• Testo DDL 1159

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Atto a cui si riferisce:
S.1159 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1159
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n.15 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Onorevoli Senatori. -- Per un più efficace funzionamento della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, il nuovo Protocollo n. 15 della Convenzione, aperto alla firma degli Stati membri firmatari del Trattato, a Strasburgo, il 24 giugno 2013 ed in pari data firmato dall'Italia, recepisce in diritto positivo il principio, enunciato costantemente dalla giurisprudenza della Corte, per cui gli Stati godono di un margine di apprezzamento su come applicare e attuare la Convenzione, a seconda delle circostanze del caso e dei diritti in causa. Ciò in quanto il sistema della Convenzione è sussidiario rispetto alla salvaguardia dei diritti umani a livello nazionale. Su queste basi, il Protocollo n. 15 introduce nel preambolo della Convenzione un esplicito riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento.

Oltre all'espresso richiamo al principio di sussidiarietà e al margine di apprezzamento in linea con la giurisprudenza della Corte europea, nonché a un cambiamento sui requisiti di età per l'elezione di un giudice della Corte che, in pratica, potrà essere eletto se di età non superiore ai 65 anni in modo che possa completare il suo mandato di 9 anni raggiungendo i 74 anni (e non più 70), il Protocollo apporta modifiche nel sistema di rinvio alla Grande Camera (articolo 30). In pratica, quando il sistema andrà a regime, non sarà possibile per la vittima o per lo Stato bloccare la declaratoria di competenza alla Grande Camera decisa da una sezione in base all'articolo 30, esercitando quello che è sempre apparso come un vero e proprio diritto di veto. Tempi più rapidi per l'azione dinanzi alla Corte, con innovazioni per le condizioni di ricevibilità. Le vittime, infatti, avranno a disposizione quattro mesi dalla decisione interna definitiva (non più sei secondo l'attuale articolo 35, paragrafo 1) per ricorrere alla Corte e questo, (si precisa nel rapporto del relatore Chope della Commissione sugli affari giuridici e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa), anche in ragione delle nuove tecnologie che consentono un taglio dei tempi. È poi eliminata la previsione introdotta con il Protocollo n. 14 in base alla quale la Corte non può rifiutare l'esame di un ricorso se, malgrado il ricorrente non abbia subìto alcun pregiudizio importante, il caso non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno (articolo 35, paragrafo 3, lettera b).

Il trattato è frutto dei lavori realizzati nell'ambito della riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo. In occasione delle Conferenze di Interlaken (2010) e di Smirne (2011), gli Stati membri hanno infatti unanimemente convenuto sulla necessità di riformare il meccanismo di controllo della Convenzione, al fine di garantirne l'efficacia a lungo termine e hanno adottato programmi d'azione e di monitoraggio al riguardo. La Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di Brighton (2012) ha formulato proposte specifiche per garantire il successo di tale riforma, per dare seguito alle quali è stato elaborato il Protocollo n. 15: l'Italia ha tempestivamente firmato tale strumento, ma per la sua adozione è necessaria l’autorizzazione alla ratifica che la presente iniziativa propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, fatto a Strasburgo, il 24 giugno 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 7 del medesimo protocollo.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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