• Testo DDL 1167

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Atto a cui si riferisce:
S.1167 [Riforma Codice nautica da diporto] Delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1167
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)
di concerto con il Ministro degli affari esteri (BONINO)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (SACCOMANNI)
con il Ministro della salute (LORENZIN)
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (D’ALIA)
con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca (CARROZZA)
con il Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)
con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (BRAY)
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2013

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto

Onorevoli Senatori. -- A distanza di otto anni dall'entrata in vigore del codice della nautica, è avvertita l'esigenza di avviare un organico processo di rivisitazione della disciplina di settore che tenga conto dell'evoluzione del contesto economico e sociale con il quale gli operatori, l'utenza e le amministrazioni statali competenti si sono trovati a confrontarsi nel lasso di tempo frattanto trascorso.

Gli operatori professionali del diporto si trovano impegnati a fronteggiare i pesanti effetti del momento recessivo che caratterizza il mercato e la grave crisi economica e occupazionale che ha colpito la filiera dell'industria e del turismo nautico, anche in conseguenza della significativa flessione dei consumi da parte dell'utenza del diporto nautico, tradizionalmente svolto con unità medio-piccole.

A coronamento dei pur numerosi interventi settoriali promossi dal Governo, tanto nel corso della precedente che dell'attuale legislatura, ispirati dall'intento di offrire nuova linfa al settore produttivo della nautica, si pone dunque l'esigenza di promuovere un'organica riforma del quadro normativo costituito dal codice della nautica e dalla normativa secondaria di attuazione.

Nella prospettiva di tale intervento organico si colloca, prioritariamente, l'obiettivo di armonizzare la disciplina complessiva coordinando le riforme e le innovazioni parziali già introdotte, nello spirito che supporta gli interventi di codificazione e semplificazione già condotti in altri settori specialistici dell'ordinamento. Nella fattispecie, infatti, è ormai consolidata la considerazione della disciplina del diporto nautico come un settore specialistico del diritto della navigazione, che peraltro investe, per un verso, un ambito produttivo ed economico-industriale di rilevanza strategica per il Paese e che, d'altra parte, ha ricadute dirette sia sull'industria turistica che sulla fruizione da parte del cittadino di beni collettivi di primario rilievo quali il litorale costiero e gli spazi marini.

Attesa la molteplicità e la delicatezza degli interessi complessivamente coinvolti e stante l'obiettivo prioritario di assicurare ai settori produttivi legati al diporto nautico una cornice di regole semplici che possano costituire un'opportunità di rilancio e non un ulteriore freno alla crescita, l'intervento di riforma appare necessario per adeguare la disciplina vigente alle mutate esigenze dell'utenza e degli operatori, nei termini descritti.

La forma della norma delegata è giustificata dalla complessità e dalle peculiarità tecniche della disciplina settoriale, ovvero dalle medesime circostanze che, nel 2005, motivarono l'originario intervento di codificazione.

Quanto all'oggetto dell'intervento normativo delegato, la norma precisa che la modifica del codice della nautica dovrà essere orientata, in particolare, alla revisione delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;

b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare;

c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori.

Avuto riguardo alla descrizione dei limiti che sovrintendono l'esercizio della potestà legislativa oggetto di delega, si rileva che essi traggono origine, oltre che dalle valutazioni tecniche degli uffici pubblici competenti, anche dalle istanze degli operatori dei settori economico produttivi legati al diporto nautico e degli utenti.

In dettaglio, al riguardo, si prevede che l'Esecutivo si attenga ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo.

La finalità è quella di armonizzare ed includere gli interventi puntuali che sono stati attuati successivamente all'entrata in vigore del codice della nautica e sino all'attualità; in tale direzione i provvedimenti delegati sono altresì chiamati ad offrire soluzioni di snellimento delle procedure burocratiche che, tuttavia, permettano di assicurare un adeguato vaglio sui requisiti soggettivi, strutturali e documentali accomunati dall'essere funzionali a misure di salvaguardia della sicurezza del mezzo nautico e degli occupanti oltre che della sicurezza della navigazione circostante e dell'ambiente marino e costiero;

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali.

Il criterio risponde all'esigenza di rendere flessibili le procedure amministrative per la navigazione da diporto professionale, allo scopo di porre gli operatori del settore in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato, incentivando, contestualmente e in via indiretta, gli investimenti nel settore della produzione dei superyacht che costituiscono, su scala globale, un settore di punta e di assoluta eccellenza dell'industria nautica nazionale;

c) revisione della disciplina in materia di navigazione temporanea, secondo criteri di semplificazione, di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite di prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali.

Il fine è quello di conseguire un maggior livello di semplificazione e flessibilità per gli adempimenti amministrativi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione di prova, utilizzata dagli operatori del settore della cantieristica e della rete di vendita;

d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera in relazione alla possibilità di rendere le procedure più snelle riducendo i tempi amministrativi per il completamento delle procedure;

e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate.

Si punta a promuovere e a rendere organica la disciplina della locazione delle unità minori (natanti da diporto) in sintonia con i recenti interventi in tema di noleggio occasionale, finalizzati ad incentivare l'attività con un regime fiscale agevolato, utile a far emergere l'elevato numero di transazioni commerciali svolte in evasione di qualunque imposta e consentire tanto a privati proprietari di unità da diporto che alle società del settore di recuperare risorse per il mantenimento delle unità nell'arco dei mesi invernali di sostanziale inattività;

f) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto che risultano di gran lunga differenti rispetto a quelle relativa alle navi che effettuano traffici mercantili commerciali;

g) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per imbarcazioni da diporto allo scopo di rendere più agevole l'accesso al lavoro pur garantendo idonei requisiti di professionalità nella tutela della sicurezza della navigazione.

h) inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi al fine di creare le basi per un paese a vocazione marittima nel rispetto dei principi costituzionali. La norma tende a rivitalizzare una previsione già contenuta nel codice della nautica da diporto;

i) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, onde consentire a queste ultime di disciplinare un'attività che riveste importanza per un corretto e sostenibile uso del mare;

l) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità e in materia di sicurezza della navigazione al fine di evitare sovrapposizioni di verifiche con lo scopo di ottenere economia di spesa a seguito di un'armonica attività di controllo;

m) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l’inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l’inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione.

Lo scopo principale è quello di determinare l'effetto di una maggior deterrenza per tutte quelle violazioni che, soprattutto durante la stagione balneare, destano maggiore allarme sociale ed evitare quindi, in particolare, incidenti in mare, specie sottocosta, causati dal mancato rispetto di norme di sicurezza;

n) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche. In particolare la norma tende, oltre a garantire una migliore efficacia del sistema sanzionatorio con la finalità di migliorare il sistema con caratteri diretti a prevenire comportamenti illeciti, quello di semplificare ed alleggerire il meccanismo di riscossione e il procedimento amministrativo di cui alla legge n. 689 del 1981;

o) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)

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Analisi tecnico normativa (A.T.N.)

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Relazione Tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;

b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare;

c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermo l'assetto e il riparto delle competenze nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per il turismo costiero e marino, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;

c) revisione della disciplina in materia di navigazione temporanea, secondo criteri di semplificazione, di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;

d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;

e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;

f) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;

g) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per imbarcazioni da diporto;

h) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi;

i) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni;

l) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;

m) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l’inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l’inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione;

n) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;

o) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui alla presente legge.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini.