenti diffusi dall'Istituto nazionale di statistica danno contezza di un aumento considerevole dei reati contro il patrimonio nell'ultimo decennio. La crisi economica che ha interessato il nostro Paese, infatti, ha contribuito ad un forte aumento dei furti in abitazione, degli scippi, dei borseggi, delle rapine in abitazione, dei furti negli esercizi commerciali, in sostanza, della cosiddetta «criminalità predatoria». In tale contesto, i furti e le rapine in abitazione, il cui numero è raddoppiato nel corso degli ultimi anni, si sono posti in evidenza soprattutto per le modalità, particolarmente violente ed efferate, con cui sono stati perpetrati ai danni di tantissimi cittadini.

E i gravi fatti di cronaca degli ultimi mesi confermano che tale fenomeno è in costante aumento.

A fronte di tale situazione, gli interventi legislativi che si sono succeduti nell'arco dell'ultimo decennio non possono ritenersi, ad oggi, sufficienti, soprattutto laddove alle misure repressive in senso stretto sono stati affiancate misure di deflazione carceraria che, in assenza di criteri selettivi, adeguati alle attuali esigenze sociali, hanno determinato una generale diminuzione della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Si rende necessario, pertanto, intervenire per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica andando ad incidere in maniera sistematica sul complesso delle norme penali relative ai delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza, al fine di adeguare l'impianto sanzionatorio e processuale alle peculiari esigenze di difesa sociale.

Nello specifico il presente disegno di legge che si compone di cinque articoli va a modificare sia il codice penale che il codice di procedura penale, con l'obiettivo di realizzare un efficace compromesso tra il profilo della prevenzione e quello della repressione.

Un'ulteriore modifica è prevista, altresì, all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), al fine di includere le fattispecie aggravate dei delitti contro il patrimonio nell'elenco dei reati ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari e porre in evidenza il disvalore dei reati di cui agli articoli 624-bis, terzo comma e 628, terzo comma, del codice penale. A chi commette tali delitti si negano cioè i benefici quali i permessi premio, le misure alternative alla detenzione e gli altri benefici di carattere premiale previsti dall'ordinamento nell'esecuzione della pena.

Dal punto di vista sostanziale si prevede in via generale un forte inasprimento delle pene edittali espressamente previste, sostanzialmente triplicate, soprattutto per le fattispecie aggravate che maggiormente pongono in grave pericolo l'incolumità personale dei cittadini.

La prima modifica concerne l'articolo 624-bis del codice penale che prevede il furto in abitazione quale fattispecie autonoma di reato e non più come figura circostanziata del reato di furto ex articolo 625, del codice penale. Specificamente si modifica in senso restrittivo la pena detentiva prevista per il reato di cui al primo comma dell'articolo 624-bis del codice penale, che è aumentata nel minimo edittale da uno a tre anni e nel massimo da sei a dieci anni di reclusione, e la multa, che è aumentata da euro 309 a euro 1.000, nel minimo, e da euro 1.032 a euro 5.000, nel massimo.

Analogamente, la pena per le fattispecie aggravate di cui al terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale è aumentata nel minimo edittale da quattro a quindici anni di reclusione, e la multa è aumentata da euro 206 a euro 2.000, nel minimo, e da euro 1.549 a euro 10.000, nel massimo.

Si introduce, infine, un divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti di nuova introduzione con quelle attenuanti, ad esclusione di quella prevista dall'articolo 98 (minore degli anni diciotto), le quali non potranno essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime. Conseguentemente le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle citate aggravanti.

Modifiche di contenuto analogo sono previste per il reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale. La pena di cui al primo comma prevista per la rapina semplice è aumentata nel minimo edittale da tre a quattro anni di reclusione e la multa è aumentata da euro 516 a euro 2.000, nel minimo, e da euro 2.065 a euro 10.000, nel massimo.

Analogamente, la pena per le fattispecie aggravate di cui al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale è aumentata nel minimo edittale da quattro anni e sei mesi a otto anni di reclusione, e rimane a venti anni nel massimo, e la multa è aumentata da euro 1.032 a euro 4.000, nel minimo, e da euro 3.098 a euro 15.000, nel massimo.

Per quanto concerne i profili di diritto processuale penale il disegno dì legge, secondo le citate direttrici di prevenzione generale, va ad incidere specificamente sulla disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale precautelari e cautelari.

La modifica legislativa procedurale si snoda attraverso due direttrici.

Da un lato, all'articolo 276, si escludono dall'applicazione della clausola del fatto di lieve entità i reati in materia dì violazione del domicilio, sia esso di privata dimora che di attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Tale intervento legislativo consente al giudice, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora disposti per i reati di cui agli articoli 624-bis e 628 del codice penale, di disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, anche laddove il fatto sia di lieve entità.

Parallelamente si modifica in senso restrittivo la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato attraverso l'eliminazione della clausola di cui all'articolo 380, secondo comma, lettera e-bis), del codice di procedura penale che esclude dall'arresto obbligatorio i casi di furti in abitazione in cui ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032», sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 2.

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000.»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098», sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni e della multa da euro 4.000 a euro 15.000».

Art. 3.

1. All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

«1-quater. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-ter non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per i reati di cui agli articoli 624-bis e 628 del codice penale».

Art. 4.

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera e-bis), le parole: «salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale», sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole: «609-octies», sono inserite le seguenti: «624-bis, terzo comma, 628, terzo comma,».